TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-09-05, n. 202313594

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-09-05, n. 202313594
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313594
Data del deposito : 5 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/09/2023

N. 13594/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10664/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10664 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Associazione Calcio Robur Siena 1904 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L A, F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Coni e Commissione di Vigilanza Sulle Società di Calcio (Co.Vi.So.C.), non costituiti in giudizio;
Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17, costituita in giudizio;

nei confronti

Società Mantova 1911 S.r.l., non costituita in giudizio;
Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Invernizzi, Alex Testa, Gian Pietro Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Comune di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fausto Falorni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Studio Grez e Associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18, costituito in giudizio;
Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Giancarlo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, costituita in giudizio;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della decisione n. 63/2023 con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezione per le controversie in tema di ammissione/iscrizione ai campionati professionistici, ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso i provvedimenti di diniego della richiesta di rilascio della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie C 2023/2024 con conseguente esclusione dal medesimo Campionato;

b) della delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 9/A del 7 luglio 2023 - per le motivazioni di cui al parere della Co.Vi.So.C. del 6 luglio 2023 - con cui si è determinato a respingere il ricorso avverso la nota del 30 giugno 2023, con la quale la Co.Vi.So.C., ai sensi del Titolo IV del Sistema delle Licenza Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2023/2024, ha comunicato alla Società A.C.R.

SIENA

1904 S.p.A. l’esito negativo dell’istruttoria e, per l’effetto, ha disposto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente non ammissione della A.C.R.

SIENA

1904 S.p.A. al Campionato di Serie C 2023/2024;

c) del parere negativo espresso dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (Co.Vi.So.C.) nella riunione del 6 luglio 2023 relativamente al ricorso proposto dalla A.C.R.

SIENA

1904 S.p.A., di cui alla nota prot. n. 1593/2023 del 6 luglio 2023;

d) della nota del Segretario Generale FIGC prot. n. 907/SS 23-24 del 7 luglio 2023, di trasmissione alla A.C.R.

SIENA

1904 S.p.A. del Comunicato Ufficiale n. 9/A del 7 luglio 2021;

e) ove occorrer possa, della nota Co.Vi.So.C. prot. n. 1539/2023 del 30 giugno 2023 con cui la predetta Commissione si è espressa negativamente in merito al rispetto da parte della società A.C.R.

SIENA

1904 S.p.A. di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l'ottenimento della Licenza Nazionale 2023/2024;

f) nonché di tutti gli atti a questi annessi, presupposti e/o consequenziali, ancorché allo stato non conosciuti;

nonché per l’annullamento e/o la riforma:

a) per quanto occorrer possa della delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 42/A del 24 luglio 2023 con la quale è stato deliberato di concedere alle società

MANTOVA

1911 S.R.L. la Licenza Nazionale, ai fini della riammissione al Campionato Serie C 2023/2024;

b) per quanto occorrer possa della delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 44/A del 24 luglio 2023 con la quale è stato deliberato di approvare la graduatoria da utilizzare ai fini della eventuale integrazione dell’organico del Campionato Serie C 2023/2024 che vede nell'ordine le seguenti società: Atalanta Bergamasca Calcio s.r.l. (seconda squadra), Casertana F.C. s.r.l., Piacenza Calcio 1919 s.r.l., Gelbison s.r.l.;

c) di tutti gli atti a questi annessi, presupposti e/o consequenziali, ancorché allo stato non conosciuti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Associazione Calcio Robur Siena 1904 S.p.A. il 13/8/2023;

nonché, con atto per motivi aggiunti da valere anche quale ricorso autonomo, per l’annullamento, previa sospensione:

a) del Comunicato Ufficiale del Presidente della FIGC n. 56/A, pubblicato in data 4.08.2023, con cui è stato disposto lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati della società ACR Siena (cfr. doc. n. 20);

b) dell'art. 110 delle NOIF e di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la risoluzione dei contratti dei calciatori tesserati come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato (doc. n. 21);

c) di tutti gli atti a questi annessi, presupposti e/o consequenziali, ancorché allo stato non conosciuti,

nonché - con il presente atto per motivi aggiunti da valere anche quale ricorso autonomo - per l'annullamento, previa sospensione e previa concessione di idonee misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

