TAR Napoli, sez. II, sentenza 2011-11-18, n. 201105418
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Testo completo
N. 05418/2011 REG.PROV.COLL.
N. 04267/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4267 del 2011, proposto da:
D P, rappresentato e difeso dall'avv. R D G, con domicilio eletto presso R D G in Napoli, viale A.Gramsci N.21;
contro
Comune di Villaricca in Persona del S p.t.-n.c.
Ministero dell'Interno - Commissione Elettorale Centrale di Villaricca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz n. 11;
nei confronti di
T T, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Pennacchio, con domicilio eletto presso Luciano Pennacchio in Napoli, viale della Costituzione Is. G1 Cdn;
per l'annullamento
Del verbale del 20 giugno 2011 di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale nella parte in cui è stato proclamato eletto T Tobia e non il ricorrente;
dei verbali dell’Ufficio centrale nella parte in cui conteggiano , ai fini della determinazione dei voti della lista civica “Trasparenza e libertà con S” , i voti conseguiti da P S, previa declaratoria di nullità delle schede riportanti voti di preferenza a favore di quest’ultimo anche ai fini della attribuzione del voto di lista;
dell’ammissione della candidatura di P S;
in parte qua della delibera di CC n. 4 del 28.6.2011 di convalida degli eletti
e in via condizionata
dei verbali delle sezioni elettorali nn. 8,10,19, 23 e 25 in parte qua
e per la correzione del risultato elettorale con sostituzione di P Domenico quale candidato eletto in luogo di T Tobia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Commissione Elettorale Centrale di Villaricca e di T T;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2011 il Cons. Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente P Domenico, nella qualità di candidato per il Comune di Villaricca alla carica di consigliere comunale con la lista Alleanza di centro destra, collegata al S Guarino Francesco, espone:
che al medesimo S era collegata anche la lista “Trasparenza e libertà con S” che annoverava tra i candidati il sig. P S, nato a Napoli il 30.4.1956;
che la lista in cui è stato candidato il ricorrente, appartenente alla coalizione di minoranza, ha riportato n. 1960 voti validi ed esso ricorrente ha riportato n. 317 voti validi di preferenza ( risultando il secondo nella lista di appartenenza per numero di preferenze);
che la lista “Trasparenza e libertà con S” ha riportato n.993 voti validi ( ed al suo interno il sig. P ha riportato n. 23 voti di preferenza individuale).
In virtù dei risultati elettorali sono stati assegnati 5 seggi alle liste collegate con il candidato S F G- non eletto- e i seggi sono stati ripartiti per quozienti: il primo alla lista Alleanza di Centro Destra, il secondo alla lista PDL, il terzo alla Lista civica Noi per Villaricca, ed il quarto alla lista Trasparenza e libertà con S con quoziente pieno 993, risultando eletto T T;
l’ultimo seggio è stato assegnato alla lista Alleanza di centro destra , con quoziente pieno 980 e- pur spettante al ricorrente- è stato attribuito ex lege al candidato S sconfitto
Con il presente gravame, il P ha impugnato gli atti relativi alle operazioni elettorali e l’atto di proclamazione degli eletti , relativamente alla elezione del controinteressato in epigrafe, deducendo la condizione di incandidabilità di P S, per essere stato condannato a pena superiore a due anni di reclusione. Ciò comporterebbe ( stante la necessaria sottrazione dei voti dallo stesso conseguiti anche alla lista di riferimento) la assegnazione del quarto seggio alla lista del ricorrente e solo del quinto alla lista in cui è stato candidato il T .
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
violazione e falsa applicazione art. 58 D. Lgs n. 267/2000: la nullità della candidatura ab origine comporta la nullità anche dei voti di preferenza , e tale vizio per la sua natura assoluta si estende anche al voto di lista. Pertanto, sottraendo i voti conseguiti dal P alla lista di appartenenza, questa retrocede a 970 voti, sì che il suo quoziente coincide con il quinto ed ultimo seggio da assegnare, ed è il candidato T a dover cedere il posto al candidato S Guarino.
