TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-05-28, n. 202005654

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-05-28, n. 202005654
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202005654
Data del deposito : 28 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2020

N. 05654/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03111/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3111 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Federazione Ugl Authority Anac in persona del legale rappresentante, e Maurizio Ivagnes, Antonio Falletta, Sabina Guidotti, Umberto Umberto, Giovanni Traetta, Stefano Agostino, Rosalia Alaimo, Andrea Bennici, Luca Bravetti, Anna Maria Ciammetti, Natalina Conti, Silvio D'Antino, Antonella Di Cesare, Massimo Del Rosso, Roberto Di Crosta, Danilo Infantino, Valerio Longo, Maria Luisa Lorenzetti, Pamela Lucarelli, Antonia Michieletto, Matilde Mira, Renato Mollica, Francesco Pepe, Valeria Pepe, Rossella Picicci, Piero Eugenio Polo, Francesca Profidia, Stefania Russo, Alessandra Virgili, Salvatore Vitrano, Rossana Zichella, Valentina Angelucci, Alessandro Atturi, Marco Baldinelli, Mario Colombo Belardinelli, Nicola Berte', Laura Bigiarini, Margherita Cioffi, Mirella Civitella, Maurizio Conti, Massimiliano Croce, Tiziana Curto, Luigi D'Alessio, Federica De Cesare, Giovanna De Chiara, Marco Feoni, Luigi Fiorentino, Rosella Formisano, Adriano Galotti, Gaetano Giacca, Stefano Guagnelli, Cristina Iacobelli, Fabrizio Iacopino, Franca Lise, Antonella Nughes, Mirella Orati, Graziella Palma, Olimpia Perifano, Giovanni Pizzoni, Maria Gennara Rebecchi, Vito Rendina, Franco Romagnoli, Antonella Rughetti, Pasquale Russo, Patrizia Russo, Claudio Virgili, Piero Zichella, Fabrizio Grassetti, Antonella Cirillo, Antonello Colandrea, Settimio Picca, Anna Tunno, Giuseppe Abbatino, Clementina Cecchitelli, Paola D'Incoronato, Roberto Gabrielli, Donatella Moroni, Mari Anna Di Cola, Severina Gerardina Lucente, Giuseppina Rizzo, Roberto Antonini, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, P.le Don Giovanni Minzoni 9;

contro

Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Falbi - Confsal (Federazione Autonoma Lavoratori Banca D'Italia Sindacato Nazionale Banca Centrale), rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Lioi, Michele Mirenghi, Stefano Viti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cisl Funzione Pubblica Nazionale e Domenico Manente, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Paola P e Davide C, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Cosco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Aronne Menicocci non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Sibc - Cisal (Sindacato Indipendente Banca Centrale), rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Porpora e Paola Biasiucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
Fisac Cgil Nazionale, UILCA-UIL Credito Esattorie ed Assicurazioni, Roberto Sacerdoti e Nicodemo Vulcano, rappresentati e difesi dall'avvocato Pier Luigi Panici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. dell'Allegato 3 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 9.1.2019, recante le nuove tabelle di primo inquadramento del personale;

2. del medesimo Regolamento in parte qua approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 9.1.2019;

3. del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. 649587 P del 17.12.2018 relativo all'entrata in vigore della nuova disciplina giuridica ed economica del personale ANAC;

4. dell'intesa prot. n. 106332 del 20.12.2018 stipulata tra ANAC e talune OO.SS., con esclusione della Federazione odierna ricorrente, recante i criteri economici per l'inquadramento del personale nell'ordinamento di cui all'art. 52-quater D.L. 50/2017;

5. dell'Accordo del 15.1.2019 stipulato tra ANAC e talune OO.SS., recante la decorrenza dell'inquadramento giuridico a far data dal 2020 e il sistema di progressione economica;

6. della nota ANAC n. 4522 del 18.1.2019, recante l'avviso dell'entrata in vigore del predetto Regolamento;

7. della nota del Presidente ANAC del 22.1.2019 prot. n. 5083, di richiesta parere al Presidente del Consiglio di Stato, nonché

8. di tutti gli altri atti e/o provvedimenti, collegati e consequenziali, antecedenti e conseguenti, lesivi dell'interesse dei ricorrenti ad ottenere un adeguato, ragionevole e proporzionale inquadramento sulla base dei criteri omogenei a quelli adottati da AGCM nel proprio ordinamento;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Federazione Ugl Authority Anac il 30 maggio 2019:

