TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-04-06, n. 202100472

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-04-06, n. 202100472
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202100472
Data del deposito : 6 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/04/2021

N. 00472/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01341/2016 REG.RIC.

N. 00467/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2016, proposto da
Vi.Ve. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L M, M T Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



sul ricorso numero di registro generale 467 del 2018, proposto da
Vi.Ve S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Giovannelli e Giulio Taliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Abeniacar, L M e M T Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1341 del 2016:

- della determinazione dirigenziale n. 3820 del 27 maggio 2016 adottata dal Comune di Livorno, avente ad oggetto il diniego di attestazione di conformità in sanatoria prot. n. 96488/13;

quanto al ricorso n. 467 del 2018:

- della determinazione n. 10828 del 28 dicembre 2017 del comune di Livorno, recante “ Ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 199 L.R.T. 65/2014 Via Agreste 16 (Catasto Fabbricati F.G. 35, part. 159). Proprietà: Vi.ve. S.r.l. Rif. Prat. n. 71/2013 ” notificata a mezzo pec il 17 gennaio 2018;

- di ogni altro atto, presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non cognito alla ricorrente nonché per quanto occorre possa, della Deliberazione n. 3820 del 27 maggio 2016.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Livorno;

Visto l’art. 70 c.p.a.;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, c.p.a.;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2021 la dott.ssa Silvia De Felice e trattenute entrambe le cause in decisione ai sensi dell’art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, e s.m.i.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società Vi.Ve - che svolge sin dal 1984 attività di raccolta, stoccaggio provvisorio, trattamento e smaltimento di rifiuti speciali - ha impugnato, con due distinti ricorsi, il diniego di attestazione di conformità in sanatoria e la conseguente ordinanza di demolizione di alcuni manufatti realizzati in assenza dei prescritti titoli edilizi presso il compendio immobiliare di sua proprietà.

Con distinte dichiarazioni, depositate nei due giudizi sopra richiamati, la ricorrente ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di entrambi i ricorsi, posto che gli interventi oggetto del diniego di sanatoria e dell’ordinanza di demolizione risultano ormai regolarizzati, grazie alla presentazione e all’accoglimento di una nuova istanza di accertamento di conformità.

Visto quanto precede, si dispone, innanzi tutto, la riunione dei due giudizi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

Si dà atto, inoltre, della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di entrambi i ricorsi, posto che con la regolarizzazione degli interventi di cui si controverte la ricorrente non trarrebbe alcun vantaggio dall’accoglimento dei presenti gravami.

Questi, pertanto, devono pertanto essere dichiarati improcedibili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a..

La definizione in rito del giudizio e la mancanza di contestazioni sul punto giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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