d) del provvedimento di estremi e contenuto ignoto con il quale la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha avviato e definito il procedimento previsto dall'art. 52, comma 10, delle NOIF demandando al Comune di Siena lo svolgimento della procedura di individuazione del soggetto cui attribuire il predetto titolo sportivo ai fini della partecipazione al Campionato Regionale di Eccellenza, stagione 2023/2024 e così trasferendo il titolo sportivo della Associazione Calcio Robur Siena 1904 s.r.l. al medesimo Comune di Siena;

e) della nota del 9.08.2023 di estremi e contenuto ignoto con la quale il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha dato riscontro alle note prot. 56932 del 10.07.23 e prot. n. 64862 del 08.08.2023 con cui il Sindaco di Siena, a seguito della mancata iscrizione al Campionato Professionistico di Serie C 2023/2024 della Associazione Calcio Robur Siena 1904 S.p.a., aveva formulato alla FIGC istanza di partecipazione al Campionato per la stagione sportiva 2023/2024 attraverso un nuovo soggetto giuridico che svolga attività sportiva in nome della Città, ai sensi dell’art.52 co.10 delle NOIF, demandando al medesimo Comune di Siena lo svolgimento della procedura di individuazione del soggetto cui attribuire il titolo sportivo ai fini della partecipazione al Campionato Regionale di Eccellenza, stagione 2023/2024;

f) dell’art. 52, comma 10, delle NOIF e di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta di un provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato;

g) per quanto occorrer possa della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Siena n. 294 del 10.08.2023 con cui il medesimo Comune - in conseguenza della predetta nota del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 9.08.2023 di estremi e contenuto ignoto - ha deliberato di attivare l'iter amministrativo per l'espletamento di una procedura esplorativa volta ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse da parte di società sportive o associazioni sportive dilettantistiche candidabili per l'iscrizione della squadra di calcio della città di Siena al Campionato Regionale di Eccellenza, stagione 2023/2024;

h) per quanto occorrer possa dell’avviso pubblicato dal Comune di Siena ai sensi di quanto disposto dalla citata d.G.C. n. 294/2023, avente ad oggetto “Procedura esplorativa per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di società o associazioni sportive per l'iscrizione della squadra di calcio in rappresentanza del Comune di Siena al Campionato Regionale di Eccellenza, stagione 2023/2024 ai sensi dell'art. 52, comma 10, delle NOIF - Avviso pubblico di manifestazione di interesse”;

i) di tutti gli atti a questi annessi, presupposti e/o consequenziali, nonché di ogni altro atto a questi presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima allo stato non conosciuti;

nonché per l'accertamento:

a) del titolo/diritto, in sede giurisdizionale esclusiva ex art. 133 comma 1, lett. z c.p.a., della Associazione Calcio Robur Siena 1904 S.p.a. ricorrente a partecipare al Campionato di calcio di Serie D ovvero al Campionato Regionale di Eccellenza per la stagione 2023/2024, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 52, comma 10, NOIF nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato di Serie C;

nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali consequenziali subiti e subendi dalla società Associazione Calcio Robur Siena 1904 S.p.a..


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio e di Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l.;

Viste le memorie in atti della Lega Nazionale Dilettanti e del Comune di Siena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 settembre 2023 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con decisione datata 17.7.2023 (motivazione depositata il successivo 20.7.2023) il Collegio di Garanzia dello Sport rigettava il ricorso proposto in data 10.7.2023 dall’associazione Calcio Robur Siena 1904 spa.

In sintesi, il Collegio di Garanzia confermava la delibera del Consiglio Federale pubblicata con il comunicato ufficiale n. 9/A del 7.7.2023, che, a sua volta, aveva ripreso il parere della Co.Vi.So.C. del 6.7.2023.

Il parere ultimo, malgrado i motivi addotti dalla ricorrente, confermava quanto già ritenuto dalla Co.Vi.So.C. nella nota del 30.6.2023, che, con riferimento alla domanda presentata dal Calcio Robur Siena 1904 spa per l’ottenimento della licenza nazionale per la partecipazione al campionato di serie C per la stagione 2023-2024, si era espressa negativamente, in ossequio alle disposizioni contenute nel relativo Manuale di cui al C.U. n. 67/A del 9.11.2022, come modificato e integrato dai C.U. n. 141/A del 14.2023 e n. 169/A del 21.4.2023.

Avverso la menzionata decisione del Collegio di Garanzia è stato proposto ricorso.

