TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2017-11-29, n. 201701818
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Testo completo
Pubblicato il 29/11/2017
N. 01818/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01335/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2016, proposto da:
A L P, rappresentato e difeso dall'avvocato O M, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria non costituito in giudizio;
nei confronti di
Adele Federica Salituro, Roberto Mammola, Amos Martino, Anna Ruggiero, Francesco Corigliano, Rocco Arico', Francesco Tripodi, Federica Sconza, Chiara Froio, Maria Grazia Chirico, Rossella Puleo, Maria Sammarro, Laura Emma Rumbo, Annunziato Modafferi, Anna Panzera, Daniela Pietragalla, Natalizia Cortese, Annamaria Mazzacuva, Rosamaria Sacco, Ilaria Lento, Maria Valeria De Stefano, Aurora Logullo, Elisa Viapiana, Maria Galloro, Concettina Lo Gullo, Nadia Falbo, Francesca Cristiano, Miriam Coccari, Roberta Macrì, Teresa Palumbo, Claudia Schipani, Vincenzo Antonio Megna, Annalisa D'Onofrio, Clarice Lombardi, Rossella Guzzetti, Chiara Ferraro, Letizia Rocca, Francesca Maria Raso, Valentina Aiello, Francesco Carlo Minervini, Maria Rosaria Stefanelli, Susanna Arcuri, Margherita Maria Bava, Maria Richichi, Quirino Saraceni, Santa Porcino, Sara Amendola, Francesca Tripodi, Maria Teresa Galati, Vittoria Spina, Emanuele Goffredo Cartella, Antonella Micieli, Annalisa Locatelli, Vincenzo Talarico, Federica Falcone, Elisabetta Sgromo, Federica Ferreri, Tiziana Zampaglione, Maria Carmen Calvi, Francesco Vulcano, Gpe Scuclo, Ester Paola Mazzeo, Francesca Targhetta, Paola Gencarelli, Raffaella Morano, Simona La Salvia, Michela Scalise, Lucia Carmen Mondella, Debora Ricciardi, Valeria Greco, Antonia Palladino, Laura Dolce, Brunella Manfredi, Tiziana Ascrizzi, Daniela Bellantone, Lidia Capozzoli, Maria Pia D'Agostino, Rosario Miceli, Francesca Bianchi, Angela Manuela Crupi, Nicola Cardamone, Carmen Macrì, Massimo Petrungaro, Tommasina Laura Stella, Maria Luisa Minniti, Annalisa Oppedisano, Mariarosa Cricelli, Antonia Rita Alati, Maria Ginetta De Masi, Cosimina Tipaldo, Sabrina De Pietro, Alessandra Candreva, Samantha Taddio, Francesca Pellicanò, Petronilla Andreacchio non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell’atto di esclusione dalle prove orali del concorso a cattedre di cui al bando 23 febbraio 2016 n. 106, con riferimento agli ambiti disciplinari AD04 e AD08, per la Regione Calabria, nonché della graduatoria finale di merito dell’ambito disciplinare AD04, depositata in copia e quella dell’ambito disciplinare AD08, ove nelle more intervenuta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2017 il dott. N D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Col ricorso introduttivo del giudizio, A L P impugna, chiedendone l’annullamento, la valutazione negativa riportata nella prova scritta comune di italiano cod. A12/A22, sostenuta nell’ambito del concorso per titoli ed esami, su base regionale, per l’accesso ai ruoli del personale docente, indetto dal MIUR con decreto del 23 febbraio 2016 n. 106, con riferimento agli ambiti disciplinari AD04 e AD08, nonché le rispettive graduatorie finali, nelle more intervenute.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
All’udienza del 28 novembre 2017, previa integrazione del contraddittorio, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Col primo motivo, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, D.P.R. 487/1994, nonché l’eccesso di potere e la violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità.
Sostiene, in particolare, la ricorrente che la commissione giudicatrice ha definito i criteri per la valutazione delle prove preselettive solo dopo l’espletamento delle prove scritte, in spregio alla disposizione normativa testé richiamata.
L’assunto è infondato.
Come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa, il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 2334).
Nel caso di specie, risulta dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione resistente che la fissazione dei criteri valutativi, anche sulla base delle istruzioni ministeriali impartite con nota n. 1572 del 18.5.2016, è stata effettuata dalla commissione, nell’ambito della sua prima riunione, in data 20.6.2016, con relativa pubblicazione sul sito istituzionale in data 21.6.2016.
I criteri valutativi, dunque, sono stati stabiliti precedentemente alla correzione degli elaborati, con la conseguenza che la censura sollevata dalla ricorrente non può trovare accoglimento.
La ricorrente assume, poi, che la commissione giudicatrice ha illegittimamente modificato i parametri indicati a livello ministeriale.
Anche siffatta deduzione non pare cogliere nel segno, essendo sufficiente osservare che è proprio la richiamata nota ministeriale n. 1572 del 18.5.2016 a prevedere la possibilità che le commissioni giudicatrici definiscano criteri specifici, rispetto ai prefissati criteri generali di pertinenza, correttezza linguistica, completezza ed originalità.
L’operato della commissione, conforme alle direttive ministeriali, si è, dunque, risolto in concreto nella specificazione dei suddetti criteri generali, che sono stati articolati ciascuno in una serie di sotto-indicatori, ognuno dotato di uno specifico punteggio.
Non si rinvengono, pertanto, nell’agire dell’Amministrazione profili di illegittimità tali da condurre all’annullamento delle operazioni concorsuali, tenuto conto che, nei pubblici concorsi, l’indicazione dei criteri di valutazione delle prove è connotata da un’ampia discrezionalità, per cui essi sfuggono al sindacato giurisdizionale, salvi i casi di manifesta illogicità e irrazionalità (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 2334).
Ancora, la ricorrente deduce la nullità della procedura, discendente dalla mancata sottoscrizione del giudizio sintetico da parte della commissione giudicatrice, con conseguente violazione del principio della necessaria verbalizzazione delle operazioni concorsuali e nullità e/o inesistenza dei giudizi espressi.
L’assunto non è fondato.
L’Amministrazione ha, infatti, chiarito come le istruzioni ministeriali di cui alla richiamata nota n. 1572 del 18.5.2016, con riferimento all’utilizzo della piattaforma informatica per la valutazione delle prove scritte, prevedano che le commissioni vi accedano mediante un sistema di credenziali fornite da CINECA e che, all’esito della correzione delle prove, esse si procedano all’inserimento di un giudizio sintetico, posto alla fine della sezione.
A prescindere, dunque, dalla circostanza che le direttive ministeriali non prevedono alcun obbligo di sottoscrizione del giudizio sintetico da effettuare alla fine della correzione degli elaborati, l’utilizzo della suddetta piattaforma informatica è già di per sé idonea a garantire, mediante l’utilizzo delle credenziali, la riconducibilità delle valutazioni alla commissione giudicatrice. Per altro, come evidenziato dall’Amministrazione, la commissione ha manualmente sottoscritto (e, successivamente, scansionato e caricato nel sistema informatico predisposto) la griglia di valutazione nella quale sono stati trascritti i voti della prova corretta in via informatica.
Ne discende il rispetto del principio di necessaria verbalizzazione delle operazioni concorsuali.
Col secondo motivo di ricorso, viene dedotto il difetto di motivazione del giudizio riportato dalla ricorrente.
Nello specifico, con riferimento alla prova di latino, viene evidenziata una discrasia tra il giudizio sintetico in calce agli elaborati e il punteggio riportato nella griglia di valutazione: in particolare, con riguardo al criterio della correttezza linguistica, il giudizio sintetico riporta la valutazione parziale/essenziale, mentre la valutazione corretta sarebbe stata quella di piena/essenziale.
L’anomalia esposta costituisce una mera irregolarità, che non può comportare l’illegittimità delle operazioni concorsuali, posto che alla ricorrente, per il criterio della correttezza linguistica, è stato poi concretamente attribuito, per ciascun quesito, il punteggio relativo al livello di padronanza (piena per i quesiti n. I, II, IV, V;essenziale per il quesito n. VI;mancata per il quesito n. III), di volta in volta dimostrato.
Si contesta, inoltre, l’insufficienza del giudizio sintetico ai fini dell’integrazione di un adeguato apparato motivazionale.
Al riguardo, tuttavia, basta richiamare l’orientamento della giurisprudenza amministrativa in virtù del quale il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni, alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame (in mancanza di una contraria disposizione) esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 24 ottobre 2017, n. 4889).
Con il terzo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione del principio del collegio perfetto.
Difatti, dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio, risulta che i membri aggregati per la lingua straniera non hanno sottoscritto la scheda di correzione della prova comune di italiano cod. A12/A22, non superata dalla ricorrente col punteggio di 25,40;così come priva della sottoscrizione dei membri aggregati della commissione risulta essere la scheda di correzione della prova scritta di latino cod. A11, superata dalla ricorrente col punteggio di 28,20 (inoltre, con riferimento a quest’ultima, ed a differenza dell’altra, risulta sottoscritta dai membri aggregati solo la griglia dove sono riportati i criteri di valutazione delle prove, fissati nel corso della prima riunione del 20.6.2016).
Il motivo è infondato.
Per costante orientamento giurisprudenziale, la mancata sottoscrizione delle schede di correzione degli elaborati della ricorrente da parte dei membri aggregati della commissione non appare idonea ad integrare la violazione del principio del collegio perfetto, sia in base alle istruzioni ministeriali, sia alla luce dei principi generali dell’azione amministrativa.
E’ infatti pacifico che la regola del collegio perfetto non ha valore assoluto (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5137 e Sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1218), dimodoché, sull’abbrivio della giurisprudenza più recente, non può convenirsi con la ricorrente, in ordine alla necessità della presenza dei docenti di lingue straniere durante la correzione delle prove scritte svoltesi attraverso l’uso della lingua italiana e latina (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2017, n. 887).
Con il quarto motivo, viene dedotta la violazione del principio di immodificabilità della commissione giudicatrice. In particolare, per ciò che concerne gli ambiti disciplinari di interesse della ricorrente, la commissione sarebbe stata modificata nella sua composizione per cinque volte.
Tuttavia, il principio di immutabilità della commissione giudicatrice non può assumere un valore assoluto e/o inderogabile, poiché, nelle ipotesi di necessità, eventuali sostituzioni s’impongono come dovute al fine di consentire al procedimento concorsuale di giungere alla sua conclusione, al pari di ogni attività amministrativa, che si è prefissa un esito finale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 18 aprile 2011, n. 2176;nonché, sia pur in materia di appalti, Cons. Stato Sez. V, 21 novembre 2014, n. 5732).
E, nel caso di specie, le modificazioni della commissione d’esame, per come si evince dagli atti del giudizio, si sono rese necessarie per garantire il corretto espletamento della procedura concorsuale.
Ne discende l’infondatezza delle censure della ricorrente.
Con il quinto motivo, si deduce la mancata pertinenza al programma d’esame del quesito n. 3, cui la ricorrente non ha dato risposta.
Espone costei che la somministrazione di un quesito di tal fatta, che richiede l’elaborazione di un curricolo di letture su un tema molto ampio (il tema dello straniero, del diverso, del profugo e, più in generale, dell’estraneità), con sostanziale riferimento alla letteratura straniera, esorbita dal programma d’esame, come indicato nell’allegato A al D.M. n. 95/2016.
Anche tale doglianza è priva di fondamento.
Il quesito contestato, infatti, richiede la declinazione del tema su indicato, mediante il riferimento a tre o quattro testi di autori non solo italiani. Non si ravvisa, quindi, la prevalenza di autori stranieri lamentata dalla ricorrente.
D’altronde, proprio l’allegato A al D.M. n. 95/2016, con riferimento al programma per la letteratura italiana, indica espressamente la necessità, al fine del superamento della prova di concorso, della conoscenza delle contaminazioni esistenti tra letteratura italiana e le letterature dei più importanti Paesi europei ed extraeuropei, con riguardo ai movimenti letterari più rappresentativi ed agli autori di maggiori rilievo, quali S, C, G, B, J, P e K.
Il quesito, dunque, appare in linea sia con le previsioni ministeriali, sia col tenore della disposizione di cui all’art. 400, comma 6, D.lgs. 297/1994, dovendosi affermare che la conoscenza dei più importanti movimenti letterari stranieri e della produzione dei maggiori esponenti di questi ultimi, specie con riguardo alle contaminazioni con la letteratura italiana, è senz’altro in linea con il bagaglio culturale che è richiesto all'aspirante docente in ambito letterario.
Con il sesto motivo, infine, la ricorrente espone di avere, comunque, tentato di dare una risposta al quesito n.