TAR Roma, sez. III, sentenza 2012-08-09, n. 201207332

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2012-08-09, n. 201207332
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201207332
Data del deposito : 9 agosto 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03882/2005 REG.RIC.

N. 07332/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03882/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3882 del 2005, proposto da:
Ente Autonomo del Flumendosa - Eaf, rappresentato e difeso dagli avv. M V, M M, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Registro Italiano Dighe;

nei confronti di

Soc Enel Green Power Spa, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso M C in Roma, viale Bruno Buozzi, 51;

per l'annullamento



DECRETO DEL

17/12: DISCIPLINA DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO DA PARTE DEI CONCESSIONARI DI DIGHE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO SVOLTA DAL REGISTRO ITALIANO DIGHE


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc Enel produzione s.p.a., quale successore a titolo universale di Enel Green Power Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2012 il dott. C A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’Ente autonomo Flumendosa, concessionario di sette dighe nella Sardegna meridionale, ha impugnato il decreto adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17-12-2004, con il quale sono stati determinati i criteri per la commisurazione dei contributi per il funzionamento del Registro italiano dighe a carico dei concessionari, formulando i seguenti motivi:

violazione dell’art 12 del d.p.r. 136 del 2003;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione;
travisamento dei fatti, violazione dell’art 6 comma2 della legge n. 166 del 2002.

Si è costituita l’Enel produzione s.p.a., quale successore a titolo universale di Enel Green Power Spa, contestando la fondatezza del ricorso.

All’udienza pubblica del 20-6-2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Sostiene l’Ente ricorrente la illegittimità dei criteri adottati dal decreto sia in relazione a quanto previsto dalla disciplina normativa (art 6 comma 2 della legge n. 166 del 2002 e art 12 del d.p.r. 136 del 2003) sia il difetto di istruttoria e di motivazione in particolare rispetto alle osservazioni rese dalle Regioni non tenute in considerazione nella stesura finale del decreto.

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art 6 comma 1 della legge 166 del 2002, nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i concessionari delle dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti concessionari non ottemperino nei termini prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID e al versamento del contributo, nei loro confronti è applicata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione e contestualmente al versamento del contributo e della sanzione, decadono dalla concessione. Per le altre attività che il RID è tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, è stabilito altresì, a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria.

In particolare, il comma 2 dell’articolo 6 ha previsto che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provveda alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e del diritto previsti al comma 1, nonché delle modalità di riscossione degli stessi, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti dal RID.

Inoltre, in base al comma 3, con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare del contributo e del diritto di cui al comma 1 è commisurato in modo da assicurare la copertura delle spese di funzionamento del RID nonché una quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura compresa tra il 50 e il 70 per cento dei costi di funzionamento.

L’art 12 del D.P.R. 24-3-2003 n. 136, Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'articolo 91 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, disciplinando le entrate del RID, prevede, alla lettera c), le quote annue di iscrizione per le dighe di cui all'articolo 13, comma 1, dovute quale compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi, nei modi previsti dalla legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, nel rispetto del criterio della proporzionalità e dei vantaggi conseguiti.

Da tale disciplina normativa deriva una ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella determinazione dei criteri per la fissazione di tali contributi, discrezionalità, limitata dalla necessaria partecipazione al procedimento della Conferenza unificata e da alcuni principi direttivi, rappresentati dalla copertura dei costi del RID, ai sensi dell’art 6 della legge 166 del 2002, e dalla proporzionalità e dai vantaggi conseguiti, in base all’art 12 del d.p.r. 136 del 2003.

Sia i vincoli procedimentali e che i criteri fissati risultano rispettati nella adozione del decreto.

Infatti, risulta dagli stessi atti depositati in giudizio dalla difesa ricorrente che non solo la Conferenza unificata è stata sentita nel corso del procedimento, ma anche che sono stati espressamente considerati alcuni rilievi formulati dalle Regioni.

Nel parere finale della Conferenza unificata, anche se adottato con il dissenso di alcune Regioni, tra cui la Sardegna, risultano alcuni emendamenti, che sono stati trasfusi nel decreto, come la specificazione di un particolare regime di contribuzione per le dighe con finalità di laminazione.

Né possono essere suscettibili di accoglimento le ulteriori censure relative al difetto di motivazione, essendo il decreto impugnato un atto generale, per il quale non sussiste, ai sensi dell’art 13 della legge n. 241 del 1990, uno specifico onere di motivazione.

Quanto ai criteri fissati dalla disciplina normativa, la copertura dei costi del Rid, e la proporzionalità e i vantaggi conseguiti, si tratta di criteri direttivi che potevano essere riempiti di contenuto dai Ministeri, che hanno adottato il decreto con criteri tecnici, che si devono ritenere rientranti nell’ambito della discrezionalità attribuita dalle medesime disposizioni normative.

In particolare, contesta la difesa ricorrente che sarebbe illegittimo il principale criterio adottato nel decreto impugnato, che ha individuato una ripartizione dei contributi in base ad una quota fissa base, in funzione dell'utilizzazione prevalente della risorsa concessa, e a quote variabili, in relazione all'altezza dello sbarramento ed al volume dell'invaso, come stabiliti dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, di conversione del decreto legge n. 507 del 1994, Misure urgenti in materia di dighe.

