TAR Catania, sez. II, sentenza breve 2013-02-01, n. 201300369

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza breve 2013-02-01, n. 201300369
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201300369
Data del deposito : 1 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02878/2012 REG.RIC.

N. 00369/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02878/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2878 del 2012, proposto da:
I F, rappresentata e difesa dall'avv. S M, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, via Musumeci, 171;

contro

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania, in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M A, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, via Crociferi 60;

per l'annullamento

della deliberazione del Direttore Generale dell'

ARNAS

Garibaldi Catania n. 2364 del 27 agosto 2012 e del bando pubblicato in GURS n. 18 del 26/10/2012.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 il Pres. Salvatore Veneziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato i dì 16./20.11.2012, e depositato il successivo 21.11., la ricorrente - in qualità di idonea utilmente collocata nella graduatoria del concorso a dirigente medico di ginecologia e ostetricia approvata con delibera dell’8.02.2012 – impugna il bando di mobilità volontaria regionale in epigrafe indicato lamentando di avere titolo all’ulteriore scorrimento della graduatoria nella quale si trova collocato, e quindi all’assunzione.

Lamentando, in particolare, che l’amm.ne non avrebbe motivato la scelta di ricorrere ad una nuova procedura concorsuale – prospettazione, questa, che radicherebbe la giurisdizione del giudice amministrativo - deduce le censure di violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 5 del Regolamento delle procedura di reclutamento dell’ARNAS.

Con atto depositato l’1.12.2012 l’ARNAS sui è costituita deducendo l’infondatezza del gravame, sul presupposto che il posto – per la copertura del quale è stata indetta la procedura di mobilità regionale contestata dalla ricorrente – è di nuova istituzione e richiede una specifica qualificazione professionale, giacchè il sanitario che sarà assunto dovrà essere addetto alla nuova struttura semplice di “Fisiopatologia della riproduzione umana”.

Alla camera di consiglio del 16.01.2013 la causa è stata introitata, previo avviso della eventualità della decisione con sentenza in forma semplificata e senza opposizioni in merito.

Rileva, preliminarmente, il Collegio la sussistenza della propria giurisdizione – per altro non contestata dalle parti – attesa l’inerenza della controversia alla determinazione delle modalità di copertura del posto, tra quelle astrattamente praticabili (conf. sent. n. 2073/2012 di questa Sezione).

Il ricorso è però infondato ed immeritevole di accoglimento.

Ed invero, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta evidente la diretta connessione tra la istituzione della struttura semplice di “Fisiopatologia della riproduzione umana”, la istituzione del nuovo posto e la indizione della procedura in questione.

Per altro, la previsione di una procedura “mista” – per titoli e colloquio – e la specifica indicazione di una valutazione, sia dei primi che dell’esito del secondo, finalizzata a verificare il possesso di esperienza professionale e specifica competenza nel campo della fisiopatologia della riproduzione umana, rendono palese il compimento di una scelta ponderata non compatibile con l’utilizzazione della graduatoria del precedente concorso finalizzato al reclutamento di dirigenti medici di ginecologia ed ostetricia, in possesso della mera specializzazione e della generale competenza professionale in materia.

In tale contesto, il Collegio ritiene che la fattispecie all’esame ben possa rientrare tra i casi nei quali la citata (da entrambe le parti) pronunzia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011 ha ritenuto che “la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazionale”.

In particolare, il Collegio ritiene che la fattispecie possa ben rientrare nelle ipotesi di cui ai punti 54 (modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione) e 55 (esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetta la nuova procedura alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria) e 56 ( posto di nuova istituzione rispetto a quello contemplato nella originaria procedura concorsuale) della detta pronunzia.

Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Attesa la presenza di altra pronunzia di segno opposto, relativa alla medesima graduatoria, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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