2. Con un primo motivo la ricorrente censura la circostanza che la nota della Co.Vi.So.C. del 30.6.2023 è stata notificata ad un indirizzo pec errato (precisamente a quello sienanoahssd@legalmail.it, nella disponibilità della compagine societaria precedente a quella attualmente in essere, e non a quello risultante dalla visura camerale, acrsiena1094@pec.it, documento, peraltro, noto alla Co.Vi.So.C. perché allegato al verbale di consegna documento del 14.6.2023), con la conseguenza che la stessa è da ritenersi nulla.

La doglianza è infondata per plurimi motivi.

In merito, premesso che nel caso in esame non si è configurato alcun silenzio-assenso (poiché l’atto c’è stato ed è in discussione soltanto la sua corretta comunicazione), non può non osservarsi, in prima battuta, che, come evidenziato anche dal Collegio di Garanzia, l’indirizzo pec usato dalla Co.Vi.So.C. era quello risultante dagli atti della FIGC ed è l’unico certificato che compare nel sito web della società calcistica (sebbene nella sezione dedicata alla “privacy policy”). Dunque è indubbio che l’atto è stato notificato all’effettivo destinatario, anche se ad un indirizzo diverso da quello del registro delle imprese (INI-PEC).

Inoltre, il predetto indirizzo ha generato delle ricevute, così confermando di essere attivo.

Ancora (aspetto determinante) c’è da considerare che la notifica ha conseguito il suo scopo, avendo la ricorrente presentato tempestivo ricorso alla Co.Vi.So.C. entro il 5.7.2023, come previsto dal Titolo IV del Manuale di cui al C.U. n. 67/A del 9.11.2022. Dunque, sul punto, non può che richiamarsi quanto affermato di recente dalla S.C., S.U., n. 15979/2022 “ In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3 bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati ”.

La sentenza citata, peraltro, si pone in linea con quanto previsto dall’art. 156 co. 3 c.p.c. in materia di nullità per inosservanza di forme, norma ritenuta applicabile pure all’ordinamento sportivo nonché, in termini più generali, anche agli atti amministrativi (“ Il principio dell’art. 156 co. 3 c.p.c., per il quale il conseguimento dello scopo al quale l’atto è preordinato ne sana la nullità, trova applicazione anche per la notifica dei provvedimenti amministrativi ”;
in questi termini TAR Campania-Napoli, sez. III, n. 32/2020).

Infine, non è specificato nel ricorso in che termini il diritto di difesa del Siena sia stato pregiudicato in concreto dall’aver avuto (a detta della ricorrente) un termine inferiore ai 5 giorni previsti dal Manuale delle licenze per la presentazione del ricorso alla Co.VI.So.C. (essendo venuta a conoscenza del provvedimento di tale ente solo il 3.7.2023);
o meglio non è chiarito quali altri motivi, rispetto a quelli addotti, si sarebbe potuto e voluto far valere, premesso, al riguardo, che successivamente al 20.6.2023 la documentazione non era, comunque, più sanabile o integrabile da parte della ricorrente.

Per tutte queste ragioni la doglianza è priva di fondamento.

3. Con un secondo motivo, la ricorrente lamenta una “disparità di trattamento” rispetto al caso del “Calcio Lecco 1912 s.r.l.”.

Ciò in quanto, a differenza del Siena, è stato consentito al Calcio Lecco 1912 di presentare dopo il 20 giugno 2023 la documentazione integrativa atta a dimostrare il possesso dei prescritti requisiti ai fini dell’iscrizione al Campionato di Serie B 2023/2024 e, quindi, con un’evidente disparità di trattamento ed inosservanza del termine perentorio.

Il motivo è infondato.

Senza necessità di un particolare approfondimento della questione, infatti, c’è da sottolineare che le vicende relative al Siena e al Lecco sono completamente diverse tra loro. Non soltanto perché per il Siena è stato accertato il mancato rispetto dei “ criteri legali ed economico finanziari previsti dal Manuale delle Licenze, mentre per il Lecco dei “ criteri infrastrutturali ”, ma soprattutto, perché, il Lecco - come considerato dal TAR Lazio con una decisione assunta il 2.8.2023 (sentenza poi confermata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 8064/2023) - non ha potuto rispettare il termine del 20.6.2023 (termine considerato in ogni caso perentorio dal TAR Lazio nella decisione anzidetta) perché, diversamente dalle altre squadre, ha concluso i play-off del Campionato di Lega Pro non l’11.6.2023 bensì il 18.6.2023, quando era già scaduto il primo termine del 15.6.2023 stabilito dalla FIGC per la dimostrazione del possesso del requisito indicato relativo alla disponibilità del campo di gioco. Cioè al Lecco non sono stati ritenuti applicabili i termini perentori in questione soltanto per la singolare consecuzione temporale degli eventi che hanno contraddistinto il procedimento di ammissione al campionato di tale squadra, con lo spostamento dell’ultima partita dei play-off a data successiva a quella indicata dalla Federazione per l’adempimento relativo al c.d. “criterio infrastrutturale”: peculiarità che non sussiste, con riferimento al criterio “economico”, nel caso del Siena.

