TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-12-27, n. 202102911
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2021
N. 02911/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00134/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 134 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
U S e A S, rappresentati e difesi dagli Avv. D B e P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, al Largo San Tommaso d’Aquino, 3, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno;
contro
Comune di San Rufo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. N S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 74;
Responsabile Area Tecnica Manutentiva del Comune di San Rufo, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) della determinazione n. 146 del 13/12/2017 Registro Generale del 13/12/2017, pubblicata sul sito internet www.comune.sanrufo.sa.it, il 13/12/2017, per 15 giorni consecutivi, fino al 28/12/2017, avente ad oggetto “esproprio definitivo area per Edificio Scolastico in contrada Fontana Vaglio (rif. Provveditorato alle OO.PP. di Napoli n. 13307/1IISA 119 del 6/04/1966)”, non notificata ai ricorrenti;
2) della nota del 29/12/2017 prot. 6.351, a firma del Sindaco e del Segretario Comunale del Comune di San Rufo, con la quale “si respinge in toto l’invito – diffida datata 24 novembre 2017 – acquisita agli atti del Comune il 30 novembre 2017, al n. 5.854 di prot. – per le ragioni indicate in premessa, essendo privo di qualsiasi presupposto di diritto e di fatto”;
3) d’ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, che in ogni caso possa arrecare nocumento ai diritti dei ricorrenti, ivi compresa la delibera di Giunta Comunale del 17/07/1968, richiamata nel provvedimento sub 1), mai comunicata e/o conosciuta e per la quale sin da ora v’è riserva di motivi aggiunti, al momento dell’effettiva conoscenza;
nonché per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio, serbato dal Comune di San Rufo, in persona del suo l. r. p. t., in ordine all’atto di significazione e diffida del 24/11/2017, asseverato al n. 5854 di prot. del Comune, il 30/11/2017;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere, in relazione all’istanza, mediante l’emissione di un provvedimento espresso, all’immediata restituzione dei suoli, previo abbattimento delle opere illegittimamente eseguite e riduzione allo stato quo ante ed al pagamento di tutto quanto dovuto per l’illegittima occupazione di detti beni e d’avviare ogni dovuto procedimento ed assumere ogni conseguente determinazione, anche nel quadro delle possibili soluzioni, da ultimo delineate dall’art. 42 bis del T. U. Espr. “utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”, con tutte le voci indennitarie e o risarcitorie espressamente previste e di corrispondere il giusto ristoro secondo i criteri di legge e, quindi, l’indennizzo per danno patrimoniale e per illegittima occupazione
con conseguente ordine
al Comune di San Rufo, in persona del Sindaco p. t., di provvedere nel designando termine, ex art. 117 comma 2 c. p. a., in esecuzione degli obblighi, come innanzi accertati e azionati, e per la nomina di un commissario ad acta, ex art. 117 comma 3 c. p. a., affinché lo stesso provveda: 1) a porre in essere tutti gli atti ed ogni azione necessaria alla restituzione dei beni, previo abbattimento delle opere illegittimamente eseguite e riduzione allo stato quo ante ed al pagamento di tutto quanto dovuto per l’illegittima occupazione dei beni; 2) in via subordinata e solo alternativa, a porre in essere tutti gli atti necessari all’acquisizione dei beni, in forza dell’art. 42 bis d. P. R. 327/2001 ed a determinare l’attuale valore venale dei beni e, conseguentemente, quantificare i danni patrimoniali e non patrimoniali e ad emettere, in sostituzione degli organi preposti, il provvedimento, ex art. 42 bis d. P. R. 327/2001, d’acquisizione sanante al patrimonio indisponibile del Comune, previa indicazione dei criteri e parametri a cui lo stesso dovrà attenersi; 3) ad attribuire allo stesso il potere, entro un breve termine dall'adozione dell’eventuale provvedimento, ex art. 42 bis d. P. R. n. 327/2001, d’adottare, in luogo del Comune di San Rufo, gli atti per eseguire il pagamento del credito determinato e solo nella seconda ipotesi, a corresponsione avvenuta delle somme, a provvedere alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del passaggio di proprietà dei beni, con indicazione dei criteri e parametri per la determinazione degli indennizzi e risarcimenti;
