TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-01-25, n. 201000013

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-01-25, n. 201000013
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201000013
Data del deposito : 25 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00454/1994 REG.RIC.

N. 00013/2010 REG.SEN.

N. 00454/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 454 dell’anno 1994 Reg. Gen., proposto dalla Società S.I.E.M. (Società Immobiliare Edile Mondolfo) s.r.l., con sede in Pesaro, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. F A, rappresentata e difesa dall’avv. A V, con domicilio eletto in Ancona, alla Via Cadorna, n. 1 (studio Avv. D. D’A);

contro

- la Regione Marche, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’Avv. S C, con domicilio eletto in Ancona, presso il Servizio legale della Regione Marche, già sito al Corso Garibaldi n. 144 e, quindi, alla Via Giannelli, n. 36;

per l'annullamento

1) della deliberazione della Giunta della Regione Marche n. 4019 in data 27.9.1993 (pubblicata il 6.12.1993), con la quale si è stabilito:

- di approvare la ridelimitazione dell’area floristica “PS2 – LITORALE IN SINISTRA DELLA FOCE DEL FIUME CESANO”, confermando le determinazioni assunte con la deliberazione della G.R. n. 2393 del 20.7.1992;

- di approvare espressamente la perimetrazione della suddetta area floristica, quale risulta dalla documentazione cartografica allegata alla deliberazione della G.R. n. 2393 del 20.7.1992 come sua parte integrante;

- di dare atto che, ad avvenuta esecutività della deliberazione, la procedura di nuova delimitazione dell’area floristica in oggetto sarebbe stata perfezionata mediante l’adozione di un apposito decreto del Presidente della G.R.;

2) del decreto del Presidente della G.R. n. 687 in data 16.11.1993, di ridelimitazione dell’area floristica PS 2;

3) di ogni altro atto comunque connesso, collegato o presupposto, con particolare riferimento:

a) alla deliberazione di G.R. n. 2393 in data 20.7.1992;

b) al parere della 4^ Commissione consiliare permanente;

c) al documento istruttorio allegato alla deliberazione di G.R. n. 4019 in data 27.9.1993;

d) ove occorra, alle deliberazioni di G.R. n. 1497 del 17.5.1979 e n. 4114 del 6.11.1981 ed ai D.P.G.R. n. 18317 del 4.7.1979 e n. 4186 del 7.11.1981.

Visto il ricorso, notificato in data 1.3.1994, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Marche, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, depositato in data 11.5.1994;

Viste le memorie prodotte dalla società ricorrente il 28.12.2006 e dalla Regione Marche il 29.12.2006, a sostegno delle rispettive difese;

Vista la deliberazione della G.R. delle Marche n. 1467 in data 22.6.1998, esibita in copia dal difensore della Regione Marche alla pubblica udienza del 10.1.2007;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 10 gennaio 2007, il Consigliere avv. L T;

Uditi l'avv. S, in sostituzione dell’avv. A. V, per la società ricorrente e l’avv. Coen per la Regione Marche.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La società S.I.E.M. s.r.l. è proprietaria di terreni siti nel Comune di Mondolfo, di circa sei ettari di estensione, collocati tra la via C. Colombo e la battigia, il complesso “Il Girasole” e le aree di pertinenza degli edifici denominati “Le Vele” e catastalmente descritti al foglio 10 (mappali 124, 234, 235, 79, 122, 123,191, 131, 132, 133 e 130) ed al foglio 17 (mappali, 3, 27, 65, 70, 50, 51, 49, 52, 39, 54, 55, 56, 68, 69, 40).



1. A seguito di deliberazione della Giunta della Regione Marche n.1497 del 17.5.1979, che elencava le aree floristiche da delimitare a tutela delle specie floristiche rare o in via di estinzione ex art. 7 della L.R. 30.12.1974, n. 52 [“Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali”], fu emanato il decreto del Presidente della Giunta della Regione Marche n. 18317 del 4.7.1979, che delimitava le aree floristiche tutelate.

2. Con deliberazione della Giunta della Regione Marche n. 4114 del 6.11.1981 si demandò al Presidente della Giunta Regionale la delimitazione delle aree floristiche protette ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 52/1974, ad integrazione di quanto già effettuato col decreto del P.G.R. n. 18317 del 4.7.1979.

