TAR Firenze, sez. III, sentenza 2012-07-23, n. 201201349
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N. 01349/2012 REG.PROV.COLL.
N. 04528/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4528 del 1996, proposto da:
F D e S A M erede di S Flavio, rappresentato e difeso dagli avv. A P, F A, con domicilio eletto presso A P in Firenze, via Landucci 17;
contro
Comune di Bagno a Ripoli;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 477 a prot. 29826 del 30.7.96 comunicata successivamente, con la quale il sindaco del comune di Bagno a Ripoli, in riferimento al manufatto dei ricorrenti sito in Bagno a Ripoli (Fi) loc. La Torre via del Padule n. 40 - particella catastale n. 405 del foglio di mappa 15 - ha disposto il "diniego di concessione in sanatoria per opere ricomprese nell'istanza n. 4109/86 e conseguente diffida a demolire le medesime", nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2012 il dott. Maurizio Nicolosi e uditi per le parti i difensori P. Rizzo delegato da A. Pettini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con atto notificato e depositato ritualmente, i nominati ricorrenti hanno impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, relativo al diniego di sanatoria e diffida a demolire di un manufatto adibito ad autorimessa nonché di un manufatto a uso ripostiglio e ricovero attrezzi per il giardinaggio, collocati su area ubicata fuori del perimetro dei centri abitati e ricompreso nella fascia di 20 metri a partire dal ciglio della strada comunale del Padule.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: difetto di motivazione sulla sussistenza del vincolo di inedificabilità derivante dalla fascia di rispetto di cui al D.M. 1.4.1968 n. 1404;inapplicabilità della disciplina di cui al richiamato decreto risultando il manufatto all’interno del resede dell’abitazione del ricorrente che è delimitata da un alto muro sul ciglio della strada;sanabilità comunque del manufatto per le modeste sue dimensioni non incidenti sulle esigenze di rispetto stradale;difetto di motivazione sulle esigenze di interesse pubblico prevalenti;mancanza del parere di competenza della C.E.;insussistenza di un pregiudizio alla circolazione stradale;disparità di trattamento;esistenza collegamento con esigenze unità abitativa con vincolo pertinenziale ex lege 122 del 1989 che è suscettibile di valutazione in caso di ampliamento della sede stradale.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Con decreto n. 629 dell’11.8.2011 il ricorso è stato dichiarato perento ai sensi dell’art. 1 dell’all. 3 al d.lgs 2.7.2010 n. 104, ma a seguito della presentazione di una rituale istanza il predetto atto è stato revocato con decreto n. 1449 del 10.11.2011.
2) Il ricorso è infondato nei quattro motivi dedotti che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione nei vari profili esposti.
Si premette che i presupposti in fatto sono chiaramente esposti nel ricorso ed è incontestato, quindi che il manufatto per il quale è stata negata la sanatoria edilizia rientri nella fascia di protezione stradale.
Tanto premesso va detto che un pacifico orientamento giurisprudenziale che il Collegio non ha motivo di disattendere, ha da tempo affermato che il vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto stradale abbia carattere assoluto e prescinda dalle caratteristiche dell’opera realizzata, in quanto il divieto di costruzione sancito dall’art. 9 della legge n. 729 del 1961 e dal successivo D.M.