TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-04-20, n. 202100821

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-04-20, n. 202100821
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202100821
Data del deposito : 20 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2021

N. 00821/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01632/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1632 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S B, D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S B in Roma, viale Regina Margherita, 1;

contro

Comune di Taverna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via XX Settembre, 26;

nei confronti

-OMISSIS-non costituito in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

per l'annullamento

-della nota prot. n-OMISSIS-del 2.11.2018, con la quale il Comune di Taverna ha comunicato alla ricorrente di essere stata esclusa dal progetto Servizio Civile – Garanzia Giovani – “Ci siamo anche noi” per le seguenti ragioni “Tardiva registrazione al portale garanzia Giovani”;

-nonché di ogni altro presupposto, conseguente e connesso, ivi compresa la nota del Dipartimento della Gioventù e del servizio Sanitario Civile Nazionale prot. n.-OMISSIS-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Taverna e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021, tenuta per come previsto dall’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020 convertito in l. n. 176 del 2020, il dott. D G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con ricorso notificato il 5.12.2018 e depositato il 6.12.2018 la ricorrente ha esposto:

- che in data 10.8.2018 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale aveva bandito una procedura per selezionare n. 1489 volontari da impiegare in progetti del servizio civile nazionale nella Regione Calabria presentati dai vari Enti, tra cui il Comune di Taverna;

-che in data 9.10.2018 era stata approvata dal medesimo Comune di Taverna la graduatoria per la selezione di n. 8 volontari tra quanti si erano presentati per la selezione all’ammissione del progetto di servizio civile denominato “ Ci siamo anche noi ”, inserito nel suddetto bando di Servizio Civile Nazionale;

-che nella graduatoria di cui sopra si collocava utilmente la ricorrente, in quanto classificata al-OMISSIS-posto su n.8 posti disponibili;

- che con nota prot. n-OMISSIS-del 2.11.2018, a firma del Sindaco di Taverna, veniva comunicato alla ricorrente di essere stata esclusa per “ Tardiva registrazione al portale garanzia Giovani ”.

2- Ritenendo illegittimo tale provvedimento, con l’epigrafato ricorso ne viene chiesto l’annullamento per il seguente articolato motivo di diritto: VIOLAZIONE DELL’ART. 14 DEL DLGS.VO N. 40 DEL 2017. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITA’ DELLA CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE CONCORSUALI. VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE EX ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ E ILLOGICITA’.

3- Con atto depositato il 16.12.2018 si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a mezzo dell’Avvocatura erariale, per resistere al ricorso.

4- Con atto depositato l’11.1.2019 si è costituito il Comune di Taverna, chiedendo la declaratoria di nullità del ricorso introduttivo, nonché inammissibilità dello stesso e infondatezza nel merito.

5- Alla Camera di consiglio del 16.1.2019, con ordinanza-OMISSIS-2019 pubblicata il 21.1.2019 è stata rigettata l’istanza di misure cautelari.

6- E’ seguita la produzione di memorie e documenti.

7- All’udienza pubblica del 14.4.2021 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

8- Si tralascia lo scrutinio delle eccezioni di rito in quanto il ricorso è infondato nel merito.

9- Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente ha allegato l’illegittimità della sua esclusione, motivando la censura sull’assunto per cui le ragioni a fondamento della stessa (ossia la “ Tardiva registrazione al portale garanzia Giovani ”) non fosse annoverata tra le prescrizioni, e le correlate cause di esclusione, previste dalla normativa e della lex specialis , che la ricorrente individuava nel bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile del 10.8.2018, relativo alla selezione di n. 1489 volontari da impiegare in progetti del servizio civile nazionale nella Regione Calabria presentati dai vari Enti.

Ha inoltre soggiunto la ricorrente di aver potuto accedere all’area riservata del sito del Dipartimento solo in data 18.7.2018 sottoscrivendo il contratto di servizio civile firmato dal Capo Dipartimento, in quanto precedentemente non aveva ricevuto codice utenza e password di accesso.

10- Il motivo è infondato.

11- Come si evince dalla produzione documentale delle resistenti (circostanza, peraltro, riconosciuta dalla parte ricorrente nei successivi scritti difensivi), l’odierna controversia non nasce dalla partecipazione della ricorrente al bando del 10.8.2018 per la selezione di n. 1489 volontari da impiegare in progetti di servizio civile, bensì dalla procedura selettiva indetta dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, con bando pubblicato in data 22.6.2018, per la selezione di 1.254 operatori volontari relativi alla Regione Calabria, nell’ambito della diversa programmazione per la selezione di 3.556 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale, per l’attuazione del Programma Operativo “ Iniziativa Occupazione Giovani ” - PON IOG - da realizzarsi nelle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Sardegna e Sicilia.