Per il che il Presidente della Giunta Regionale emanò il decreto n.4186 del 7.11.1981, che integrava il precedente d.p.g.r. n. 18317/1979 con la documentazione cartografica relativa alle aree floristiche istituite (prima omessa nella pubblicazione sul BURM) e che integrava e rettificava lo stesso d.p.g.r. n. 18317/1979 in ordine alle planimetrie di n. 17 aree floristiche situate in provincia di Ancona e di Macerata.

3. Nessuno degli atti regionali sopra indicati (delibera di G.R. n.1497 del 17/5/1979 e d.p.g.r. n. 18317 del 4.7.1979;
delibera di G.R. n.4114 del 6.11.1981 e d.p.g.r. n. 4186 del 7.12.1981) è stato prodotto in giudizio.

Secondo quanto affermato nell’atto di citazione avanti al Tribunale di Pesaro, notificato il 7.7.1997, e secondo la C.T.U. poi esperita nel relativo giudizio civile rubricato al n. 1287/1997 R.G. tra la S.I.E.M. s.r.l. e la Regione Marche, l’intera estensione dei terreni della stessa società siti nel Comune di Mondolfo, quali sopra esattamente individuati, venne sottoposta a vincolo in quanto “zona floristica”, denominata PS 2, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.52 del 30.12.1974 per effetto dei d.p.g.r. n. 18317 del 4.7.1979 e n. 4186 del 7.12.1981.

Gli atti regionali in questione non furono all’epoca giurisdizionalmente impugnati.

4. Con delibera di Giunta Regionale n. 2393 del 20.7.1992 si è stabilito di rettificare i precedenti provvedimenti di delimitazione dell’area floristica “PS2 – litorale in sinistra della foce del fiume Cesano”, secondo quanto risultante dalla rappresentazione cartografica allegata alla delibera stessa e di precisare il perimetro della suddetta area floristica secondo nuovamente descritti confini.

Tale rettifica è stata prioritariamente giustificata con l’errore materiale registratosi nella redazione della precedente cartografia riportante la delimitazione dell’area floristica in oggetto;
errore consistente nella traslazione verso nord della superficie delimitata, nella misura di circa 455 metri lineari, con esclusione dal perimetro dell’area protetta dello specchio d’acqua dolce che invece rappresentava l’elemento morfologico più vistoso e caratteristico, come comprovato anche dalle tabelle perimetrali redatte dal Corpo Forestale dello Stato in collaborazione col Comune di Mondolfo.

5. Secondo la scansione procedurale prefissata nella stessa delibera n.2393 del 20.7.1992, sono seguiti i seguenti atti:

- la IV^ Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale ha espresso parere favorevole alla rettifica nella seduta del 19.5.1993;

- il Comune di Mondolfo, con nota prot. 526 del 12.10.1992, ha comunicato che la deliberazione della G.R. n. 2393/1992 era stata affissa all’albo pretorio con decorrenza dal 10.10.1992;

- l’avv. A V, per conto della società S.I.E.M. s.r.l., con esposto datato 8.1.1993, ha presentato opposizione alla deliberazione n. 2393/1992, osservando che si andava ad apporre un vincolo su area che il vigente P.R.G. normava come edificabile, di fatto già in parte edificata ed interessata, nelle immediate propaggini, ad attività edilizie e turistiche che scaricavano le acque reflue nel laghetto;
evidenziando che il preteso errore cartografico sottendeva in effetti una palese carenza istruttoria;
sottolineando l’illegittimità del vincolo anche in relazione a norme costituzionali;
e concludendo perché si disponesse la soppressione dell’area floristica.

6. A conclusione del procedimento, la Giunta Regionale ha adottato la deliberazione n. 4019 in data 27.9.1993, con cui:

- ha approvato la ridelimitazione dell’area floristica “PS2 – litorale in sinistra della foce del fiume Cesano” confermando le determinazioni assunte con la delibera di G.R. n. 2393 del 20.7.1992;

- ha approvato espressamente la perimetrazione della suddetta area floristica, quale risultante dalla rappresentazione cartografica allegata alla deliberazione di G.R. n. 2393 del 20.7.1992;

- ha dato atto che, ad avvenuta esecutività della stessa delibera n. 4019/1993, la procedura di delimitazione dell’area floristica in oggetto sarebbe stata perfezionata mediante l’adozione di un apposito decreto da parte del Presidente della G. Regionale.

