TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2020-11-06, n. 202011559

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2020-11-06, n. 202011559
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202011559
Data del deposito : 6 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/11/2020

N. 11559/2020 REG.PROV.COLL.

N. 12597/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12597 del 2013, proposto da
S P, rappresentato e difeso dagli avvocati C F, G M, con domicilio eletto presso lo studio C F in Roma, via Cicerone, 28 Sc. C Int. 9, e rappresentato e difeso dagli avvocati A B, L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

R V Pirito, Domenico Amleto Bertolli, Fabio Nanni non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del direttore generale dell’USR per il Lazio n. 279 del 17 settembre 2013 con il quale il MIUR ha escluso il ricorrente dalla partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso C430 – Laboratorio tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di topografia per mancanza del titolo di studio di ammissione ai sensi dell’art. 2, comma 4 del d.d.g. n. 82 del 2012;

della medesima nota a prot. n. 28134 del 26 settembre 2013;

del decreto del Direttore Generale dell’USR per il Lazio n. 297 del 30 settembre 2013 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito per la classe di concorso C430 – Laboratorio tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di topografia nella parte in cui non include il ricorrente tra i vincitori;

per quanto occorrer possa del bando di concorso approvato con decreto del Direttore Generale del Personale n. 82/2012 ed in particolare dell’art. 2, comma 4 in combinato disposto con l’art. 2 del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, n. 39 qualora andasse interpretato nel senso di ammettere a a partecipare a posti di insegnante tecnico pratico in via esclusiva i candidati in possesso del titolo di studio di cui al D.M. n. 39/1998;

per quanto occorrer possa ed in parte qua lo stesso D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 nella parte in cui per l’insegnamento 43C Laboratorio tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di topografia ora classe C430 indica quali titoli validi per l’ammissione alla procedura concorsuale il Diploma di geometra ed il Diploma di perito industriale per l’edilizia, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 ottobre 2020 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe nella parte in cui è stato escluso dalla graduatoria concorsuale per la classe di concorso C430 “Laboratorio tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di topografia” per mancanza di titolo di ammissione valido ai sensi del Decreto del Direttore Generale n. 82/2012 art. 2, comma 2 e del D.M. n. 39/1998 “in quanto sprovvisto del titolo di accesso costituito dal Diploma di geometra e dal Diploma di perito industriale per l'edilizia ”.

In particolare il ricorrente è in possesso del Diploma di Laurea in ingegneria civile, ma non del Diploma di geometra o di perito industriale.

Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

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