In sintesi, per la ricorrente non risulta dagli atti alcuna situazione particolare ed analoga a quella che ha riguardato il Lecco e che non le avrebbe permesso di produrre tutti i documenti entro il 20.6.2023.

4. Con un terzo motivo la ricorrente lamenta l’illegittimità della decisione assunta dal Collegio di Garanzia, nonché quella del Consiglio Federale della FIGC e della Co.Vi.So.C., poiché vi sarebbe stato un difetto di istruttoria in sede sportiva.

Al riguardo, deve premettersi che il provvedimento negativo nei riguardi del Siena è dipeso da più ragioni. Infatti il Siena, secondo quanto ritenuto dalla Co.Vi.So.C (accertamento, come accennato, condiviso dal Consiglio Federale della FIGC), non ha assolto entro il 20.6.2023 (termine perentorio) i seguenti adempimenti:

- deposito, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 di cui al Titolo I), par. I), lett. D), punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9 novembre 2022;

- deposito dell’autocertificazione attestante il pagamento dei debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC di cui al Titolo I), par. I), lett. D), punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9 novembre 2022;

- mancata prova dei versamenti IRPEF per gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità ottobre 2021 e per il periodo gennaio-aprile 2023;

- ritardo nel pagamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità del periodo novembre 2021-agosto 2022;
nello specifico il pagamento delle prime tre rate relative al piano di rateazione di cui all’art. 1 co. 160 l. n. 197 è stato effettuato il 5.1.2023 e non entro il termine del 29.12.2022 previsto al fine di considerare tempestivi tali adempimenti;

- mancato versamento dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo ed alle altre figure professionali, per le mensilità del periodo gennaio 2022-maggio 2023;

- mancato pagamento in favore del tesserato Tommaso Bianchi della rata relativa all’accordo di incentivo all’esodo in scadenza nel mese di maggio 2023;

- mancato pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità del periodo luglio 2022-maggio 2023, al Medico Responsabile Sanitario, Delegato per la gestione dell’evento, Responsabile Finanza Amministrazione e Controllo, Responsabile Marketing/Commerciale e Responsabile Ufficio Stampa.

Documentazione che non poteva neppure essere integrata in occasione del successivo ricorso del Siena alla Co.Vi.So.C. per i requisiti economici - finanziari, come espressamente previsto dal Manuale delle Licenze.

Ora, prescindendo dai numerosi profili indicati, uno di essi per la Sezione è da ritenersi dirimente nel caso in esame: in altri termini, il ricorso è infondato già solo per il mancato deposito della polizza fideiussoria, mancanza giustificata dal Siena con la circostanza che si sarebbe trattato di un inadempimento non imputabile.

In effetti, nell’anno 2022, la ricorrente provvedeva a depositare una garanzia a prima richiesta di importo pari ad € 350.000,00, finalizzata a garantire la copertura finanziaria del monte ingaggi della Società per la stagione sportiva 2022/2023, fino ad un valore pari ad € 1.000.000,00. Sempre nel corso della medesima annualità, la ricorrente provvedeva altresì - anche in questo caso su richiesta della CO.VI.SO.C. - a depositare un’ulteriore garanzia a prima richiesta dell’importo di € 730.000,00, volta a garantire la copertura finanziaria del medesimo monte ingaggi relativo alla stagione sportiva 2022/2023, nella parte eccedente al valore di € 1.000.000,00 oggetto della prima garanzia. A fronte del progressivo pagamento degli emolumenti afferenti al monte ingaggi - e, segnatamente, in considerazione dell’intervenuto integrale pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati sino al mese di febbraio 2023 compreso - con apposita pec dell’11.4.2023 la Società chiedeva alla Co.Vi.So.C. di poter svincolare la garanzia a prima richiesta dell’importo di € 730.000,00. Questa missiva, tuttavia, restava priva di qualsivoglia riscontro.