Nel documento istruttorio steso in calce alla delibera – alla cui lettura integrale si rimanda – il dirigente del Servizio Tutela e Risanamento Ambientale ha controdedotto all’opposizione della S.I.E.M. s.r.l. ed ha illustrato la valenza naturalistica dell’area, sia con riguardo alla parte già perimetrata sulla base dei precedenti atti regionali, sia con riguardo al settore nord.

7. E’ seguita quindi l’emanazione da parte del Presidente della Giunta Regionale del decreto n. 687 in data 16.11.1993, di ridelimitazione dell’area floristica “PS 2 – litorale in sinistra della foce del fiume Cesano” in conformità a quanto stabilito con la deliberazione di G.R. n. 4019 del 27.9.1993.

8. Con il presente ricorso giurisdizionale amministrativo, notificato l’1.3.1994, la società S.I.E.M. s.r.l. è tornata ad impugnare:

a) la deliberazione di Giunta Regionale n. 4019 del 27.9.1993;

b) ogni atto comunque collegato, presupposto o connesso, con particolare riferimento:

- alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2393 del 20.7.1992;

- al parere della 4^ Commissione consiliare permanente;

- al documento istruttorio allegato alla deliberazione della G.R. n. 4019 del 27.9.1993;

- ove occorresse, alle deliberazioni di G.R. n. 1497 del 17.5.1979 e n. 4114 del 6.11.1981 ed ai decreti del Presidente della G.R. n. 18317 del 4.7.1979 e n. 4186 del 7.12.1981;

ed ha impugnato inoltre il nuovo decreto del Presidente della G.R. n. 687 del 16.11.1993.



9. A sostegno del gravame la ricorrente ha esposto, tra le altre circostanze, in punto di fatto:

- che l’area di sua proprietà, ad eccezione dei mappali 3, 51 e 68 del foglio 17 (sui quali insisteva un laghetto di cui era previsto il mantenimento) era inserita in zona edificabile, che il vigente strumento urbanistico del Comune di Mondolfo classificava come balneare, assegnandole una volumetria edificabile, nell’ambito di comparti, di oltre 13.000 metri cubi;

- che con la delibera di G.R. n. 2393 in data 20.7.1992, presentemente impugnata, richiamati precedenti atti deliberativi di Giunta e decreti del Presidente della Giunta Regionale – i quali pure presentemente ad ogni effetto venivano impugnati – con i quali erano state delimitate aree floristiche ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 52/1974, essendosi rilevato che i precedenti atti avevano riportato una delimitazione dell’area floristica sita in Comune di Mondolfo errata perché traslata verso nord di circa cinquecento metri, si era ritenuto opportuno rettificare i provvedimenti sopra richiamati, assumendo una nuova perimetrazione cartografica del sito in scala 1:10000, con i nuovi confini specificati nella delibera stessa;

- che tale nuova delimitazione interessava totalmente le aree di proprietà della ricorrente;

- che la successiva deliberazione di G.R. n. 4019 del 27.9.1993 aveva riconfermato la predetta rideterminazione dell’area floristica de qua;
e ciò senza che il documento istruttorio relativo spiegasse la ragione dell’ampliamento della zona vincolata, fino a ricomprendervi persino uno spazio destinato da anni a parcheggio di autovetture;

- che, mentre l’area avrebbe dovuto consentire la permanenza di vegetazione erbacea e/o floristica comprendente alcune specie rare o in via di estinzione lungo la costa marchigiana, la superficie per tali scopi vincolata era del tutto sproporzionata, tenuto presente che essa, oltre che edificabile, confinava con le immediate propaggini di notevoli attività edilizie, tra cui hotels, campings e condomini;

- che solo limitatissime parti dell’intera area vincolata dalla Regione Marche avevano un concreto interesse floristico, mentre in altre tale interesse era totalmente escluso;

- che, in particolare, le particelle 54 e 55 del foglio 17 risultavano coperte da un piazzale ghiaioso utilizzato come parcheggio, privo di ogni vegetazione;
e che le particelle 39, 49, 50, 51, 52, 56, 68 e 69 non presentavano, anche per il tipo di terreno, alcun interesse floristico;

- che solo le particelle 63, 70, 130, 133, 79, 122, 324, 235 e 124 potevano rivestire qualche interesse sotto il profilo botanico, ma non altre;
per il che si appalesava del tutto illegittima la pretesa ablatoria della P.A., allargantesi a ricomprendere aree di nessun interesse floristico;

