TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2019-11-06, n. 201912740
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Pubblicato il 06/11/2019
N. 12740/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02423/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2423 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Giardino Faunistico di Piano dell'Abatino Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, A D M, rappresentati e difesi dagli avvocati P L e G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P L in Roma, viale Regina Margherita 262;
contro
Arma dei Carabinieri –Comando Generale - Raggruppamento Cites - Ministero della Difesa, non costituita in giudizio;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Azienda Agricola Biological Diversity di M A, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. 440 del 13/2/2019, del Raggruppamento Carabinieri CITES, Reparto Operativo - Sezione Operativa Centrale, e comunicata in data 13/2/2019;
- della nota prot. n. 27801 del 29/11/2018, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mai trasmessa;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19/3/2019:
- della nota prot. n. 25624 del 5/11/2018, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare;
- della delibera della 256° Commissione Scientifica CITES, del 14/11/2018, relativa al trasferimento di n. 13 esemplari vivi di Macaca fascicularis confiscati;
- della nota prot. n. 26593 del 16/11/2018, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, CITES, di trasmissione della decisione della Commissione CITES del 14/11/2018;
- della nota prot. n. 27801 del 29/11/2018, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare;
- della nota prot. n. 4646 del 4/3/2019, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 25 febbraio 2019 e depositato in pari data, l’Associazione Giardino Faunistico di Piano dell’Abatino Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, A D M, ha rappresentato quanto segue.
1.1 In data 22 marzo 2010 veniva effettuato un sequestro preventivo d’urgenza da parte di ufficiali della P.G. appartenenti al Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Rieti N.O.S. in relazione a n. 13 esemplari vivi di Macaca Fascicularis , che venivano trasportati presso il Parco Faunistico di Piano dell’Abatino.
1.2 In data 1° aprile 2010 il Tribunale di Rieti convalidava il sequestro e nominava custode giudiziario il dott. A D M, nella qualità di responsabile del Parco Faunistico di Piano dell’Abatino, affidando gli animali alla custodia della ricorrente.
1.3 A seguito dell’archiviazione in data 10 settembre 2013, gli esemplari di Macaca Fascicularis rimanevano affidate alla ricorrente.
1.4 Dopo nove anni dal sequestro e dopo cinque anni dall’archiviazione, con nota prot. 27801 del 29 novembre 2018, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare disponeva il trasferimento delle scimmie all’Impresa Agricola Biological Diversity di M A.
1.5 Con nota prot. 440 del 13 febbraio 2019, il Raggruppamento Carabinieri CITES, Reparto Operativo – Sezione Operativa Centrale comunicava alla ricorrente di essere in procinto di avviare le procedure di trasferimento degli animali, comunicando, altresì, che le attività di trasferimento sarebbero state eseguite direttamente dal centro di destinazione.
1.6 Con il ricorso in epigrafe, l’esponente, quindi, impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, la nota prot. n. 440 del 13 febbraio 2019 del Raggruppamento Carabinieri CITES, Reparto Operativo – Sezione Operativa Centrale e la nota prot. n. 27801 del 29 novembre 2018 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Questi i motivi di censura dedotti:
I. Violazione degli artt. 263 e 676 c.p.p., nonché violazione del provvedimento giurisdizionale di nomina del custode giudiziario.
Competente a decidere in ordine alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate sarebbe il giudice dell’esecuzione. Sarebbe invece stato disposto il trasferimento delle scimmie in assenza di un provvedimento del giudice che si pronunciasse sul destino delle stesse.
I provvedimenti impugnati, essendo stati emanati in assenza di un provvedimento di revoca della custodia giudiziaria, sarebbero privi di un elemento strutturalmente essenziale e, pertanto, sarebbero affetti da invalidità radicale.
II. Eccesso di potere per difetto di motivazione – violazione dell’art. 3 L. 241/1990 – violazione dell’art. 21-nonies L. 241/90 .
Non sarebbero state esplicitate le ragioni poste alla base della decisione di trasferire gli animali.
III. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore sui presupposti e illogicità manifesta .