Detto bando, come parimenti osservato dalle resistenti, rientra nell’ambito dell’attuazione del Programma Operativo Nazionale “ Iniziativa Occupazione Giovani ” ed assume connotati ben diversi rispetto alla procedura per la selezione di n. 1489 volontari da impiegare in progetti del servizio civile nazionale nella Regione Calabria presentati dai vari Enti, tra cui il Comune di Taverna, il quale costituisce, invece, un bando “ordinario” per la selezione dei volontari in servizio civile, finanziato con gli ordinari stanziamenti di bilancio assegnati al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, dal momento che esso ha per destinatari giovani di età compresa tra 18 e 28 anni, non occupati e non inseriti in percorsi di istruzione e formazione (c.d. NEET ).

12- Tanto chiarito, il Bando “ Iniziativa Occupazione Giovani ” del 22.6.2018 (cui la ricorrente ha partecipato e dalla cui esclusione è generata la presente controversia) non gravato da impugnazione:

- all’art. 3 (“ Requisiti e condizioni di ammissione ”) dispone che: “ (…) possono partecipare alla selezione i giovani (…) in possesso dei seguenti requisiti: (…) d) essere iscritti al Programma “Garanzia Giovani” (da effettuarsi sul sito internet www.garanziagiovani.gov.it), aver firmato il Patto di Servizio ed essere stati “presi in carico” dal CPI e/o Servizio competente” ;

- all’art. 4 (“ Presentazione delle domande ”), stabilisce che: “ La domanda di partecipazione, che deve essere presentata previa iscrizione al Programma Garanzia Giovani, firma del Patto di Servizio e “presa in carico” da parte del CPI e/o Servizio competente, deve essere indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto e deve pervenite allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 20 luglio 2018. (…) La domanda, firmata dal richiedente, deve essere: (…) - corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ad eventuali titoli posseduti;
inoltre, che la presentazione della - corredata da copia del Patto di servizio, esclusivamente relativo alla misura Garanzia Giovani, sottoscritto dall’interessato e da altra documentazione attestante la presa in carico da parte del il CPI e/o Servizio competente

- all’art. 5 (“ Procedure selettive ”) stabilisce che: “ L’ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente bando (…). L’ente dovrà inoltre verificare che: -) la domanda di partecipazione sia sottoscritta dall’interessato e sia presentata entro il termine di cui al precedente articolo 4;
(…) -) la domanda di partecipazione sia corredata da copia del Patto di servizio sottoscritto dall’interessato e dalla presa in carico da parte del CPI e/o Servizio competente. Sono causa di esclusione dalla selezione, oltre la mancanza di uno dei requisiti di cui all’art.3: (…) il mancato invio del Patto di servizio e della presa in carico
”.

13- Venendo alla fattispecie, dalla documentazione versata in atti risulta che la ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione in data 9.7.2018 e detta domanda veniva assunta a prot. n.-OMISSIS-, come comprovato dal timbro apposto sul documento dal Comune di Taverna.

A tale data la ricorrente non risultava ancora registrata al portale relativo al Programma europeo Garanzia Giovani, al quale si sarebbe registrata solo il successivo 18.7.2018, successivamente, quindi, alla presentazione della domanda, come confermato dal Patto di Servizio rilasciato alla stessa dal Centro per l’impiego di Catanzaro.

Per tale motivo, la stessa non poteva aver sottoscritto il Patto di servizio e allegarlo alla domanda, come prescritto, a pena di esclusione, dal bando.

14- Per quanto sopra, non avendo la ricorrente ottemperato alle prescrizioni poste dal bando poste, si ripete, a pena di esclusione, le impugnate determinazioni dell’amministrazione sono immuni dalle censure prospettate.

15- A fronte di ciò, non risultano di pregio le osservazioni della ricorrente, contenute nella memoria depositata il 12.3.2021, in ordine al fatto che alla data del 20.7.2018 (termine ultimo per la presentazione delle domande) la stessa fosse in possesso dei requisiti.

Difatti, come osservato pocanzi, l’esclusione non è motivata dal mancato possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, bensì dall’inottemperanza ad uno specifico adempimento in sede di presentazione della domanda, esplicitamente qualificato dal bando (non impugnato) come a pena di esclusione.

16- Per completezza si osserva che la deduzione circa la mancata attivazione del soccorso istruttorio, parimenti contestata nella memoria depositata il 12.3.2021, per un verso è inammissibile, in quanto formulata solo in tale sede, e comunque è infondata, avuto riguardo al consolidato orientamento della giurisprudenza che, in materia di concorsi e selezioni, osserva che “ Il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando ” ( ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 9.3.2020, n. 631).

17- Il ricorso va pertanto rigettato.

18- L’oggetto e le circostanze della controversia possono giustificare la compensazione delle spese di lite.

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