- che infatti la Regione Marche veniva ad apporre su aree edificabili un vincolo assoluto di inedificabilità, con pregiudizio gravissimo delle ragioni della società ricorrente e senza, correlativamente, previsione di indennizzo alcuno;

- che, sotto altro profilo, si venivano a vincolare porzioni di terreno per le quali era escluso ogni interesse floristico, sì che anche per tali ragioni si appalesava l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Ed ha dedotto i seguenti motivi di diritto:

I) Violazione di legge in relazione all’art. 7 della legge regionale Marche 30.12.1974, n. 52. Art. 3 della legge n. 241/1990.

Eccesso di potere per difetto di motivazione, di presupposti e di istruttoria e perplessità amministrativa. Illegittimità derivata.

Ai sensi dell’art. 7 dell’epigrafata legge regionale n. 52/1974 non potevano essere vincolate aree diverse da quelle specificamente interessate alla allocazione di specie floristiche rare o in via di estinzione;
e doveva essere esplicitamente e congruamente motivato il provvedimento con il quale si disponesse la delimitazione delle aree di interesse floristico con il richiamo a ragioni unicamente connesse alla protezione di specie floristiche rare o in via di estinzione.

- Per contro, come risultava dall’impugnato provvedimento n. 4019 del 27.9.1993 e, precisamente, dall’allegato documento istruttorio, nella delimitazione dell’area si era invece seguito un principio di continuità ecologica e, addirittura, l’assunzione di linee di confine facilmente identificabili;
e, cioè, motivi del tutto estranei alle finalità e agli scopi per i quali la legge disponeva la delimitazione delle aree di interesse floristico.

Si era così proceduto a vincolare una superficie di terreno esuberante rispetto al laghetto ed alle sue immediate propaggini, uniche parti di interesse floristico esistenti nella zona.

Non poteva la P.A., senza esorbitare dai propri poteri e limiti, vincolare aree di nessun interesse floristico, quali i mappali 54 e 55, addirittura adibiti a parcheggio, ovvero i mappali 39, 49, 50, 51, 52, 56, 68, 69 nei quali non era presente, neanche per il tipo di suolo, alcuna specie di interesse floristico.

I provvedimenti impugnati erano dunque illegittimi, sia per contrasto con l’art. 7 della L. R. n. 52/1974, sia perché era evidente l’eccesso di potere insito negli atti e nelle deliberazioni in epigrafe indicati, che ampliavano, sotto le specie di una mera rettifica planimetrica, l’area tutelata, senza alcuna effettiva motivazione ed anzi in contrasto con il reale andamento del suolo.

- A tale scopo si chiedeva che il T.A.R. istituisse una consulenza tecnica d’ufficio al fine di verificare quali fossero le aree oggettivamente meritevoli di tutela, perché interessate dalla presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione, e quali invece non rispondessero a tali requisiti e, dunque, si caratterizzassero quali aree libere da presenze arboree di qualche interesse particolare.

All’esito di tale accertamento istruttorio, indispensabile al fine di chiarire le situazioni di fatto a base dei provvedimenti impugnati, non si sarebbe potuto che evidenziare il contrasto dei provvedimenti impugnati con la normativa in epigrafe, nonché l’eccesso di potere in essi insito per difetto di motivazione e dei presupposti.

II) Violazione di legge. Illegittimità costituzionale dell’art. 7 della L.R. n. 52 del 30.12.1974 in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione.

L’art. 7 epigrafato era illegittimo contrastando con i principi costituzionalmente garantiti di eguaglianza e di tutela della proprietà privata.

In particolare, la prefissione di un vincolo di inedificabilità assoluta e remore ulteriori perfino alla coltivabilità dei terreni quali quelle imposte dalla legge regionale venivano a costituire, nella sostanza, misure equivalenti ad un esproprio per motivi di interesse generale, il quale non poteva essere previsto, secondo la Costituzione, se non assegnando al privato un equo indennizzo, che rappresentasse un serio ristoro al sacrificio e alle limitazioni imposte per ragioni di utilità generale.

La necessità di previsione di un indennizzo era ancora più forte nel caso di specie, trattandosi di terreni dotati di precise valenze edificatorie e formanti oggetto del diritto di proprietà di una società commerciale che faceva della utilizzazione a scopi edificatori dell’area la propria ragione di attività. Da ciò conseguiva la illegittimità anche derivata dei provvedimenti impugnati.