La società, dunque, ribadiva la propria richiesta con tre ulteriori note a mezzo PEC (questo perché erano stati pagati gli emolumenti per i tesserati fino al febbraio 2023), anch’esse, però, rimaste del tutto prive di riscontro, circostanza che non avrebbe permesso alla ricorrente di avere la liquidità necessaria a stipulare una nuova fideiussione.

Ebbene, deve sottolinearsi, come osservato anche dalla FIGC e dal Collegio di Garanzia, che non vi è - né vi potrebbe essere - alcun collegamento tra la richiesta di svincolo di fondi impegnati dalla società per altri motivi (possibilità di svincolo, si aggiunga, non prevista neppure dal Manuale delle licenze) e il pagamento della fideiussione di 350.000,00 euro per la partecipazione al Campionato di competenza.

Inoltre, analizzando la documentazione, deve osservarsi che soltanto la prima nota del Siena (quella dell’11.4.2023) è stata indirizzata alla Lega Pro (beneficiaria della fideiussione come specificato dal Manuale delle licenze al punto D n. 2 - “a favore della lega” - e, pertanto, unico soggetto che poteva autorizzare lo svincolo;
dunque, non certo la Co.Vi.So.C. come sostenuto dal Siena nel ricorso in oggetto);
e che per la stessa manca prova della ricezione della pec (agli atti è stata depositata, doc. 6, solo la copia della nota senza le ricevute di invio e ricezione della mail), circostanza che si ritiene comporti anche il dubbio che la Lega Pro sia venuta realmente a conoscenza della richiesta di svincolo della ricorrente.

In definitiva, essendo un dato oggettivo incontestato che il Siena ha omesso il deposito della garanzia, così violando il Manuale delle Licenze (che, si ribadisca, prevede come requisito imprescindibile il deposito della garanzia in questione), il motivo di ricorso, anche in ragione di quanto osservato sopra, deve essere rigettato.

Ritenuto assorbente quanto sopra (poiché il deposito della polizza era requisito necessario ai sensi del Titolo I lett. D n. 2 del Manuale delle licenze di cui al C.U. n. 67/A), in merito agli altri profili di doglianza ci si riporta, per motivi di sintesi, a quanto già ritenuto dal Collegio di Garanzia (p. 19 e ss., punto 7.4 e ss.), poiché anche le altre ragioni addotte da quest’ultimo organo appaiono condivisibili alla luce della documentazione in atti (a titolo esemplificativo si rilevi che con riferimento all’avvenuto pagamento dei contributi INPS la ricorrente ha prodotto esclusivamente il versamento del mese di maggio del 2023, a fronte di un periodo più ampio contestato dalla Co.Vi.SO.C., precisamente dal gennaio 2022 al maggio 2023).

5. Per i predetti motivi il ricorso principale deve essere respinto e devono ritenersi anche legittime le delibere del Consiglio Federale della FIGC, pubblicate con i C.U. n. 41/A e 42/A del 24.7.2023 ed inerenti gli organici della serie C 2023/2024, provvedimenti questi ultimi impugnati pure col ricorso per motivi aggiunti.

6. Deve essere dichiarato, invece, inammissibile il ricorso per motivi aggiunti nella parte in cui ha esso ha ad oggetto, in particolare, il C.U. della FIGC n. 56/A, pubblicato il 4.8.2023 ed adottato in forza di quanto previsto dall’art. 110 NOIF, con cui è stato disposto lo svincolo di autorità dei calciatori tesserati della società ACR Siena, nonché il successivo provvedimento del 9.8.2023 con cui la FIGC, ai sensi dell’art. 52 co. 10 NOIF, ha autorizzato il comune di Siena, su richiesta dell’ente, ad attivare la procedura di individuazione del soggetto cui attribuire il titolo sportivo ai fini della partecipazione al campionato di Eccellenza 2023/2024.

6.1 Si evidenzi, come aspetto preliminare, che la ricorrente ha sottolineato come per tali atti non valga il vincolo di “pregiudiziale sportiva”, trattandosi di impugnazione in via diretta delle norme del NOIF, che avrebbero natura regolamentare.

Di contrario avviso, invece, le memorie in atti della FIGC e della Lega Nazionale Dilettanti.

6.2 In merito deve premettersi che con il termine “pregiudiziale sportiva” si intende far riferimento alla condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo sancita dall’art. 3, co. 1, d.l. n. 220/2003. La norma, infatti, stabilisce che, solo dopo aver esaurito i gradi della giustizia sportiva, è possibile adire il giudice amministrativo per controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell’art.

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