TAR Aosta, sez. I, sentenza 2013-04-18, n. 201300021

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2013-04-18, n. 201300021
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 201300021
Data del deposito : 18 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00084/2012 REG.RIC.

N. 00021/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00084/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 84 del 2012, proposto da:
F M P, rappresentata e difesa dagli avv. A C, N T, con domicilio eletto presso N T in Aosta, via Croce di Citta', 44;

contro

Comune di Gressoney-L-Trinitè;

per l'annullamento

- del provvedimento del 15 novembre 2012 prot. 6106 (comunicato in data 16 novembre 2012) con cui il Segretario del Comune di Gressoney L Trinité, ad evasione dell'istanza di accesso del 7 novembre 2012 prot. 5920 del 8 novembre 2012, "ai sensi dell'art. 43 c. 6 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 ... , in ragione della particolarità della vicenda complessivamente intesa, ... ritiene opportuno differire l'accesso ai documenti sino al termine del procedimento in itinere";

- di tutti gli atti connessi, presupposti, consequenziali ed esecutivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2013 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che: a) la ricorrente ha ricevuto in data 19 ottobre 2012 la notifica di un’ordinanza di sospensione di lavori edilizi giudicati illegittimi da parte del comune di Gressoney L Trinitè;
il provvedimento faceva riferimento a una “segnalazione da parte di privati”;
b) in data 7 novembre 2012, ella presentava una istanza di accesso avente a oggetto la “segnalazione” menzionata dall’ordinanza;
l’istanza era motivata dalla esigenza di “tutela dei propri diritti e interessi in relazione al provvedimento di sospensione”;
c) il comune con l’impugnato provvedimento del 15 novembre 2012 disponeva il differimento dell’accesso ai documenti “sino al termine del procedimento in itinere”;
il differimento era motivato “in ragione della particolarità della vicenda complessivamente intesa”;
d) di conseguenza la signora Perego proponeva il ricorso all’esame con cui denunciava l’illegittimità del differimento, a causa della sua insufficiente motivazione e della non ricorrenza delle ragioni normativamente previste quali condizioni per l’esercizio del potere di differire l’accesso, chiedendo l’accertamento del suo diritto all’esibizione del documento richiesto;
e) successivamente alla notifica del ricorso, il comune di Gressoney L Trinitè – che non s’è costituito in giudizio – rilasciava copia della segnalazione in questione, nel presupposto che l’amministrazione avesse “concluso il procedimento relativo all’esecuzione di opere edilizie non autorizzate” nella proprietà della ricorrente;
f) con memoria depositata il 25 febbraio 2013 quest’ultima chiedeva quindi che il Tribunale dichiarasse la cessazione della materia del contendere e/o la declaratoria del sopravvenuto interesse alla decisione del ricorso e la condanna alle spese del comune intimato stante la illegittimità del disposto differimento;

Ritenuto che, avendo la ricorrente ottenuto copia del documento richiesto, sia cessata la materia del contendere e che di ciò debba darsi atto;

Ritenuto che le spese di giudizio vadano poste a carico del comune di Gressoney L Trinitè in quanto il differimento dell’accesso è stato posto in essere al di fuori dei casi previsti dall’articolo 43, comma 6, legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
tali disposizioni infatti consentono il differimento – oltre che “con riferimento agli elaborati delle prove relative ai procedimenti concorsuali per il reclutamento e l'avanzamento del personale” e “ai documenti relativi alla formazione e alla determinazione dei prezzi e delle offerte nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici” (fattispecie che chiaramente non ricorrono nel caso all’esame in cui oggetto di accesso è un esposto relativo a attività edilizia asseritamente abusiva) - “quando l'accesso ai documenti possa arrecare grave pregiudizio all'esigenza di buon andamento e di celerità dell'azione amministrativa, specie nella fase preparatoria”;
di conseguenza la motivazione del differimento – che fa riferimento a generiche e non meglio identificate “particolarità della vicenda complessivamente intesa” – non è riconducibile al paradigma normativo e risulta pertanto illegittima;

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