Ad avviso della difesa ricorrente, tale scissione del contributo sarebbe illegittima in quanto non prevista espressamente nella citata normativa di riferimento (art 6 comma 2 della legge n. 166 del 2002 e art 12 del d.p.r. 136 del 2003).

Tale censura non è suscettibile di accoglimento.

In base a quanto sopra precisato, risulta, infatti, evidente che non erano fissati a livello normativo criteri determinati, ma solo principi direttivi nella determinazione dei contributi, quello della copertura dei costi del RID e quelli della proporzionalità e dei vantaggi conseguiti, mentre l’effettiva scelta circa i criteri di determinazione e le modalità di commisurazione dei contributi erano lasciate alla ampia discrezionalità attribuita al decreto ministeriale dalla norma.

Peraltro, l’introduzione di tale duplice criterio di calcolo del contributo, con una quota fissa ed una variabile, oltre che rientrante nella discrezionalità attribuita dalle norme, risulta anche più aderente al rispetto della proporzionalità, utilizzando più parametri di riferimento ( modalità di utilizzazione della risorsa e ampiezza dell’invaso).

Né si può ritenere che il criterio quantitativo della grandezza dell’impianto sia manifestamente illogico o irragionevole, facendo riferimento, tramite il richiamo alla legge 584 del 1994, alla specifica disciplina dettata in materia di dighe, nella quale è presa in considerazione proprio l’ampiezza dell’impianto.

Si deve, altresì, considerare che la quota base fissa, determinata in base all’uso dell’impianto, tiene conto della diversa remuneratività degli usi, prevedendo contributi maggiori per l’utilizzazione idroelettrica e industriale (euro 15.900,00) e minore per le utilizzazioni potabili (euro 10.600,00) e irrigue (euro 5.300,00).

Il criterio dell’ampiezza dell’impianto, inoltre, per la quota variabile riguarda solo le dighe che superino determinati parametri di grandezza.

L’Ente ricorrente contesta sostanzialmente che, con tali parametri, comunque le dighe prevalentemente utilizzate per uso irriguo avrebbero pagato un contributo nettamente maggiore rispetto a quelle con uso industriale o idroelettrico, secondo un rapporto non commisurato alla remuneratività effettiva dell’impianto, circostanza che secondo la difesa ricorrente non rispetterebbe il criterio della proporzionalità.

Tali argomentazioni non possono essere condivise.

In primo luogo, come sopra evidenziato, il criterio della proporzionalità costituisce solo una linea direttiva per la redazione dei criteri da parte dei Ministeri, che potevano esercitare ampia discrezionalità.

Inoltre, sia la proporzionalità che il riferimento ai vantaggi conseguiti non indicano esclusivamente il rapporto con la remuneratività economica della diga nei confronti dei terzi, ma riguardano anche il diverso apporto rispetto alla attività di vigilanza e controllo svolta dal Registro.

Tale attività è necessariamente più ampia e complessa in relazione agli impianti di grandi dimensioni.

Le funzioni attribuite al Registro Italiano Dighe dall’art 91 del d.lgs. 112 del 1998 sono relative, infatti, all’approvazione tecnica dei progetti e alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari, ai fini della tutela della pubblica incolumità.

La diversa incidenza di tale attività, in maniera logica e ragionevole, è stata commisurata anche alla grandezza dell’invaso, caratteristica, indicata all'articolo 1, comma 1, della legge n. 584 del 1994.

Considerando, inoltre, che il sindacato di questo giudice può riguardare, in materia di discrezionalità tecnica, come quella posta a base del provvedimento impugnato, solo la manifesta illogicità e irragionevolezza e la mancata considerazione di circostanze di fatto, nel caso di specie le contestazioni mosse dalla difesa ricorrente, comunque, riguardano le scelte effettuate dall’Amministrazione e non raggiungono gli ambiti dei vizi rilevanti davanti al giduice amministrativo.

Si deve, a tal fine, tenere presente che il decreto è stato adottato in sede di prima applicazione della disciplina normativa dei contributi per il funzionamento del Registro Italiano dighe e di prima elaborazione dei criteri per la commisurazione di tali contributi;
il decreto ha, infatti, avuto efficacia solo per il periodo dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2006, mentre successivamente è stato adottato un nuovo decreto, in data 4 giugno 2009, che ha in parte modificato tali criteri, con effetto dal 1 gennaio 2007.

I criteri adottati nel decreto impugnato hanno tenuto conto dei diversi utilizzi al fine di rispettare i criteri della proporzionalità e dei vantaggi conseguiti. Ciò risulta dalla graduazione della quota variabile del contributo, con la previsione di una minore incidenza per l’uso irriguo;
altresì, dalla particolare disciplina di favore prevista per le dighe per uso di laminazione, con riduzione della quota variabile del contributo al 50% rispetto all’uso irriguo, secondo quanto proposto dalla Conferenza unificata.

Ne deriva l’infondatezza delle censure proposte.

Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto

In relazione alla particolarità della questione sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

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