TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2018-01-05, n. 201800073
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Testo completo
Pubblicato il 05/01/2018
N. 00073/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05258/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5258 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
AI NL (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Pafundi e Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Pafundi in Roma, via Giulio Cesare, 14, Sc A, Int 4;
contro
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Osservatorio Nazionale dell'Associazionismo Sociale non costituito in giudizio;
nei confronti di
Aics - Associazione Italiana Cultura e Sport, Ucca Nazionale, Msp Italia, Movimento per la Vita Italiano, Federazione Centri Solidarietà Compagnia delle Opere, Aps Santa Caterina Da Siena non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) della nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 30/3/2009 n. 22 II pervenuta ad AISM il 3/4/2009;
2) del decreto direttoriale di finanziamento progetti ed iniziative per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. DI. n. 383/2000; nonché degli atti di compilazione delle graduatorie da parte della Commissione di Vigilanza e dell'Osservatorio Nazionale dell'Associazionismo Sociale, della seduta del 16/12/2008;
3) di tutti gli atti dei procedimenti finalizzatisi con i provvedimenti di cui sopra ivi compreso gli atti di avvio del procedimento, e della direttiva del 2008;
e sui motivi aggiunti depositati il 15.10.2009
per l’annullamento del
del provvedimento di rigetto richiesta di contributo ex art. 12 comma 3 l. n. 383/2000 ed ai sensi della direttiva statale del 2008 per la realizzazione del progetto dal titolo “creazione ed attivazione di 10 team regionali per la qualificazione dell’attività associativa in 10 regioni per l'integraz. sociale di persone affette da sclerosi multipla e disabilità”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2017 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’AISM, associazione iscritta al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, in data 15/10/2008 ha presentato istanza di contributo ex art. 12 comma 3 I. 7/12/2000 n. 383 e ai sensi della direttiva statale del 2008 per la realizzazione del progetto dal titolo “ Creazione ed attivazione di 10 team regionali per la qualificazione dell'attività associativa in 10 regioni: per l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone con Sclerosi Multipla e disabilità ”.
Con nota del 30/3/2009 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, in esito al processo di valutazione, ha valutato la richiesta della ricorrente come idonea con 59 punti, negando tuttavia il contributo per la limitatezza delle risorse disponibili essa non è stata finanziata in favore di altre iniziative che avrebbero riportato un punteggio maggiore.
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l'Associazione deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 3, lett. d), della l. n. 383/2000 in relazione alla direttiva per l'annualità 2008. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione. Violazione dell'art. 12 della l. n. 241/1990.
La direttiva 2008 nella fissazione dei criteri di valutazione per le iniziative, ha determinato alcune voci o parametri con l'indicazione per ciascuno di essi di un punteggio minimo e massimo disponibile, lasciando all'apposita commissione l'attribuzione ai progetti dei punteggi.
A seguito di accesso agli atti in data 12/6/2009 l’AISM ha dedotto i seguenti motivi aggiunti:
2) Violazione dell'art. 12, comma 3, lett. d) legge n. 383/2000 e della direttiva 2008 in relazione agli artt. 3 e 12 legge n. 241/1990, nonché all'art. 97 Cost. Eccesso di potere per plurimi profili.
La direttiva 2008, che