TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-11-25, n. 201900729

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-11-25, n. 201900729
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201900729
Data del deposito : 25 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/11/2019

N. 00729/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00696/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 696 del 2009, proposto da
B T, rappresentata e difesa dall'avvocato A D S, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via degli Orefici, 5;

contro

Comune di Senigallia, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

Commissione Giudicatrice della Selezione Interna per Progressioni Verticali per n. 2 posti di Istruttore Direttivo, non costituita in giudizio;

nei confronti

S S, rappresentata e difesa dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato D C in Ancona, c.so Giuseppe Mazzini, 107;

per l'annullamento

- del Bando di selezione di cui alla Determinazione del Direttore generale del Comune di Senigallia n. 306 del 30.3.2009 per n. 2 Istruttori Direttivi – UOA Polizia Municipale Cat. D, nella parte in cui per la valutazione dei titoli di servizio differenzia l'attribuzione del punteggio di 0,50 ovvero di 1,00 a seconda che il medesimo servizio, nello stesso profilo, sia reso in altro Comune ovvero nel Comune di Senigallia;

- del Bando di selezione di cui alla Determinazione del Direttore generale del Comune di Senigallia n. 306 del 30.3.2009 per n. 2 Istruttori Direttivi – UOA Polizia Municipale Cat. D, nella parte in cui, a differenza che per gli altri due Bandi di cui alla medesima Determina, non prevede alcun punteggio fra i titoli di servizio per l'anzianità di servizio in profili diversi;

- della decisione della Commissione di non valutare l'anzianità di servizio della ricorrente anteriore al 1998;

- della decisione della Commissione in merito alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e segnatamente dei criteri di valutazione dei titoli rientranti nella voce "Informatica e lingue", dei titoli rientranti nella voce "Corsi nelle materie attinenti il settore della Polizia Municipale", dei titoli rientranti nella voce "Altre esperienze formative", come riportati nel verbale delle operazioni concorsuali del 18 maggio 2009;

- della decisione della Commissione di non valutare alcuni titoli contenuti nel Curriculum della ricorrente e di valutarne, invece, altri della controinteressata in spregio alle stesse regole date;

- della graduatoria finale che vede sopravanzare di 0,81 punti la controinteressata alla ricorrente nel 2° posto (utile) della graduatoria;

- della lettera del Direttore Generale del 18 giugno 2009;
nonché di ogni altro atto agli stessi antecedente, successivo, connesso o correlato;

e per la declaratoria del diritto della ricorrente:

- a vedersi conteggiato con lo stesso metro di valutazione il servizio prestato nello stesso profilo, senza distinzione a seconda del fatto che sia stato reso nel Comune di Senigallia o altro Comune;

a vedersi conteggiata l'anzianità di servizio come vigile urbano in profili diversi;

- a vedersi conteggiata l'anzianità di servizio come vigile urbano in Comuni diversi da quello di Senigallia per il periodo che va dal 1991 o da altra data che si determinerà;

- a che sia conteggiato in maniera proporzionale il possesso dell'attestato di lingua rispetto a quello di competenze informatiche per l'assegnazione dei punti relativi alla voce "Informatica - lingue";

- a che siano valutati i titoli ed i corsi professionali a cui hanno partecipato i candidati in base al loro peso qualitativo e quantitativo e non tutti con lo stesso punteggio derivante dalla divisione del numero 4 per tutti i Corsi valutati al candidato che ne presentava di più;

- a che non possa essere presa in considerazione ai fini della assegnazione del punteggio "Altro" la presenza agli incontri di educazione stradale nelle scuole ovvero che sia considerata anche per la ricorrente;

- a che sia valutato l'encomio ricevuto dalla ricorrente durante il servizio nel Comune di Jesi fra i titoli "Altri";

e quindi per la dichiarazione del diritto della ricorrente ad essere collocata al 2° posto della graduatoria;

nonché per la condanna

dell'Amministrazione Comunale di Senigallia e/o della Commissione di Concorso nelle persone del suo Presidente e dei componenti al risarcimento di tutti i danni causati, quali differenze retributive non percepite a causa della mancata immissione della ricorrente nel livello superiore, in quanto pretermessa dalla controinteressata, e di ogni altro danno, materiale e morale, che sarà successivamente quantificato o liquidato anche in via equitativa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2019 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Il Comune di Senigallia, con determina del Direttore Generale n. 306 del 30 marzo 2009, ha approvato tre avvisi di selezione interna per progressioni verticali, per n. 5 posti complessivi, tra cui quella in questione, relativa al profilo di Istruttore Direttivo di Vigilanza per la Polizia Municipale, Sezione Traffico e Infortunistica, per n. 2 posti.

La ricorrente, collocata al terzo posto della graduatoria riferita alla selezione per cui è causa, impugna gli atti indicati in epigrafe, lamentando diversi motivi di illegittimità (che saranno analiticamente esaminati nel prosieguo della trattazione) e chiedendone l’annullamento;
chiede, altresì, l’accertamento del proprio diritto ad essere collocata utilmente nella graduatoria, mediante l’attribuzione dell’esatto punteggio, e il risarcimento del danno subito per effetto dell’illegittimo operato dell’Amministrazione e della Commissione giudicatrice.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Comune di Senigallia e l’odierna controinteressata (seconda in graduatoria).

Dopo che la ricorrente, all’udienza pubblica del 23 maggio 2018 (cosiddetto ruolo aggiunto), ha manifestato il persistere dell’interesse alla decisione, la causa è stata fissata, per la trattazione di merito, alla pubblica udienza del 12 giugno 2019, all’esito della quale, la stessa è stata trattenuta in decisione.

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