Gli atti impugnati sarebbero stati emanati a seguito di un’istruttoria del tutto carente e con errori sui presupposti di fatto posti alla base della decisione di trasferimento degli animali, non tenente conto dell’idoneità della ricorrente ad essere affidataria e a detenere gli esemplari in questione, sia sul piano formale-autorizzatorio, sia su quello prettamente sostanziale.
IV. Violazione del principio generale del benessere animale di cui all’art. 13 TFUE. Eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento e per sviamento di potere .
L’Amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione le esigenze degli animali, con conseguente violazione del principio generale di tutela del benessere animale di cui all’art. 13 TFUE.
La permanenza di tali esemplari per un lungo lasso di tempo avrebbe, inoltre, fatto sorgere in capo alla ricorrente un legittimo affidamento in relazione alla titolarità della cura di questi primati.
V. Violazione e falsa applicazione dell’art. 19-quater disp. att. c.p. e dell’art. 4 L. 150/1992. Eccesso di potere per travisamento dei fatti .
L’Amministrazione avrebbe violato l’art. 4 della L. 150/1992 e l’art. 19- quater disp. att. c.p., avendo affidato le scimmie ad una struttura (l’Azienda Agricola di M A) non annoverata tra quelle idonee a detenerle.
2. In data 14 marzo 2019 si costituivano con atto meramente formale le Amministrazioni resistenti.
3. In data 15 marzo 2019 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri depositavano memoria volta a contestare la fondatezza del ricorso.
L’individuazione della controinteressata quale struttura affidataria sarebbe stata effettuata nel rispetto della normativa sugli animali pericolosi e degli obblighi internazionali assunti dall’Italia, trattandosi di uno dei tre centri attivati dal Ministero dell’ambiente per la detenzione di esemplari confiscati di specie pericolose per la salute e l’incolumità pubblica nel rispetto degli standard di cui alla Risoluzione Conf. 17.8.
Gli esemplari sarebbero stati confiscati per violazione della normativa CITES e non per violazione delle disposizioni sul maltrattamento degli animali contenute nel codice penale;pertanto, non sarebbero applicabili al caso di specie le disposizioni contenute nel Titolo IX- bis del codice penale e l’articolo 19- quater delle disposizioni di attuazione del codice penale.
La ricorrente non sarebbe autorizzata alla detenzione di esemplari di specie selvatiche esotiche pericolose incluse nell’elenco allegato al D.M. 19 aprile 1996, compresi gli esemplari di Macaca fascicularis di cui al provvedimento impugnato.
4. In data 16 marzo 2019 la ricorrente depositava memoria di replica.
La controinteressata non sarebbe centro autorizzato all’affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca;non sarebbe inserita nell’elenco degli Enti ed Associazioni riconosciuti per l’affidamento degli animali oggetto di provvedimento di sequestro o confisca.
La ricorrente, invece, sarebbe centro autorizzato. I provvedimenti di autorizzazione sarebbero perfettamente validi ed efficaci.
5. In data 19 marzo 2019 la ricorrente depositava atto di motivi aggiunti per l’annullamento: della nota prot. n. 25624 del 05.11.2018 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare;della delibera della 256° Commissione Scientifica CITES, del 14.11.2018, relativa al trasferimento di n. 13 esemplari vivi di Macaca fascicularis confiscati;della nota prot. n. 26593 del 16.11.2018, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, CITES, di trasmissione della decisione della Commissione CITES del 14.11.2018;della nota prot. n. 27801 del 29.11.2018, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare;della nota prot. n. 4646 del 04.03.2019, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare (provvedimenti depositati dall’Amministrazione contestualmente alla memoria depositata il 15 marzo 2019).
Questi i motivi di diritto dedotti:
I. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 – Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Sviamento di potere .
I provvedimenti impugnati di fonderebbero sull’assunto errato che gli esemplari sequestrati e successivamente confiscati fossero stati (già) affidati alla Biological Diversity di M A.
