TAR Napoli, sez. III, sentenza 2012-09-07, n. 201203804
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N. 03804/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06566/2007 REG.RIC.
N. 04132/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6566 del 2007, proposto da:
Il Villaggio Societa' Cooperativa, rappresentata e difesa dagli avv. N D R, G B, con domicilio eletto presso G B in Napoli, Segreteria Tar;
contro
Comune di Pollena Trocchia, non costituito;
sul ricorso numero di registro generale 4132 del 2011, proposto da:
G I, rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Di Bonito, con domicilio eletto presso Assunta Di Bonito in Napoli, Segreteria Tar Campania;
contro
Comune di Pollena Trocchia in Persona del Sindaco P.T.;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 6566 del 2007:
diniego condono edilizio : determina n.9870 del 4.7.2007.
quanto al ricorso n. 4132 del 2011:
dell'ordinanza n. 05/11/E.P. prot.n. 6322 del 12/04/2011, notificata il 14/04/2011, emessa dal Capo del V Settore del Comune di Pollena Trocchia, con la quale si ordina di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi per aver eseguito il cambio di destinazione d'uso, da ufficio ad abitazione, dei locali ubicati in località "viale Europa", nel Comune di Pollena Trocchia;di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente..
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2012 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il primo dei ricorsi in epigrafe indicati la società cooperativa Il Villaggio impugnava il diniego della domanda di condono edilizio, presentata ai sensi della legge n. 326/2003 “per il cambio di destinazione d’uso da ufficio ad abitazione, senza opere edilizie” di una mansarda sita al viale Europa, Lotto 2A, sc. D, piano 5°, adottato dal Comune di Pollena Trocchia. In particolare, l’amministrazione ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sanatoria in quanto “i lavori di ristrutturazione con destinazione ad uffici, realizzati con D.I.A. del 19.12.2003 – prot. 18736 – sono stati eseguiti in epoca successiva alla scadenza imposta dalla legge n. 326/2003 per l’accesso al condono edilizio”.
La società ricorrente premetteva in fatto:
-l’immobile in questione fa parte di un intero Parco (Parco Europa) costruito ai sensi della legge n. 167/1972 a seguito dell’adozione del piano di zona P.E.E.P.;
-conformemente alla licenza edilizia n. 1435/1992 l’immobile, alla data del 31 marzo 2003, si presentava completo nella sua struttura (volume, superficie, tompagnature);
-in data 24 aprile 2003 al fine di operare il completamento funzionale dell’immobile realizzato da oltre un decennio, veniva presentata una DIA per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, senza mutare la destinazione d’uso;
-in data 15 novembre 2004 inoltrava domanda di condono edilizio per il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile, senza opere, da ufficio a civile abitazione.
A sostegno del gravame parte ricorrente deduceva i seguenti motivi:
1) violazione della legge n. 326/2003, della legge n. 47/1985, della legge regionale n. 10/2004, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, incongruenze e violazione del giusto procedimento in quanto: a) l’amministrazione ha erroneamente ritenuto che a mezzo della DIA sono stati realizzati lavori oltre il termine del 31 marzo 2003 (termine entro il quale l’immobile da condonare doveva essere stato ultimato) e ha condotto un istruttoria carente laddove non ha valutato se la mansarda realizzata, sebbene non completa internamente alla data del 31 marzo 2003, costituiva o meno volume esistente ai fini delle disposizioni in materia di condono;b) essendo decorsi 24 mesi dalla presentazione della domanda di condono, l’amministrazione ha consumato il potere di determinarsi;
2) stessi motivi sub 1) in quanto il provvedimento è stato adottato senza il parere del responsabile del procedimento e della Commissione Edilizia, nonché della Commissione edilizia integrata o quanto meno della Soprintendenza;
3) violazione degli artt. 7, 8, 10 e 10 bis della legge n. 241 del 1990, violazione del d.lg. n. 259/2003, della legge n. 36/2001, eccesso di potere, difetto di istruttoria, omessa e/o insufficiente motivazione, in quanto non è stata data la comunicazione dell’avvio del procedimento.
Con il secondo ricorso il ricorrente G I, qualificatosi proprietario dell’immobile sito al viale Europa lotto 2/A scala D, 5° piano, int. 10 nel Comune di Pollena Trocchia, impugnava il provvedimento con il quale l’Amministrazione comunale, sul rilievo dell’abusività del cambio di destinazione d’uso, da ufficio ad abitazione, gli aveva ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi per violazione del D.P.R. n. 380/2001, del d.lg. n. 42/2004 e delle disposizioni in materia di vincolo sismico.
