TAR Bologna, sez. II, sentenza 2023-01-30, n. 202300052

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2023-01-30, n. 202300052
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300052
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2023

N. 00052/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00376/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 376 del 2022, proposto da
Renvalue S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e B A, rappresentati e difesi dagli avvocati G C, M M e M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Comune di Ferrara, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Opr Sun 6 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G C e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento, previa sospensiva,

DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/2/2022 N. 194, RECANTE GLI “INDIRIZZI ATTUATIVI DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 6 DICEMBRE 2010, N. 28, IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE PARTI DEL TERRITORIO URBANIZZATO DESTINATE AD AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE E POLI FUNZIONALI” APPROVATI IN QUELLA SEDE E DELLA PRESUPPOSTA E IVI RICHIAMATA DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 6/12/2010 N. 28 (DAL 28/2010) E DEL RELATIVO ALLEGATO I, RECANTE “PRIMA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE SOLARE FOTOVOLTAICA”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Emilia-Romagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso Renvalue srl e il sig. Alessandro B chiedono l’annullamento della delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 194 del 16/2/2022 avente ad oggetto: “Indirizzi attuativi della Delibera dell’Assemblea Legislativa 6 dicembre 2010, in merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali” e della presupposta Deliberazione dell’Assemblea Legislativa (D.A.L.) 6/12/2010 n. 28 recante: “Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”.

A sostegno della indicata azione impugnatoria, gli odierni ricorrenti (società che installa impianti fotovoltaici e il proprietario dell’area su cui detti impianti devono essere collocati) deducono motivi in diritto rilevanti: violazione dei principi generali contenuti nell’art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003 e nelle Linee Guide Nazionali, che pongono la regola della generale utilizzabilità dei terreni e l’eccezione (da esercitarsi entro determinati stringenti limiti) rappresentata dalle c.d. aree non idonee riguardo alla ubicazione degli impianti produttivi di energia derivante da fonti rinnovabili. Tali principi sono fondamentali per la piena attuazione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, quale derivante dalla normativa europea che ha trovato recepimento nella disciplina nazionale, con conseguente generale utilizzabilità di tutti i terreni per l’insediamento di tali impianti e con le eccezioni stabilite dalle Regioni, in base all’esigenza di tutelare anche altri interessi costituzionalmente protetti nell’ambito delle competenze delle Regioni.

Risultano pertanto illegittimi gli atti della Regione Emilia-Romagna impugnati, laddove essi danno esclusivo rilievo, ai fini dell’inclusione o meno tra le aree idonee in cui realizzare tale tipologia di impianti, l’intervenuto avvio del procedimento di adozione di piani attuativi. La Delibera di Giunta Regionale n. 194 del 2022 ha ignorato la ratio delle suddette disposizioni, ritenendo di poter prescindere da un’interpretazione coordinata delle disposizioni in materia urbanistica ed energia, con la conseguenza, ove anziché consentire l’installazione di tali impianti nei “singoli lotti di completamento” di cui alla lettera C) della DAL n. 28 del 2010, la consente solo nei singoli lotti interclusi all’interno di aree urbanizzate aventi destinazione produttiva adiacenti alle stesse, che il piano urbanistico vigente (PRG o PSC) destini all’ampliamento delle attività esistenti o al completamento della infrastrutturazione dei medesimi ambiti. Tale scelta collide palesemente con gli stessi principi contenuti nella L.R. n. 24 del 2021, che prevedono deroghe al divieto di consumo del suolo in relazione alla realizzazione di opere di pubblica utilità, quali sono gli impianti rinnovabili ex art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003.

Con un secondo rilievo, i ricorrenti ritengono illegittima la Delibera di G.R. n. 194 del 2022 per ritenuto contrasto con l’art. 20 del D. Lgs. n. 199 del 2011. Quest’ultima norma ha introdotto per la prima volta il potere delle Regioni di individuare non solo le c.d. aree non idonee, ma anche le aree idonee ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Ai sensi dell’art. 20 le Regioni potranno dare attuazione al decreto legislativo solamente a valle dei decreti ministeriali in esso previsti e, nelle more, alle stesse non è consentito di introdurre alcuna moratoria alla realizzazione degli impianti rinnovabili. Il

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