TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-05-12, n. 201601277

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-05-12, n. 201601277
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201601277
Data del deposito : 12 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00415/2015 REG.RIC.

N. 01277/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00415/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 415 del 2015, proposto da:
Comune di Scicli, rappresentato e difeso dall'avv. L P, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandro Girbino in Catania, Via Asilo Sant'Agata, 19;

contro

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina 142;

nei confronti di

Ditta Ing. Mormina Lucianello S.r.l. Unipersonale - Scicli;
Ditta 2G Costruzioni S.r.l. - Modica, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Trimboli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Catania, Via Firenze, 225;

per l'annullamento

-del D.D.G. del 3.12.2014 n° 3341 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale - Dip. Infrastrutture delle Mobilità e dei Trasporti - Serv.

7 - Politiche Urbane e Abitative, trasmesso al Comune ricorrente con nota prot. n° 57234 del 5.12.2014 e assunto a protocollo dal Comune destinatario al n° 0031354 il 12.12.2014;

nonché di ogni altro provvedimento connesso e, in particolare, delle note prot. n° 7096 e n° 43464, rispettivamente del 17-2-2014 e del 25-8-2014, inviate dal suddetto Assessorato al ricorrente Comune.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Ditta 2G Costruzioni S.r.l. - Modica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 il dott. P M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con D.D.G. del 29/6/2010, il Dirigente generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti approvava il bando pubblico per l’accesso ai contributi per i “programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città”, al quale partecipava anche il Comune ricorrente, quale Ente pubblico territoriale promotore di un Programma Integrato di Recupero e riqualificazione urbana nell’ambito del quartiere Jungi, da realizzarsi con l’apporto di privati.

Con nota prot. n. 19163 dell’1/3/2011, l’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità comunicava al ricorrente l’inserimento tra le proposte ammissibili a finanziamento, per un importo complessivo di € 11.440.394,86, di cui € 3.404.336,89 a carico di finanziamenti statali e regionali, importo pari agli interventi proposti dalle ditte Lucianello Mormina e 2G Costruzioni s.r.l..

Acquisiti i prescritti pareri della Commissione urbanistica comunale, dell’A.S.P. di Ragusa, dell’ufficio del Genio civile di Ragusa relativo alle due proposte delle ditte private, con nota prot. n. 3283 del 2/2/2012 indirizzata all’ARTA e all’Assessorato delle infrastrutture, il Comune ricorrente esponeva che il programma proposto comprendeva interventi da approvare e realizzare in variante al vigente strumento urbanistico.

Precisava, inoltre, di non poter attendere nei tempi previsti dall’accordo di programma l’adozione della predetta modifica al piano urbanistico, in quanto retto da un commissario straordinario e prossimo a nuove elezioni.

Per tale motivo, dopo aver richiamato l’art. 8, comma 4, del D.P.C.M. 16.7.2009 e conseguenzialmente richiesto che l’approvazione del programma integrato avvenisse in conferenza di servizi, ribadiva tale richiesta anche “in forza della previsione dell’art. 10 comma 1 del d.p.r. 8/6/2001, n. 327 e ss.mm.ii.” e, quindi che la detta conferenza da convocare ai sensi dell’art. 14 comma 4 L. 241/90 e ss.mm.ii., (fosse) allargata al rappresentante dell’A.R.T.A.”.

La nota, però, rimaneva senza riscontro.

Con nota prot. n. 13237 tre 7/5/2012, il Comune trasmetteva all’ARTA il Programma Integrato per l’approvazione di competenza, proprio in ragione del fatto che questo costituiva variante al PRG in vigore.

L’ARTA, con nota prot. n. 17183 del 10/8/2012, restituiva i progetti inseriti nel programma integrato, assumendo che risultava necessaria la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Con nota prot. n. 17183 dell’8.11.2012 il Comune trasmetteva all’ARTA la relazione e i relativi elaborati grafici, ai fini dell’esclusione del programma integrato dalla procedura di V.A.S., ma nessun esito conseguiva a detta produzione.

Con nota prot. n. 7096 del 17.2.2014, l’Assessorato comunicava l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento accordato, stabilendo in 15 giorni il termine per la trasmissione del progetto definitivo.

Con note prot. n. 5957 del 10/3/2014 e prot. n. 6972 del 21/3/2014, il Comune trasmetteva il progetto definitivo dell’intervento e la delibera del consiglio comunale n. 35 del 12/3/2014, di nuova adozione della variante al PRG relativo al piano integrato.

Con nota prot. n. 14.236 del 5.6.2014 veniva richiesta nuovamente all’ARTA l’approvazione della variante.

Dopo un incontro avvenuto l’1.7.2014 presso l’ARTA, il Comune con nota prot. n. 18617 del 22.7.2014 chiedeva l’avvio di procedura verifica VAS.

Il 19.8.2014 l’ARTA chiedeva documentazione integrativa.

Con nota prot. n. 43464 del 25/9/2014, l’Assessorato, pur dando atto dell’avvenuta trasmissione del progetto definitivo e della richiesta avanzata all’ARTA di approvazione del Programma Integrato in variante al PRG, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dalla stipula dell’accordo di programma Stato - Regione concedeva al Comune 30 giorni per l’invio di tutti gli atti di approvazione del progetto definitivo, significando che, in mancanza, avrebbe escluso quest’ultimo dal finanziamento.

Il Comune, di seguito a riunione del 2.10.2014 presso l’Assessorato, volta asseritamente a superare le criticità sino ad allora rilevate e nella quale sarebbe stata raggiunta l’intesa di sollecitare l’ARTA, in data 8/10/2014 presentava delle memorie, rappresentando tutti gli adempimenti già eseguiti e le procedure ancora in corso presso il predetto per l’approvazione della variante.

In data 10/10/2014, il Comune ricorrente sollecitava l’ARTA e con nota prot. n. 27382 del 3/11/2014, unitamente alle imprese private interessate, trasmetteva dichiarazione di permanenza di interesse alla finanziamento del progetto.

Il 25/11/2014 l’ARTA informava il Comune e l’Assessorato dell’avvio della fase di consultazione prevista la procedura di VAS relativo al piano integrato.

Con D.D.G. n° 3341 del 3.12.2014, trasmesso al Comune ricorrente con nota prot.n° 57234 del 5-12-2014 e assunto a protocollo dal Comune destinatario al n° 0031354 il 12-12-2014, il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale - Dipartimento Infrastrutture delle Mobilità e dei Trasporti - Serv.

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