II. Violazione dell’art. 7 e ss. L. 241/1990 e dell’art. 3 L. 241/1990 .
La ricorrente non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione di avvio e non avrebbe mai avuto la possibilità di presentare relazioni, osservazioni, proposte, pareri.
6. In data 12 aprile 2019 l’Amministrazione resistente depositava memoria tesa al rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
L’iter procedimentale seguito sarebbe esente da vizi e perfettamente corrispondente alle previsioni di legge.
La controinteressata sarebbe in possesso dell’idoneità alla detenzione di animali pericolosi.
La ricorrente non sarebbe in possesso di alcun titolo autorizzativo valido che la legittimi alla detenzione degli animali in questione.
7. In data 12 aprile 2019 la ricorrente depositava memoria con la quale ribadiva la propria posizione.
8. Con Ordinanza Cautelare n. 2353 del 19 aprile 2019, la Sezione respingeva l’istanza cautelare.
Nelle more del presente giudizio, il Consiglio di Stato, Sez. IV, con ordinanza cautelare n. 2639 del 24.05.2019, accoglieva l’appello proposto avverso l’ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, Sez. I bis, n. 2353/2019.
9. In data 6 settembre 2019, la ricorrente depositava memoria con la quale asseriva che la controinteressata non fosse idonea a ricevere gli esemplari di macachi di cui al provvedimento impugnato, contestando il mancato possesso da parte del centro di autorizzazioni richieste e l’illegittimità della procedura amministrativa che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha seguito nell’attivazione del centro ai sensi dell’art. 4, comma 11, della L. 344/1997.
10. In data 19 settembre 2019, l’Amministrazione resistente depositava memoria di replica per controdedurre alle tesi avversarie.
Eccepiva la mancanza di interesse, deducendo che, anche qualora trovassero accoglimento le tesi proposte nei confronti della controinteressata, ciò non porterebbe alcun concreto vantaggio alla ricorrente che comunque rimarrebbe priva delle autorizzazioni necessarie.
11. In data 2 ottobre 2019, la ricorrente chiedeva di poter depositare tardivamente la nota prot. 51824 del 16 settembre 2019, adottata dalla ASL di Rieti, acquisita mediante istanza di accesso agli atti del 22 settembre 2019 e rilasciata in data 26 settembre 2019.
12. Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2019, il difensore della parte ricorrente chiedeva lo stralcio dal fascicolo di causa della memoria di replica dell’Amministrazione intimata depositata in data 19 settembre 2019, in quanto tardiva;la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, il Collegio dispone lo stralcio dagli atti del presente giudizio della memoria di replica dell’Amministrazione intimata, depositata in data 19 settembre 2019, in quanto non rispettosa del termine di venti giorni liberi dall’udienza, di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.
Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è fondato e merita accoglimento, entro i termini di seguito precisati.
2. Il Collegio ritiene opportuno esaminare, in quanto dirimenti, il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso che, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
L’odierna istante lamenta l’illegittimità degli atti impugnati in quanto asseritamente fondati sull’assunto errato che la struttura ricorrente non sia in possesso di alcun titolo autorizzativo valido che la legittimi alla detenzione di animali pericolosi.
2.1 Le censure attoree meritano condivisione.
2.2 Occorre premettere che la legge 8 luglio 1986, n. 349 - Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale, prevede all’art. 1, comma 5, che “ Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale ”.
Una delle convenzioni internazionali di cui il Ministero dell’Ambiente deve curare l’adempimento è la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), siglata nel 1973 e ratificata dall’Italia con la legge n. 874 del 19 dicembre 1975. L’articolo VIII della Convenzione CITES stabilisce che gli esemplari vivi confiscati devono essere affidati all’Autorità di Gestione dello Stato che dispone la confisca;tale Autorità dispone, previa consultazione con lo Stato di provenienza, l’invio dell’esemplare presso tale Stato oppure il ricovero presso un centro di recupero ( rescue center ) o un’altra struttura che l’Autorità ritenga idoneo ed in linea con le finalità della Convenzione. L’Autorità di Gestione, nell’adottare le predette misure di disposizione, può avvalersi del parere dell’Autorità Scientifica o, in alternativa, del Segretariato CITES;la Convenzione riconosce all’Autorità di Gestione dello Stato che dispone la confisca la piena libertà di scelta tra le alternative possibili, nell’interesse della Convenzione e dell’esemplare.