Il ricorrente premetteva in fatto:
- che l’immobile de quo ricade in un complesso edilizio realizzato nell’ambito del programma di edilizia residenziale pubblica;
- che in data 15 ottobre 2004 aveva stipulato con “il Villaggio Cooperativa Edilizia a r.l.” un contratto di assegnazione dell’immobile con acquisto della proprietà superficiaria;
- che in data 15 novembre 2004 la stessa società cooperativa aveva presentato al Comune istanza di sanatoria edilizia straordinaria (cd. condono) ai sensi della legge n. 326/2003 per il cambio di destinazione d’uso senza opere dell’immobile da ufficio a civile abitazione;
- che il rigetto della suddetta domanda di condono era stato impugnato con ricorso avanti al T.A.R..
A sostegno del gravame il ricorrente deduceva i seguenti motivi:
1) violazione del D.P.R. n. 380/2001, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria, dei presupposti e di motivazione, omessa ponderazione della situazione contemplata, illogicità, contraddittorietà, perplessità e manifesta ingiustizia in quanto dalla domanda di condono risulta che il cambio di destinazione era già stato effettuato, senza aumenti di volumi e/o superfici, alla data del 31 marzo 2003 e, dunque, non dal ricorrente;
2) violazione del D.P.R. n. 380/2001, del DM n. 1444/1968, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, incongruenza e violazione del giusto procedimento in quanto il cambio di destinazione d’uso sarebbe avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 21/2003 (in materia di limiti alla edilizia residenziale in zona sismica) tra categorie funzionalmente omogenee in zona C residenziale di espansione e quindi, non richiedeva il rilascio del permesso di costruire;del resto la stessa comunicazione di avvio del procedimento precisava che il cambio di destinazione era stato chiesto da ufficio a civile abitazione senza la realizzazione di opere.
3) violazione del D.P.R. n. 380/2001 (artt. 36 e 37), della l.r. n. 19/2001, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e manifesta ingiustizia in quanto il ricorrente avrebbe inoltrato istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001. Di talché vanterebbe una situazione di interesse a vedere previamente definita la sua istanza di conservazione e il Comune dovrebbe sospendere l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione emanata.
L’istanza cautelare di sospensiva veniva accolta con ordinanza n. 1331 del 28.07.2011.
Alla pubblica udienza del 3 maggio 2012 le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente i ricorsi devono essere riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Entrambi i ricorsi vertono, infatti, sul cambio di destinazione d’uso dell’immobile, meglio individuato in fatto, da ufficio ad abitazione, che l’amministrazione ritiene essere avvenuto senza titolo e non sanabile ai sensi della legge n. 326/2003.
Il primo dei ricorsi riuniti, avente carattere pregiudiziale rispetto all’altro, è infondato e va respinto.
La società ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Comune di Pollena Trocchia ha denegato la domanda di sanatoria edilizia straordinaria ai sensi della Legge n.326/2003 (cd. condono edilizio) sul rilievo che il cambio di destinazione d’uso della mansarda da ufficio ad abitazione sarebbe intervenuto successivamente alla data del 31 marzo 2003, indicata dalla legge come termine ultimo per l’ultimazione dei lavori per i quali era possibile richiedere la sanatoria. L’amministrazione deduce tale circostanza dal tenore della DIA del 19 dicembre 2003 prot. 18736 presentata dalla società ricorrente avente ad oggetto lavori di ristrutturazione dell’immobile.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione che non avrebbe considerato che la mansarda oggetto di causa “seppure non completa internamente alla data del 31 marzo 2003” (pag. 5 del ricorso) era comunque da considerare un volume condonabile.
La prospettazione di parte ricorrente non può essere condivisa.
Nella fattispecie non si discute della sanabilità di un volume di un manufatto ancorché non completo in tutte le sue parti, bensì, del “cambio di destinazione d’uso da ufficio in abitazione senza opere” di una mansarda.
Coerentemente l’istruttoria del Comune si è incentrata sulla verifica del dato fattuale dell’arco temporale in cui il cambio di destinazione in contestazione sarebbe avvenuto. Dal contenuto della DIA presentata dalla società ricorrente nel dicembre 2003 e, in particolare, dal numero e dalla natura dei lavori oggetto della denuncia in parola, l’amministrazione, secondo un percorso logico che va esente da censure, ha tratto gli elementi indiziari che l’hanno condotta ad affermare il cambio di destinazione d’uso si è realizzato solo in un momento successivo alla data del 31 marzo 2003.
Segnatamente la DIA, acclarata al protocollo dell’ente in data 19 dicembre 2003 al n.18736, enumera i seguenti lavori da eseguirsi sull’immobile in contestazione: “ 1. risistemazione delle tramezzature interne;