Pertanto si chiedeva che il T.A.R., ravvisata la non manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità della norma, ne rimettesse la decisione alla Corte Costituzionale, sospendendo per intanto il giudizio.

10. La Regione Marche si è costituita con atto depositato l’11.5.1994, concludendo per l'inammissibilità del ricorso o comunque per la sua reiezione, siccome infondato. E, nella memoria depositata il 29.12.2006, ha esplicitato le proprie difese premettendo che l’Amministrazione, ravvisata la necessità di procedere, dopo quindici anni dalla prima localizzazione, ad una nuova individuazione e delimitazione delle aree floristiche rare o in via di estinzione soggette a tutela ai sensi della L.R. n. 52/1974, in data 28.1.1993 aveva affidato l’incarico relativo all’Università degli Studi di Camerino – Dipartimento di Botanica ed Ecologia, il quale Istituto aveva concluso lo studio il 18.3.1995 trasmettendo alla Regione il materiale raccolto su cui gli Enti interessati avevano formulato osservazioni e su parte del quale – compreso quello riguardante il “litorale di sinistra della foce del fiume Cesano” – la Regione stessa aveva disposto ulteriori puntuali verifiche istruttorie, rimandando ad un successivo atto l’approvazione della delimitazione delle aree protette;
ricostruendo l’attività amministrativa che aveva dato luogo al presente e ad altro contenzioso (ricorsi n. 211/1994, n. 454/1994 e n. 376/1997);
sostenendo l’infondatezza dei gravami n. 211/1994 e 454/1994 in quanto gli atti con essi impugnati avevano semplicemente rettificato un errore materiale contenuto nei precedenti provvedimenti e che perciò nessuna motivazione inerente la necessità di includere le aree di proprietà della SIEM doveva essere espressa in quanto già contenuta negli stessi precedenti provvedimenti regionali;
opponendo che, riguardo ai ricorsi stessi, era venuta a configurarsi un’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza dell’aggiornamento della delimitazione delle aree floristiche protette avviato con l’incarico all’Università di Camerino e parzialmente effettuato con la deliberazione di G.R. n. 3986 del 27.12.1996;
e, quanto all’impugnativa di quest’ultima delibera (attaccata col ricorso n. 376/1997), sostenendo che la determinazione soprassessoria assunta dalla Giunta circa la ridefinizione dell’area protetta PS 2 si giustificava in ragione dei pareri contrastanti espressi sul punto dal Comune di Mondolfo e dalla conferenza dei servizi.

11. In data 14.12.2006 la difesa della società ricorrente ha depositato un secondo fascicolo di parte comprendente i seguenti documenti:

1) copia della sentenza n. 445/03, emessa dal Tribunale di Pesaro sul procedimento civile n. 1287/1997 R.G., promosso dalla società SIEM S.r.l. contro la Regione Marche ed avente ad oggetto l’azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’impossibilità di svolgere qualsiasi attività di sfruttamento produttivo di reddito sui terreni siti nel Comune di Mondolfo, sottoposti a vincolo di zona floristica ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 52/1974 in virtù di atti deliberativi succedutisi nel tempo. La sentenza, non pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, disponeva la sospensione del giudizio civile in attesa della definizione dei giudizi amministrativi pendenti davanti al T.A.R. delle Marche, introdotti dalla S.I.E.M. S.r.l. nei confronti della Regione Marche ed aventi ad oggetto l’annullamento dei seguenti atti: D.P.G.R. Marche 4.7.1979, n. 18317;
e 7.12.1981, n. 4186;
D.G.R. 20.7.1992, n. 2393;
D.G.R. 29.7.1993, n. 4019;
D.P.G.R. 16.11.1993, n. 687;
D.G.R. 27.12.1996, n. 3986;

2) Copia dell’atto di citazione della S.I.E.M. s.r.l. contro la Regione Marche avanti al Tribunale di Pesaro, introduttivo del giudizio civile n.1287/1997 R.G.;

3) Copia della comparsa conclusionale della società S.I.E.M. s.r.l., depositata nel giudizio civile n. 1287/97 R.G.;

4) Copia della relazione del C.T.U. datata 30.3.2001 e depositata nel procedimento civile n. 1287/1997 R.G.;

5) Certificato di destinazione urbanistica dei terreni di cui si controverte, rilasciato in data 11.XI.2006 dal Comune di Mondolfo.