Violazione artt. 57 DPR 570/60, in quanto alla lista di appartenenza del ricorrente non risulterebbero assegnati una serie di voti. Con tale censura in via condizionata il P lamenta:
da un lato, l’erroneo annullamento in danno della lista di appartenenza di : n. 27 voti nella sezione 19, n. 4 voti nella sezione n. 25, n. 3 voti nella sezione n. 23 ( voti a favore del candidato D R Vincenzo), n. 3 voti nella sezione n. 8 ( anche questi a favore del candidato D R Vincenzo);
dall’altro, la illegittima attribuzione di voti alla lista Trasparenza e libertà con S, precisamente: n. 4 voti nella sezione n. 10 , laddove la scheda andava annullata per essere stato apposto crocesegno su lista diversa da quella di appartenenza del candidato votato, candidato della lista Trasparenza e libertà.
Si è costituito in giudizio il sig. T T ed ha eccepito:
difetto di giurisdizione del giudice adito nella parte in cui il ricorso è diretto a far valere una causa di incandidabilità sia pur in via incidentale, relativa a P S;
infondatezza del gravame per difetto di prova della censura proposta, in quanto fondata solo su congetture e priva di riscontro;
infondatezza nel merito,atteso che una eventuale causa ostativa alla candidatura determina la sola nullità della elezione del soggetto non candidabile, e non anche la nullità dei voti di lista, sui quali non può riverberarsi la nullità dei voti di preferenza, ai sensi dell’art. 73 D. Lgs 267/2000. Per effetto invero del disposto dell’art. 57 co 8 TU 570/60 , l’indicazione del solo voto di preferenza comporta l’ automatica estensione dello stesso anche al voto di lista collegata. Il successivo art. 58 co 4 D. Lgs 267/2000 quale conseguenza per la ipotesi di elezione dell’incandidabile prevede la nullità della sola elezione del soggetto che si trovi in tale posizione , con attribuzione del seggio rimasto vacante al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo eletto;
infondatezza del secondo e terzo motivo di ricorso, per assoluta genericità, in quanto il ricorrente non ha indicato lo specifico motivo di invalidità delle schede , e non ha fornito un minimo riscontro probatorio.
Si è costituito altresì il Ministero intimato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 17 novembre 2011 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
DIRITTO
Il presente ricorso è inammissibile per difetto di prova in ordine alla dedotta incandidabilità del sig. P, la quale costituisce una incapacità giuridica speciale, e deve essere accertata dinanzi al giudice naturale dei diritti.
Invero, con riferimento alla questione pregiudiziale proposta dal presente giudizio , concernente la declaratoria della sussistenza di una causa di incandidabilità di soggetto incluso nelle liste elettorali, ,sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo la causa riservata alla cognizione del G.O., in quanto involge questione di diritti soggettivi.
Il principio è stato di recente ribadito autorevolmente dal Giudice delle leggi ( cfr. Corte Cost. – Ord. 4 novembre 2011 n. 291), il quale ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale (Cassazione, Sezioni unite, sentenze n. 11646 del 2003, n. 3601 del 2003 e n. 717 del 2002;Consiglio di Stato, Sezione V, decisione n. 5695 del 2001) che individua la spettanza al giudice ordinario della cognizione delle controversie concernenti l’ineleggibilità, la decadenza e l’incompatibilità (ossia quelle relative alla tutela del diritto di elettorato passivo), e devolve al giudice amministrativo le controversie riguardanti le operazioni elettorali (Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 1459 del 1992), considerate non per il risultato in sé, ossia per l’incidenza sul diritto di eleggibilità del candidato, ma solo per le modalità di svolgimento delle stesse in conformità alla disciplina legale (Cassazione, Sezioni unite, n. 2854 del 1992).
Si afferma pacificamente che tale consolidato criterio di riparto non trova limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di convalida degli eletti o dell’atto di proclamazione o di quello di decadenza, atteso che anche in tali ipotesi la decisione verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo, ma sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato attivo o passivo (Cassazione, Sezioni unite, sentenze n. 23682 del 2009 e n. 22640 del 2007);
Ed ancora la Suprema Corte ha statuito : “In tema di contenzioso elettorale amministrativo, la giurisdizione è distribuita tra giudice ordinario e amministrativo - ai sensi degli artt. 82 e ss. del d.P.R. n. 570 del 1960 e dell'art. 6 della legge n. 1034 del 1971 - nel senso che al primo spettano tutte le controversie che concernono l'ineleggibilità, le incompatibilità e le decadenze, ossia aventi ad oggetto diritti soggettivi, mentre al secondo spettano quelle aventi ad oggetto in via diretta l'annullamento degli atti amministrativi attinenti alle operazioni elettorali;né la giurisdizione del giudice ordinario viene meno per il fatto che la questione sull'ineleggibilità venga introdotta mediante l'impugnazione del provvedimento di convalida degli eletti” ( Cassazione Sez. Un. Civili , 29 ottobre 2007, n. 22640 ).
