TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-03-27, n. 202305311

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-03-27, n. 202305311
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305311
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2023

N. 05311/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08404/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8404 del 2022, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e successivamente rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, P.Le Don Giovanni Minzoni 9;

contro

Anpal - Agenzia per le politiche attive del lavoro, in persona del Presidente pro tempore ,
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro in carica,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS- tramite pec, ed avente ad oggetto la revoca dell'autorizzazione;

- nonché di ogni atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anpal - Agenzia per le politiche attive del lavoro e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa I T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La -OMISSIS- -OMISSIS- è titolare di un’autorizzazione a tempo indeterminato all’esercizio dell’attività di somministrazione di lavoro di cui alla sezione I dell’Albo informatico delle agenzie per il lavoro, datata-OMISSIS-.

Premesso in punto di fatto che:

- con nota del -OMISSIS-, l’Agenzia per le politiche attive del lavoro (d’ora in poi, per brevità, Anpal ) ha comunicato che la polizza fideiussoria n.-OMISSIS-, emessa in data -OMISSIS- da -OMISSIS-. ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 276/2003, risulta scaduta il 2 marzo 2022;

- ha diffidato - con nota del -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 7 del d.m. 23 dicembre 2003 - la società “ a trasmettere, entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data odierna, l’originale della nuova polizza fideiussoria emessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, lett. C) del d.lgs. n. 276/2003, al fine di assicurare la continuità della garanzia” ;

- ha adottato il successivo provvedimento di sospensione dell’attività di somministrazione prot. n. -OMISSIS-, vietando alla società di attivare nuove posizioni di lavoro;

- da ultimo, ha adottato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la revoca dell’autorizzazione a T.I. alla sezione I.

Ritenendo la cancellazione de qua illegittima, con il ricorso in esame la ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti.

A sostegno delle proprie ragioni ha articolato i motivi di diritto che possono essere sintetizzati come segue:

- la decisione di Anpal di sospendere l’autorizzazione sarebbe illogica, irragionevole e contrasterebbe con i principi regolanti il corretto agire di una pubblica amministrazione: nessuna norma qualificherebbe il termine de quo come perentorio, e comunque il riscontro sarebbe intervenuto prima che l’amministrazione provvedesse;

- l’Agenzia non avrebbe considerato che la polizza in esame aveva una validità di diciotto mesi e segnatamente dal -OMISSIS- al 2 settembre 2022, con la conseguenza che il provvedimento adottato risulterebbe affetto dai vizi dell’eccesso di potere, del travisamento dei fatti, dell’irragionevolezza.

Si è costituita l’Anpal, contestando tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto e concludendo per la reiezione del ricorso, in quanto la revoca sarebbe stata motivata anche in ragione dell’attivazione, da parte della -OMISSIS- , di nuovi rapporti di lavoro dopo il provvedimento di sospensione dell’-OMISSIS-, nonostante l’espresso divieto stabilito in tale provvedimento, nonché della mancata trasmissione da parte della società delle dichiarazioni di fatturato e di prevalenza più volte richieste per il 2021.

All’udienza cautelare fissata in data 7 settembre 2022 veniva richiesto alla società di depositare in giudizio copia del bilancio di esercizio, al fine di verificare la rispondenza delle polizze fideiussorie già depositate ai prescritti requisiti (patrimoniali) di legge previsti dall'articolo 5, comma 1, d.lgs. n. 276/2003;
adempimento puntualmente eseguito (in data 15 settembre 2022) dalla ricorrente, la quale dimostrava il possesso del predetto requisito e dava atto, altresì, che della carenza di tale elemento ( id est la mancata trasmissione delle dichiarazioni di fatturato) non vi era alcuna menzione nel provvedimento di cancellazione oggetto di gravame.

Con l’ordinanza n. 6233 del 7 ottobre 2022, (confermata in sede di appello cautelare con l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5834 del 16 dicembre 2022), è stata sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato “ atteso che la polizza fideiussoria in esame sembrerebbe essere valida fino al 2 settembre 2022 come precisato nelle condizioni particolari di assicurazione che prevedono testualmente che: <<a maggior precisazione e parziale modifica dell'articolo 2 delle 'Condizioni che regolano il rapporto tra la società ed i “soggetti garantiti' si dà e si prende atto che la presente garanzia ha validità dal 02/03/2021 al 02/03/2022 + 6 mesi ulteriori di efficacia ovvero fino al 02.09.2022> >”;

Infine, all’udienza del 22 febbraio 2023 la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che si vengono ad illustrare.

Preliminarmente occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento che regola la fattispecie in esame come segue:

- gli artt. da 1 a 19 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nonché gli artt. da 30 a 40 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano l’istituto del lavoro somministrato, disponendo in particolare che le agenzie di somministrazione di lavoro, italiane e comunitarie, per operare nel territorio italiano devono essere iscritte all’albo informatico delle agenzie per il lavoro;
detto albo è un pubblico registro tenuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’iscrizione nello stesso ha valore di pubblicità dichiarativa, nel senso che le agenzie iscritte possono ritenersi affidabili e solide quanto al capitale sociale e alle persone che vi operano;

- l’art. 4 del d. lgs. n. 276/2003 prevede che il Ministero del lavoro gestisca l’albo informatico delle agenzie per il lavoro e provveda al rilascio (comma 2) - entro 60 giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all’art.

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