1. del Testo coordinato del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale, approvato nell'Adunanza del 9.1. 2019, con le modificazioni apportate con la Delibera n. 303 del 3.4.2019, pubblicato in G.U. n. 91 del 17.4.2019;

2. della Delibera ANAC n. 303 del 3.4.2019, nonché;

3. di tutti gli altri atti e/o provvedimenti, collegati e consequenziali, antecedenti e conseguenti, lesivi dell'interesse dei ricorrenti ad ottenere un adeguato, ragionevole e proporzionale inquadramento sulla base dei criteri omogenei a quelli adottati da AGCM nel proprio ordinamento ivi, incluso, ove occorra, il Parere n. 506/2019 del 25.2.2019 - Affare n. 124/2019 del Consiglio di Stato emesso a seguito dell'Adunanza del 7.2.2019 sulla cui base sono stati emessi gli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, di Falbi-Confsal (Federazione Autonoma Lavoratori Banca D'Italia Sindacato Nazionale Banca Centrale), di Paola P, di Davide C, di Cisl Funzione Pubblica Nazionale e di Domenico Manente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Sibc - Cisal (Sindacato Indipendente Banca Centrale);

Visto l’atto di intervento ad opponendum di Fisac Cgil Nazionale, UILCA-UIL Credito Esattorie ed Assicurazioni, Roberto Sacerdoti e Nicodemo Vulcano;

Relatore nell’udienza del giorno 20 maggio 2020 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. n. 27/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso introduttivo, la Federazione Ugl Authority Anac (in avanti, “Federazione” o “UGL”) e vari lavoratori dipendenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC” o “Autorità”) hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, l’Allegato 3 del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC approvato dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 9.1.2019, recante le nuove tabelle di primo inquadramento del personale, nonché il Regolamento medesimo, unitamente a taluni atti ad esso presupposti, meglio specificati in epigrafe.

2. La Federazione ha fatto presente di essere l’unica sigla sindacale che non ha sottoscritto gli atti e gli accordi propedeutici all’adozione del Regolamento, contestandone - anche in sede sindacale- la legittimità e il merito mentre gli altri ricorrenti affermano di essere dipendenti dell’Autorità inquadrati nelle tre categorie (dirigenti, funzionari, impiegati) in cui si articolano le carriere del personale dell’Anac.

3. Dopo avere esposto i presupposti fattuali e giuridici che hanno condotto all’emanazione del Regolamento impugnato, i ricorrenti ne chiedono l’annullamento, sostenendo al primo motivo di impugnazione che gli specifici criteri di inquadramento individuati da Anac ed oggetto della tabella di corrispondenza nell’Allegato 3 del Regolamento sarebbero illegittimi in quanto frutto dell’erronea convinzione di ritenere che l’Autorità, alla luce dell’art. 52-quater del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017, sia ancora soggetta a “vincoli normativi di bilancio” o “vincoli di spesa imposti dalle disposizioni vigenti” pur dopo l’entrata in vigore del Regolamento.

Anche a volere ritenere sussistenti tali vincoli, i criteri sarebbero comunque viziati da manifesta illogicità e disparità di trattamento tra i dipendenti Anac e i dipendenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (“Agcm”) e di altre autorità amministrative indipendenti.

Sostengono, in particolare i ricorrenti che i criteri di primo inquadramento adottati non terrebbero conto del grado di professionalità acquisita nel tempo dal personale, essendo incentrati sulla mera trasposizione del principio di contiguità economica (applicato alla scala stipendiale in essere presso l’Agcm) anziché su quello di contiguità giuridica.

4. Nel secondo mezzo di gravame, parte ricorrente sostiene che nel procedere all’inquadramento del proprio personale nel nuovo sistema Agcm, l’Anac avrebbe operato come se lo stesso fosse costituito da neo-assunti, assicurando unicamente e parzialmente il mantenimento della retribuzione in godimento all’atto dell’inquadramento. Inoltre, al fine di distribuire in “fasce” economiche il personale appartenente a ciascuna delle tre categorie, Anac avrebbe adoperato dei parametri sproporzionati e inadeguati, nonché privi di fondamento normativo.

5. Al terzo motivo, parte ricorrente deduce nuovamente l’insussistenza di “vincoli normativi di bilancio” che impedirebbero all’Autorità di attribuire ai propri dipendenti lo stesso trattamento economico in godimento presso l’Agcm. Ciò in quanto i vincoli di spesa contenuti nel Piano di Riordino di cui al D.P.C.M.

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