TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-09-06, n. 202402507

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-09-06, n. 202402507
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402507
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 02507/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01094/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2022, proposto da
C M, rappresentata e difesa dall'avvocato D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Mazara del Vallo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato T G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione n. 95 del 05.04.2022 (notificata il giorno 08.04.2022) adottata dal Dirigente del Settore 3 del Comune di Mazara del Vallo;

ove occorra:

della comunicazione di avvio del procedimento (prot. ill. ed. n° 126/2021);

di ogni altro provvedimento, anche implicitamente presupposto o connesso


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mazara del Vallo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 la dott.ssa G L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’odierno ricorso Maddalena Cracchiolo ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Mazara del Vallo ha ordinato la demolizione delle opere realizzate in assenza di qualsiasi titolo abilitativo sull’immobile di sua proprietà, attraverso: i) il posizionamento di una tettoia con copertura in coibentato e travi in ferro ancorati da una parte al muro di ripostiglio della superficie di circa mq 19,50;
ii) la realizzazione di un nuovo vano, in aderenza e collegato al fabbricato principale, con muri portanti in tufo e copertura con struttura in legno e tegole, della superficie di circa mq 42,50 con antistante con tettoia in legno e tegole, della superficie di circa mq 15,20;
iii) la realizzazione di due manufatti adibiti a deposito-attrezzi, con struttura in conci di tufo e copertura in coibentato, rispettivamente della superficie di mq 9,80 e mq 10,80.

La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordine di demolizione, articolando due motivi di impugnazione che possono essere così sintetizzati.

In primo luogo, ha dedotto che le opere realizzate avrebbero natura pertinenziale rispetto al manufatto principale e non necessiterebbero pertanto alcun titolo legittimante da parte del Comune, peraltro non richiesto per la costruzione delle tettoie ai sensi dell’art. 20, comma 5, l.r. 4/2003.

In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 41 del D.P.R. n. 380 del 2001 per l’assenza della preventiva valutazione tecnico – economica approvata dalla giunta comunale.

Costituendosi, il Comune di Mazara del Vallo ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo l’infondatezza dei motivi spiegati.

DIRITTO

Il ricorso è infondato, in quanto il provvedimento impugnato è immune dai denunciati profili di violazione di legge.

Deve essere rigettata la censura con la quale si evidenzia la natura meramente pertinenziale delle opere realizzate. Secondo costante giurisprudenza, a differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi, il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma è altresì privo di un autonomo valore di mercato e non comporta ulteriore carico urbanistico esaurendo la sua finalità nel rapporto funzionale col fabbricato principale (Cons. di Stato, Sez. II, 9 maggio 2024, n. 4191).

Pertanto, tale nozione di pertinenza è invocabile solo per opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, situazione non ricorrente nel caso in esame a fronte della rilevante estensione e consistenza dei manufatti, idonei a determinare una significa alterazione della sagoma e l’occupazione di volumi diversi rispetto alla res principalis .

Priva di pregio è anche la contestazione con cui si deduce la violazione dell’art. 20 della legge regionale n. 4 del 2003, nella parte in cui è stata disposta la demolizione di tettoie precarie che, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, “ non sono soggette al preventivo rilascio di provvedimenti autorizzativi ”.

Difatti, pur volendo riconoscere alla tettoia carattere precario, nel caso in esame difetta la preventiva comunicazione al Sindaco con la presentazione di “ una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti ”, per cui non può legittimamente invocarsi l’art. 20 della legge regionale n. 4 del 2003 (cfr. C.G.A.R.S., parere del 20 giugno 2023, n. 381).

Deve essere, infine, rigettato il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce l’omessa previa acquisizione del parere tecnico-economico della Giunta comunale, la cui competenza è stata abrogata con l’art. 32, co. 49- ter del d.l. 269 del 2003 che ha modificato l’originaria versione dell’art. 41 del d.P.R. 380 del 2001.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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