La riconduzione della <<non candidabilità>>nell’ambito dei fenomeni che ineriscono al diritto di elettorato passivo, comporta la devoluzione della la giurisdizione su tale questione al giudice ordinario;e ciò perché l’art. 82 Dpr n. 570/60 e art. 6 L. 1034/71 attribuiscono a quel giudice le questioni inerenti il diritto di elettorato passivo, quand’anche siano introdotte a mezzo dell’impugnazione della delibera che, ad esempio, in conseguenza dell’accertamento di quello status, ne ha decretato la decadenza dalla carica ( cfr. TAR Lazio Latino sez. I, 15.4.2011 n. 351).
Pertanto qualora, come nel caso di specie, la questione di eleggibilità venga dedotta sub specie di impugnazione dell' atto di proclamazione, prius logico e cronologico imprescindibile rispetto alla decisione di annullamento dell'atto amministrativo si ravvisa nel diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo .
In sostanza, le richieste formulate di nullità delle schede in cui è stato attribuito il voto al candidato P e di depurazione dei voti da questo conseguiti dal quoziente riportato dalla lista di appartenenza , pur attenendo alla verifica delle operazioni elettorali , presuppongono necessariamente come prius l’accertamento della incandidabilita’ del sig. P . Ciò in quanto la sua presenza nella lista viene dedotta quale elemento di apporto di un numero di voti tale da incrementare in modo significativo il quoziente della lista di appartenenza del controinteressato evocato in giudizio,ai fini della attribuzione del penultimo seggio .
Ciò in quanto, ove fosse sussistente la causa di incandidabilità per condanna penale indicata in via dubitativa in ricorso, riferibile all’ art. 15 legge n. 55/ 90 ( oggi, art.58 del D.P.R. 267/2000 ) , ne deriverebbe la impossibilità di comparire nella lista e di conseguire i voti di preferenza degli elettori, poiché il comma 1 del detto art. 15 stabilisce chiaramente un divieto assoluto alla candidabilità e, dunque, sancisce - diversamente dalla mera ineleggibilità che dà luogo all’eventuale decadenza dell’eletto dopo la conclusione del procedimento elettorale - l’insuperabile impossibilità, per i soggetti nei confronti dei quali siano stati pronunciati i provvedimenti giudiziari ivi contemplati, di prender parte fin dall’inizio della procedura alla competizione elettorale.
Deve quindi rilevarsi come non possa prescindersi da un accertamento concreto ed effettivo della sussistenza della causa di incandidabilita’ dinanzi al giudice ordinario al quale resta riservato ogni accertamento sulle questioni riguardanti lo stato e la capacità delle persone, in quanto viene dedotta una ipotesi di incapacità giuridica speciale ( cfr. Corte Costituzionale 29 ottobre 1992 n. 407) che si pone come questione pregiudiziale civile ( TAR Palermo sez. II 9.3.2009 n. 489).
Si tratta infatti di una questione pregiudiziale civile, rispetto alla restante parte dell’impugnativa concernente i susseguenti atti del procedimento elettorale, finalizzata ad accertare gli effetti che discendono dalla (eventuale) declaratoria di incandidabilità, e cioè stabilire, in sostanza, la sorte che tocca ai voti di preferenza ( 23 ) ottenuti dal P.
Non risultando che il ricorrente abbia a tanto provveduto, né avendo richiesto di poter proporre il relativo giudizio, il presente ricorso va dichiarato inammissibile.
In via condizionata, il presente gravame lamenta anche l’erroneo annullamento in danno della lista di appartenenza dell’istante di una serie di voti , e la mancata attribuzione di altri voti ( in relazione al riconoscimento al candidato D R) di preferenza in misura inferiore a quelle effettivamente conseguite. Tale motivo di censura, che viene indicato come numero II a pag. 8 del ricorso (8 e che non è stato oggetto di espressa rinuncia ) è peraltro inammissibile per genericità ,non avendo parte ricorrente indicato neppure in via astratta le ragioni del disposto annullamento di schede, ovvero del mancato riconoscimento delle dette preferenze individuali.
