TAR Salerno, sez. II, sentenza 2017-02-22, n. 201700290

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2017-02-22, n. 201700290
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201700290
Data del deposito : 22 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/02/2017

N. 00290/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02219/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2219 del 2015, proposto da:
Ingrosso Maglieria Carraturo S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M F (C.F. FRTMCL68P14H703J), con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;

contro

Consorzio A.S.I. di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato P F (C.F. FRDPTR80B21L628V), con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via F. P. Volpe, 19 c/o Avv. Pezzuto;

per l'annullamento

della delibera del Consorzio ASI n. 166/2015 avente ad oggetto agglomerato industriale di Salerno - Ingrosso Maglieria Carraturo - nulla osta variante;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio A.S.I. di Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2016 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato all’amministrazione interessata e regolarmente depositato nella segreteria del Tar, la società ricorrente ha impugnato la delibera del Consorzio ASI n. 166/2015, con cui è stata respinta l’istanza di variante tesa a ottenere un’attività di tipo turistico-ricettivo, perché ritenuta incompatibile con la destinazione urbanistica impressa alla zona, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per violazione dell’art. 1, lett. I del d.p.r. 160/2010 in relazione agli artt. 1, 3 e 4 del P.R.T.C. del Consorzio Asi di Salerno, nonché per eccesso di potere e difetto di istruttoria.

Il Consorzio Asi di Salerno si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Il provvedimento impugnato è immune dalle censure articolate dalla ricorrente, in quanto la destinazione che la stessa vuole imprimere alla propria attività (alberghiera) è incompatibile con la destinazione impressa alla zona di riferimento dalle norme di Piano P.R.T.C., in forza delle quali sono consentiti nella zona interessata tendenzialmente insediamenti di attività artigianali, commerciali, industriali e del cd. terziario. Secondo il ricorrente l’attività alberghiera rientrerebbe nel terziario o come attività produttiva già precedentemente assentita.

Va chiarito che la zona interessata contempla attività che possono avere anche un consistente impatto ambientale con possibilità di lavorazioni notturne che sono certamente inconciliabili con l’attività alberghiero-ricettiva.

Condivisibile è, peraltro, il richiamo all’attività residenziale, perché questa condivide con l’attività alberghiera la circostanza di richiedere comuni condizioni ambientali diversamente dalle zone riservate ad attività industriali o terziarie.

Né rileva la circostanza che in precedenza era già stata autorizzata l’attività della società ricorrente, trattandosi di attività sensibilmente diversa da quella oggetto del provvedimento impugnato e non riconducibile in senso stretto all’attività alberghiera. Né può assimilarsi quest’ultima al settore terziario in cui si producono o forniscono servizi e comprende tutte quelle attività complementari e di ausilio alle attività del settore primario (agricoltura, allevamento, ecc.) e secondario (manifattura).

Ne deriva, pertanto, che il ricorso è infondato.

Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

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