12. Nella memoria finale depositata il 28.12.2006 la società ricorrente ha ripercorso le vicende del contenzioso che la ha opposta alla Regione Marche relativamente ai provvedimenti, susseguitisi nel tempo, che avevano introdotto, e poi esteso e/o confermato il vincolo floristico sui terreni di sua proprietà, ivi compresa la sentenza civile non definitiva n. 445/03 resa dal Tribunale di Pesaro;
ha ribadito le ragioni di doglianza avverso tali provvedimenti, compiutamente evidenziandone i profili di illegittimità;
ha richiamato la successivamente intervenuta delibera di Giunta Regionale n. 1467 del 22.6.1998, in forza della quale era stato approvato un nuovo elenco delle aree floristiche da tutelare ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 52/74, con le relative delimitazioni cartografiche e le descrizioni naturalistiche, elenco in cui non figurava l’area PS 2 in Comune di Mondolfo – Litorale di sinistra della foce del fiume Cesano, ed erano stati espressamente abrogati i decreti del Presidente della G.R. n. 18317 del 4.7.1979, n. 4186 del 7.12.1981 e n. 687 del 16.11.1993;
ed ha evidenziato il permanere dell’interesse alla causa ed all’annullamento dei provvedimenti impugnati, malgrado l’abrogazione dell’area floristica operata con tale delibera di G.R. n. 1467 del 22.6.1998, la quale se, da un lato, era tale da realizzare un risultato equiparabile, per essa ricorrente, a quello dell’eventuale giudicato, dall’altro lasciava fermo l’interesse della stessa ricorrente ad una pronuncia in ordine agli effetti medio tempore prodotti dagli atti impugnati. A tal proposito, ha rammentato come la stessa sentenza parziale n. 445 del Tribunale di Pesaro avesse disposto, al fine di determinare il preteso risarcimento di tutti i danni subiti dall’eccessivo dimensionamento dell’area vincolata, la sospensione del giudizio “in attesa della definizione dei giudizi amministrativi pendenti al T.A.R. Marche” ed ha richiamato le decisioni del Consiglio di Stato (Sez. V, 3.10.2002, n. 5202;
Sez. IV, 25.7.2001, n. 4056) che riconoscevano la permanenza dell’interesse residuo ad una pronuncia sul merito della controversia, tra cui quello consistente nell’esercizio dell’azione risarcitoria. Donde l’interesse concreto e attuale della società ricorrente alla decisione sull’illegittimità degli atti impugnati.

13. La discussione del presente ricorso è stata fissata per la pubblica udienza del 10.1.2007, parimenti alla discussione dei collegati ricorsi n.211/1994 (promosso dalla S.I.E.M. s.r.l. avverso gli stessi atti presentemente impugnati, ma non anche avverso il D.P.G.R. n. 687 del 16.11.1993) e n. 376/1997 (promosso dalla S.I.E.M. s.r.l. avverso la deliberazione di G.R. n. 3986 in data 27.12.1996).

Alla stessa, il difensore della Regione Marche ha prodotto in copia la delibera della Giunta Regionale n. 1467, adottata il 22.6.1998 ed ha fatto presente che, a cagione di tale provvedimento, i ricorsi avrebbero dovuto essere dichiarati improcedibili per sopraggiunto difetto di interesse;
il difensore della società ricorrente ha concluso riportandosi agli atti.

Indi la causa è passata in decisione.

DIRITTO

I) 1. L’attuale ricorso n. 454/1994 Reg. Gen. è volto all’annullamento delle deliberazioni della Giunta Regionale delle Marche n. 2393 in data 20.7.1992 e n. 4019 in data 27.9.1993 ed, altresì, del decreto del Presidente della Giunta della Regione Marche n. 687 in data 16.11.1993, con cui si è proceduto ad una nuova delimitazione dell’area floristica protetta ex art. 7 della L.R. n. 52/1974 “PS 2 – Litorale in sinistra della foce del fiume Cesano”, in rettifica a quanto stabilito con la delibera di G.R. n. 1497 del 17.5.1979 e col decreto del Presidente della G.R. n. 18317 del 4.7.1979 e, poi, con la delibera di G.R. n. 4114 del 6.11.1981 e col decreto del Presidente della G.R. n.4186 del 7.12.1981.

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