Come è noto, nei giudizi elettorali, anche se l'onere del ricorrente di specificare i motivi di gravame va valutato con minor rigore (stante l'impossibilità per l'interessato di prendere visione integrale del materiale e dovendosi necessariamente rimettere alle indicazioni provenienti da terzi, le quali non sempre sono precise ed esaurienti), tuttavia, ai fini dell'ammissibilità del ricorso sotto il profilo di una sufficiente specificazione dei motivi, occorre quantomeno <<l'indicazione della natura e delle caratteristiche essenziali dei vizi dedotti, delle sezioni in cui le irregolarità si sono verificate e del numero (ancorchè approssimativo) delle schede contestate>>(C.d.S., Sez. V, n. 199/97.
Va richiamato, al riguardo, il costante e pacifico orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, secondo cui con il ricorso elettorale devono essere specificate le censure avverso l'atto di proclamazione degli eletti (Sez. V, n. 476/96, n. 241/96, n. 611/94), poichè non può consentirsi che doglianze generiche (o meramente ipotizzanti la sussistenza di tipologie astratte di vizi) conducano ad un'amplissima istruttoria ed alla conseguente proposizione di motivi aggiunti (Sez. V, n. 588/97, n. 1618/96, n. 528/81).
Infatti, in materia elettorale, il Legislatore non ha previsto una giurisdizione di tipo obiettivo (tendente cioè ad accertare quale sia stato comunque l'effettivo responso della competizione elettorale) ma di tipo soggettivo, in quanto <<anche al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, ha inteso dare rilievo al principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico (che ha uno specifico rilievo nella materia elettorale), prevedendo la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo e il rigoroso termine di decadenza di trenta giorni, entro il quale gli atti vanno posti in contestazione e decorso inutilmente il quale i risultati elettorali diventano inattaccabili (per la parte che non è stata oggetto di tempestiva contestazione)>>(cfr. C.d.S., Sez. V, n. 1618/96).
In applicazione dei suesposti principi (che il Collegio condivide pienamente) al caso di specie, si deve ritenere che le deduzioni svolte dal ricorrente nella seconda censura siano inammissibili, in quanto, pur contenendo una analitica indicazione delle sezioni in cui si sarebbe verificato il dedotto annullamento, ovvero il mancato riconoscimento delle preferenze al D R, non sono accompagnate da alcun elemento di riscontro né in ordine al motivo dell’annullamento ( senza giustificata ragione) né da un principio di prova, e quindi appaiono rivolte unicamente a provocare in sede processuale una non consentita rinnovazione delle operazioni elettorali, mediante un riesame dei voti in tali sezioni.
Tale rinnovazione generalizzata dello scrutinio non è evidentemente consentita, essendo ormai pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale il ricorso elettorale non introduce una giurisdizione di diritto obiettivo, con cui si debba accertare quale sia stato l’effettivo responso delle urne elettorali, poichè il giudice amministrativo non può riesaminare (direttamente o tramite suoi incaricati) tutta l’attività svoltasi durante le operazioni (cfr. C. di S., sez. V, 30 maggio 1997, n. 588;Tar Lecce, II Sez., 2 ottobre 1997, n. 489;C. di S. Sez. V, 2 dicembre 1988, n. 1726, Sez. V, 3 marzo 1999, n. 225;da ultimo Sez. V, 15 febbraio 2001, ).
Non può invero ritenersi soddisfatto l’onere di specificità dei motivi allorché il ricorrente prospetti vizi generici (CdS sez V 9.2.2001 n. 593) ovvero formuli le doglianze in via ipotetica o dubitativa, deducendo – come nella specie- errori nella attribuzione dei voti senza identificare il tipo di errore che si ritiene essere stato commesso (CdS sez V 15.2.2001 n. 796).
Va infine dato atto della rinuncia, formalizzata a verbale della odierna udienza di discussione, da parte del difensore del ricorrente, in relazione al terzo motivo di ricorso, che in via condizionata deduceva l’illegittima attribuzione di una serie di voti alla lista “Trasparenza e libertà con S”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in favore dell’amministrazione resistente e del controinteressato, sussistendo giusti motivi per dichiararle compensate nei confronti dell’amministrazione comunale.