La Convenzione CITES è stata adottata all’interno dell’Unione Europea attraverso regolamenti direttamente applicabili agli Stati membri:
- il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, i cui Allegati contengono un elenco di specie soggette a commercio disciplinato;all’art. 16, stabilisce che l’esemplare confiscato è affidato all’organo di gestione delle Stato membro in cui è avvenuta la confisca, il quale:
1) previa consultazione dell’autorità scientifica di tale Stato membro, colloca o dispone altrimenti l’esemplare alle condizioni che ritenga appropriato e secondo gli obiettivi e le disposizioni della Convenzione e del Regolamento;
2) nel caso di un esemplare vivo introdotto nella Comunità, può previa consultazione con lo Stato da cui esso è stato esportato, restituire l’esemplare a tale Stato a spese della persona che ha commesso l’infrazione.
Il Regolamento riconosce all’Autorità di Gestione dello Stato che dispone la confisca la piena libertà di scelta tra le alternative possibili;
- il Regolamento di attuazione (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97.
Ai sensi del D.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, così come aggiornato dal Decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, e dell’articolo 8 della legge n. 150/1992, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è l'Autorità di Gestione CITES principale in Italia, e cura l'adempimento della convenzione di Washington.
L'Autorità di Gestione CITES è incardinata presso la Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e cura l'adempimento della convenzione di Washington: i reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione e dei regolamenti comunitari, sono disciplinati dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150.
La legge n. 150/1992, all’art. 4, dispone che in caso di violazione dei divieti contenuti negli articoli 1 e 2 della legge è sempre disposta la confisca degli esemplari;le spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.
A seguito della confisca di esemplari vivi, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES, nel seguente ordine di priorità:
a) il loro rinvio, a spese dell'importatore, allo Stato esportatore;
b) l'affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere;
c) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che i detti esemplari non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.
Secondo il quadro normativo stabilito dalla Convenzione CITES, dal Regolamento 338/1997 e dalla legge n. 150/1992, è l’Autorità di Gestione CITES del Ministero dell’Ambiente a disporre l’affidamento dell’esemplare, secondo le alternative contemplate nell’art. 4 della legge n. 150/92, che ricalcano la Convenzione ed il Regolamento, dopo aver acquisito il parere della Commissione Scientifica CITES e tenendo nel debito conto sia gli obiettivi che le disposizioni della Convenzione CITES e del Regolamento n. 338/97.
Per ospitare adeguatamente un esemplare confiscato protetto dalla Convenzione CITES, una struttura deve:
- fornire uno spazio di detenzione adeguatamente arricchito, che fornisca all’esemplare condizioni di vita compatibili con le esigenze e le abitudini della specie, e, al tempo stesso, gli impedisca di evadere nel territorio circostante (per salvaguardare la biodiversità locale);
- garantire adeguata assistenza sanitaria sia per le patologie ordinarie, sia nei casi in cui l’esemplare abbia patito gravi conseguenze fisiche o comportamentali a causa delle condizioni di trasporto o detenzione e, pertanto, necessiti di riabilitazione.
Il Ministero dell’ambiente garantisce (e ne è responsabile) che gli esemplari CITES confiscati siano detenuti nel rispetto della Convenzione e del Regolamento n. 338/97.
L’art. 6 della legge n. 150/1992 – che vieta la detenzione di animali pericolosi – stabilisce che alcune specie di mammiferi e rettili costituiscono un pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica e ne proibisce, di conseguenza, la detenzione, sanzionando penalmente la violazione del divieto.
Le specie cd. “pericolose” sono identificate nell’elenco allegato al Decreto del Ministro dell’Ambiente 19 aprile 1996, adottato ai sensi della legge n. 150/1992.