in ogni caso, 1) per la declaratoria dell’illegittimità della procedura tutta adottata dal Comune di San Rufo, iniziata con la notifica, al de cuius dei ricorrenti, del provvedimento “decreto del Ministero dei Lavori pubblici – Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania n. 3307/III/BA.119 del 6/4/1966, interessante l’area di cui al fol. 17, particella 158, della superficie di mq. 1300”, culminata, dopo la costruzione dell’edificio scolastico, solo con la determina n. 146 del 13/12/2017, d’esproprio definitivo; 2) per il conseguente ordine d’abbattimento dell’opera realizzata, riduzione allo stato quo ante e condanna del Comune al pagamento di tutto quanto dovuto per l’illegittima occupazione dei beni dei ricorrenti, anche previa nomina di un verificatore che accerti l’effettiva consistenza dei beni illegittimamente sottratti, 3) per la quantificazione, in ogni caso, di quanto dovuto ai legittimi proprietari, anche nell’ipotesi che il Comune si determini ad operare, ai sensi dell’art. 42 bis cit., l’'acquisizione sanante; 4) per la statuizione del diritto di proprietà dei ricorrenti sui terreni illegittimamente espropriati ed a suo tempo illegittimamente occupati in forza di provvedimenti divenuti illegittimi per mancato perfezionamento di una corretta procedura espropriativa e conseguentemente, ove già avvenuto, per l’ordine al Conservatore dei registri immobiliari dell’annullamento della trascrizione dei beni operata a favore del Comune di San Rufo; 5) per l’emissione d’ogni provvedimento ritenuto idoneo a garantire la proprietà dei beni in capo ai ricorrenti, il tutto a carico ed accollo di spese, in capo al Comune stesso;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
per l’annullamento e/o per la declaratoria d’illegittimità:
1) della determinazione n. 29 del 19/02/2018 Registro Generale n. 52 del 19/02/2018, conosciuta a seguito della notifica a mezzo p. e. c. della memoria difensiva di controparte, in vista della camera di consiglio del 21/02/2018 ed a seguito del deposito della stessa agli atti del procedimento, avente ad oggetto: “Acquisizione al Patrimonio Comunale terreno acquistato da S U sul quale è stato realizzato l’Edificio Scolastico in contrada Fontana Vaglio. Riformulazione e rettifica determina n. 146/288 del 13 dicembre 2017”;
2) nei limiti d’interesse e per quanto di ragione della delibera n. 44/68, mai conosciuta e/o trasmessa dal Comune di San Rufo, neppure a seguito dell’accesso e dell’ordine del Giudice;
3) d’ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, che in ogni caso possa arrecare nocumento ai diritti dei ricorrenti, ivi compreso e nei limiti di interesse e per quanto di ragione: a) il mandato di pagamento n. 163 del 17 ottobre 1969, di £ 1.037.920, rilevato dal Responsabile dell’Area Tecnica dagli atti amministrativi e dai registri contabili (Mastro Contabilità) del Comune, essendo atti unilaterali e non supportati da nessuna prova dell’effettiva ricezione da parte del beneficiario e comunque in mancanza di qualsiasi quietanza di pagamento e liberatoria, sottoscritta dal beneficiario; b) delibera di Giunta Comunale n. 103 del 6 giugno 1969, depositata solo in stralcio; c) delibera n. 26 del 20 marzo 1970, depositata solo in stralcio; d) delibera di Giunta Comunale n. 111 dell’8 luglio 1969, non depositata; e) delibera di Giunta Comunale n. 54 del 20 maggio 1970, non depositata;
nonché per l’accertamento
del diritto alla restituzione, previa riduzione in pristino, dell’area di proprietà dei ricorrenti, sita in San Rufo, al fol. 17, particella 158 ed interessata alla costruzione dell’edificio scolastico, giusta decreto del Ministero dei Lavori Pubblici – Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania n. 3307/III/BA.119 del 6/04/1966,
e per la conseguente condanna
del Comune di San Rufo al pagamento della giusta indennità d’occupazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni, subiti per tutto il periodo d’occupazione illegittima, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in subordine, per l’emissione
di un provvedimento espresso d’acquisizione, ex art. 42 bis T. U. Espr., con tutte le voci indennitarie e/o risarcitorie, espressamente previste;
e per la corresponsione
del giusto ristoro, secondo i criteri di legge e, quindi, l’indennizzo per danno patrimoniale e per illegittima occupazione, come determinato nel ricorso, cui i presenti motivi aggiunti accedono; nonché per la statuizione: 1) del diritto di proprietà dei ricorrenti sui terreni illegittimamente espropriati ed a suo tempo illegittimamente occupati, in forza di provvedimenti divenuti illegittimi per mancato perfezionamento di una corretta procedura espropriativa e conseguentemente, ove già avvenuto, 2) per l’ordine al Conservatore dei registri immobiliari dell’annullamento della trascrizione dei beni operata a favore del Comune di San Rufo e comunque 3) per l’emissione d’ogni provvedimento ritenuto idoneo a garantire la proprietà dei beni in capo ai ricorrenti, il tutto a carico ed accollo di spese in capo al Comune stesso;
per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, presentata dal Comune di San Rufo: