TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-07, n. 202400255

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-07, n. 202400255
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400255
Data del deposito : 7 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2024

N. 00697/2024 REG.RIC.

N. 00255/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00697/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 697 del 2024, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati G M D, V S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Sardegna, Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria “ex lege” in Cagliari, via Dante n. 23;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, come sopra rappresentato e difeso;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- della nota provvedimentale prot. -OMISSIS- del Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Statale -OMISSIS- -OMISSIS- datato -OMISSIS-, di rigetto della domanda di permanenza – per un solo altro anno - nella Scuola dell’infanzia dell'alunna -OMISSIS-;

- di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali, e in particolare, solo per quanto occorrer possa e quanto di ragione, del verbale del G.L.O. e del P.E.I. del -OMISSIS-, nelle parti in cui dovessero porsi in contrasto con i diritti ed interessi dei ricorrenti;
degli atti istruttori richiamati nella nota del -OMISSIS- tra cui il parere espresso dal “team dei docenti della sezione frequentata nei tre anni di permanenza dell’alunna alla scuola dell’Infanzia”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- i ricorrenti, quali titolari della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, con il ricorso epigrafato hanno domandato l’annullamento della nota del Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Statale -OMISSIS-di rigetto della domanda di permanenza – per un solo altro anno - nella Scuola dell’infanzia della figlia, domanda presentata in ragione della accertata condizione di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 con riferimento alla patologia di -OMISSIS-, e su indicazione della neuropsichiatra infantile e della neuropsicomotricista, come da documentazione medica allegata alla stessa;

- il rigetto dell’istanza è così motivato: “ Premettendo che la possibilità di permanenza nella scuola dell’infanzia si realizza tramite un’assunzione di responsabilità, in merito alla decisione finale, da parte del Dirigente Scolastico della scuola primaria accogliente;
esaminati i documenti allegati alla richiesta della famiglia e la documentazione agli atti della scuola, sentito il team dei docenti della sezione frequentata nei tre anni di permanenza dell’alunna alla scuola dell’Infanzia, si ritiene non ci siano le condizioni per il trattenimento per un altro anno di -OMISSIS- nella scuola dell’infanzia
”;

- avverso tale atto i ricorrenti deducono, in sostanza, il difetto di motivazione e la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza, stante la documentazione medica presentata e il parere espresso da alcuni dei componenti del G.L.O., tutti concordi nel ritenere necessario che l’alunna frequenti per un anno ulteriore la scuola dell’infanzia, stante anche la derogabilità per ragioni di salute, sussistenti nel caso di specie, del limite dei sei anni d’età per il passaggio alla scuola primaria, prevista dall’art. 114, comma 5 del D.Lgs. 16/04/1994, n. 297, e come risultante anche dalla nota ministeriale n. prot. m_pi. AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0040055.12-12-2023, evidenziando, infine, la non conoscibilità del parere dei docenti richiamato dal dirigente scolastico e, comunque, la sua insufficienza, stante il difetto di istruttoria, non essendo stati sentiti i neuropsichiatri né considerata la documentazione medica;

- resiste il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato;

Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, in quanto appare sufficiente e congrua l’istruttoria condotta dal dirigente scolastico in relazione all’adozione dell’atto impugnato, avuto riguardo al verbale di riunione del G.L.O. del -OMISSIS- (doc. 2 Ministero) e ai pareri espressi dai docenti della sezione della minore (doc. 9), dai quali, in sostanza, non emergono quelle gravi ed eccezionali ragioni, anche di salute, uniche che potrebbero giustificare la permanenza in via eccezionale per un anno ulteriore nella scuola dell’infanzia, ai sensi dell’art. 114, comma 5 del d.lgs. n. 297 del 1994;

Ritenuto pertanto di respingere l’istanza cautelare, compensando le spese della presente fase;

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