Le strutture che possono detenere animali pericolosi sono definite dalla legge n. 150/1992 e dal D.lgs. 73/2005. Tali strutture sono:
- giardini zoologici;acquari;delfinari in possesso della licenza di giardino zoologico;
- aree protette e parchi nazionali dichiarati idonei dalla Commissione scientifica CITES, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla Commissione stessa;
- circhi e mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle Prefetture competenti per territorio, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla Commissione scientifica CITES;
- istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro delle Istituzioni scientifiche CITES;
- gli allevamenti di fauna selvatica autoctona autorizzati ai sensi della legge n. 157/1992 (limitatamente ad esemplari di specie autoctone);
- i Centri di Recupero per Animali Selvatici autoctoni autorizzati ai sensi della legge n. 157/1992 (limitatamente ad esemplari di specie autoctone).
La violazione del divieto è sanzionata penalmente;gli esemplari detenuti illegittimamente sono confiscati.
In considerazione della pericolosità degli animali per la salute e l’incolumità pubblica, il legislatore ha ritenuto che gli esemplari oggetto di sequestro o confisca siano detenuti in appositi centri per la detenzione di animali pericolosi sequestrati e confiscati attivati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della legge n. 344, all’art. 4, comma 11;la destinazione di un animale in uno di tali centri è dettata unicamente dall’appartenenza degli esemplari ad una delle specie inscritte nell’Allegato A del DM 19 aprile 1996.
L’attivazione di tali centri è demandata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2.3 La specie Macaca fascicularis è una specie protetta dalla Convenzione CITES e dal Regolamento (CE) n. 338/97 (è inscritta nell’Allegato B del Regolamento).
La specie Macaca fascicularis , inoltre, rientra nel divieto generale di detenzione di animali pericolosi previsto dall’articolo 6 della legge n. 150/1992, in quanto inscritta nell’Allegato A del D.M. 19 aprile 1996.
2.4 Dall’esame dei documenti di causa, come integrati, da ultimo, dalla nota prot. 51824 del 16 settembre 2019, adottata dalla ASL di Rieti, si evince che l’odierna ricorrente è titolare dei seguenti riconoscimenti:
- autorizzazione alla detenzione di animali pericolosi di cui all’art. 6, comma 3, della Legge 150/1992, rilasciata in data/ 11 ottobre 1999 dalla Prefettura di Rieti;
- autorizzazione alla detenzione stabile di animali pericolosi di cui all’art. 6, comma 6, lett. b, della Legge 150/1992, rilasciala in data 10 novembre 1999 dal Ministero dell'Ambiente che qualifica la struttura ricorrente come “mostra faunistica permanente”;
- esenzione della struttura dalla applicazione del D.lgs. 73/2005 rilasciata dal Ministero /dell’Ambiente con nota prot. 3595 del 15 gennaio 2013;
- autorizzazione alla detenzione di animali oggetto di provvedimento di sequestro o confisca ai sensi del D.M. 2 novembre 2006 rilasciata dal Ministero della Salute con decreto n. 5 del 5 dicembre 2007;
- autorizzazione alla detenzione temporanea e successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà (ER, 17/95) rilasciata l’8 maggio 2017 dalla Regione Lazio.
2.5 Pertanto, superato ogni dubbio in proposito, anche in relazione alla lunga permanenza degli esemplari di fauna selvatica presso la struttura ricorrente, e all’atteggiamento sempre collaborativo della medesima con il servizio Veterinario per la risoluzione delle criticità e problematiche che hanno interessato la gestione degli animali selvatici ed esotici della provincia di Rieti (vedi nota ASL Rieti, cit.), deve ritenersi che, allo stato, l’odierna ricorrente risulti pienamente idonea, sul piano autorizzatorio, ad essere affidataria e a detenere gli esemplari di Macaca Fascicularis , per cui è controversia. Risulta peraltro in via di completamento anche l’iter per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 89/90.
3. Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbito ogni altra eccezione e deduzione, il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, è fondato e deve, pertanto, essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
4. Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.