TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-07-09, n. 201909060
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Testo completo
Pubblicato il 09/07/2019
N. 09060/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03400/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3400 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A F, rappresentato e difeso dagli avv.ti M S e F V, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, viale Parioli, 180;
contro
Ministero dello sviluppo economico e Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;
per l'annullamento
(ric.)
- della nota prot. 1976 del 31.1.2013, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha respinto la richiesta di liquidazione del compenso presentata dal ricorrente quale ex commissario straordinario di Alitalia;
- in quanto occorrente, della nota della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale sarebbe stata rappresentata l’inopportunità di “erogare, allo stato, ulteriori somme”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, incluso il d.m. 25.1.2012, n. 30, nella parte in cui prevede che la corresponsione del compenso al curatore che cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento avvenga al termine della procedura;
(mm.aa.)
- della nota prot. 117216 del 25.6.2014 del Direttore generale del Ministero dello sviluppo economico.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 12 giugno 2019 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso portato a notifica il 26.3.2013 (dep. il 12.4) l’istante in epigrafe, nel premettere di avere espletato l’incarico di commissario straordinario del gruppo Alitalia in a.s. per circa un triennio fino alle dimissioni rassegnate l’8.8.2011, di esser stato autorizzato con provvedimenti del 23.7.2009 e del 24.4.2010 a prelevare complessivamente 6 milioni di euro a titolo di acconto sul compenso finale e di aver presentato al Ministero dello sviluppo economico il conto della gestione e il bilancio conclusivo ex artt. 44 e 75 d.lgs. n. 270/99, ha chiesto l’annullamento della nota del 31.1.2013 con cui lo stesso Ministero ha respinto l’istanza del 6.6.2012 volta a ottenere la liquidazione del compenso maturato o comunque la corresponsione di un ulteriore acconto.
A sostegno del ricorso ha prospettato i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.
Si sono costituite in resistenza le intimate amministrazioni.
Con ricorso per motivi aggiunti spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 14.11.2014 (dep. il 18.11) il ricorrente ha esteso l’impugnazione alla nota del 25.6.2014 con cui il Ministero resistente ha comunicato all’Avvocatura generale dello Stato gli elementi informativi chiesti dal T.a.r. Lazio con ordinanza n. 4582/2014 nel giudizio azionato avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sulla diffida (notificata il 19.12.2013) a provvedere in merito alla liquidazione del compenso.
All’odierna udienza, in vista della quale il ricorrente ha depositato una memoria, il giudizio è stato trattenuto in decisione (previa indicazione alle parti del possibile difetto di giurisdizione).
DIRITTO
Il ricorrente