TAR Bolzano, sez. I, ordinanza cautelare 2012-07-25, n. 201200123
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Testo completo
N. 00123/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00148/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2012, proposto da:
V P, rappresentato e difeso dagli avv.ti H P L e B M, con domicilio eletto presso l’avv. Peterpaul Brugger in Bolzano, via Cappuccini , 5;
contro
Comune di San Martino in Badia;
nei confronti di
Au' Srl;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, previa sospensione degli effetti, dell'ordinanza n. 03/2012 emessa dal Comune di San Martino in Badia di data 17.04.2012 e notificata il 23.04.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2012 il dott. Hugo Demattio e uditi per le parti i difensori: l'avv. A. Leiter, in sostituzione dell'avv. H. P. Leiter, per il ricorrente;
Ritenuto che dalla narrativa di fatto la “situazione di pericolo presso il complesso edilizio sulla p.ed. 925 c.c. Longiarù” appare – ad un sommario esame – addebitabile piuttosto alla convenuta Aù s.r.l. che non al ricorrente e che i costi da sostenere per i lavori di eliminazione dei pericoli costituirebbe un danno grave per il ricorrente