TAR Palermo, sez. III, sentenza 2018-11-21, n. 201802413
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Pubblicato il 21/11/2018
N. 02413/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01294/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1294 del 2018, proposto da E F G R, in proprio, quale elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Riesi (CL), e nella qualità di candidato alla carica di consigliere comunale nella lista “Uniti per Riesi”, in occasione delle elezioni Amministrative celebratesi il 10 giugno 2018 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Riesi (CL), rappresentato e difeso dagli avvocati L D S e C P R, con domicilio digitale come da indirizzo PEC indicato nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, e domicilio fisico presso lo studio del primo difensore sito in Palermo, via Notarbartolo n. 5;
contro
Comune di Riesi, in persona del sindaco
pro tempore
non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni costituitosi in occasione delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018 per il Comune di Riesi e del relativo verbale di proclamazione degli eletti del 12 giugno 2018, nonché della successiva comunicazione di rettifica del 13 giugno 2018, nella parte in cui, in ragione dei voti riportati dalle liste a sostegno dei candidati a Sindaco in tutte le Sezioni elettorali del Comune di Riesi, sono stati attribuiti:
a) alla lista n. 1 “Uniti per Riesi, Vasta Sindaco”, n. 1.062 voti di lista;
b) alla lista n. 2 “Riesi attiva, Chiantia Sindaco”, n. 3.497 voti di lista;
c) alla lista n. 3 “Movimento 5 stelle”, n. 1.064 voti di lista;e di conseguenza 5 seggi in Consiglio comunale alla lista Movimento 5 Stelle
nonché ove occorra dei prospetti dei voti nelle medesime parti indicate;
- nonché per l'annullamento dei verbali delle operazioni elettorali delle sezioni n.14, 15, 12, 5 e 11 del Comune di Riesi nella parte e nei termini di seguito specificati;
ed, altresì, per la correzione
del risultato elettorale relativo alla consultazione elettorale in questione, secondo le specificazioni di cui infra,
e per la proclamazione
ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i., dei primi cinque candidati consiglieri comunali, tra cui l'odierno ricorrente, della lista n. 1 Uniti per Riesi, non collegata al sindaco eletto, in ragione della attribuzione in favore di tale lista di cinque seggi nel consiglio comunale di Riesi, in ragione del maggior numero di voti conseguiti dalla medesima rispetto alla lista n. 3 “Movimento 5 stelle”, cui i predetti seggi sono stati in atto erroneamente assegnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto Presidenziale n. 689/2018;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di R A, di G F, di S L, di S R S e di G T;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2018 il cons. N M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, depositato il 9 luglio 2018, il Sig. E F G R ha impugnato il verbale delle operazioni elettorali dell’adunanza dei presidenti delle sezioni, relative alle elezioni amministrative del 10 giugno 2018, e il relativo verbale di proclamazione degli eletti del 12 giugno 2018, nella parte in cui, in ragione dei voti riportati dalle liste a sostegno dei candidati a Sindaco, sono stati attribuiti alla lista n. 1 “Uniti per Riesi, Vasta Sindaco”, n. 1.062 voti di lista;alla lista n. 2 “Riesi attiva, Chiantia Sindaco”, n. 3.497 voti di lista;alla lista n. 3 “Movimento 5 stelle”, n. 1.064 voti di lista;e di conseguenza cinque seggi in Consiglio comunale alla lista Movimento 5 Stelle.
Ha anche chiesto l’annullamento dei verbali delle operazioni elettorali delle sezioni nn.14, 15, 12, 5 e 11 del Comune di Riesi nella parte di interesse;chiedendo, conseguentemente, la correzione del risultato elettorale e la proclamazione come consigliere comunale della lista n. 1 Uniti per Riesi.
Espone:
- di avere partecipato all’ultima consultazione elettorale svoltasi nel Comune di Riesi, alla quale partecipavano nella qualità di candidati a Sindaco i signori Salvatore Vasta, cui era collegata la lista n. 1 (“Uniti per Riesi, Vasta Sindaco”);Salvatore Chiantia - poi eletto - cui era collegata la lista n. 2 (“Riesi attiva, Chiantia Sindaco”);Marco Ministeri, cui era collegata la lista n. 3 (“Movimento 5 stelle”);e l’odierno istante era candidato nella lista n. 1;
- che, svoltesi le elezioni, nei giorni 11 e 12 giugno 2018 l’adunanza dei presidenti di sezione assegnava i voti alle tre liste, secondo quanto su riportato, a seguito peraltro di talune correzioni apportate il 13 giugno 2018;conseguentemente, risultava eletto Sindaco il sig. Salvatore Chiantia, con assegnazione di undici seggi alla lista n. 2 collegata;alla lista n. 3 venivano assegnati i restanti cinque seggi, in quanto avente un numero maggiore di voti rispetto alla lista n. 1;il ricorrente, candidato in tale ultima lista, non risultava eletto quale consigliere comunale, come invece sarebbe accaduto se la lista n. 1 fosse risultata la seconda più votata.
Espone, quindi, che l’esito della consultazione è stato inficiato da talune irregolarità verificatesi presso le sezioni n. 14, n. 15, n. 12, n. 11 e n. 5.
Si duole di tale esito deducendo le censure di:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 44 e 49 del D.P.Reg. n.3/60 s.m.i. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 197/1996 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della l. n. 271/1991 e s.m.i., della legge regionale n. 35/97 come modificata ed integrata dalla l.r. n. 6/2011 - Eccesso di potere per violazione della pubblicazione dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica riguardante le istruzioni delle operazioni degli uffici di sezione - Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di favor voti - Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell’erroneità dei presupposti.
Sostiene il ricorrente che nelle su indicate sezioni le operazioni di scrutinio risultano inficiate dalle seguenti irregolarità, come risulta dalle dichiarazioni sostitutive prodotte:
- nella sezione n. 14 sono state annullate tre schede - e quindi non sono stati assegnati tre voti alla lista Uniti per Riesi, nonché due voti di preferenza la candidato L R e uno al candidato R, compresi entrambi nella stessa lista - in quanto risultava contestualmente segnato anche il solo contrassegno della lista Movimento 5 stelle, come risulta dalle dichiarazioni sostitutive prodotte;con relativa violazione dell’art. 38, co. 11, del D.P.Reg. n. 3/1960;
- analogamente, nella sezione n. 15 sono state annullate quattro schede nelle quali, oltre al voto espresso per la lista Uniti per Riesi e per il suo candidato L R, risultava segnato o il simbolo della lista Movimento 5 stelle (2 schede), ovvero il simbolo della lista Riesi attiva (due schede), in violazione dell’art. 38, co. 11, del D.P.Reg. n. 3/1960;
- nella sezione n. 12 e n. 5 sono stati applicati criteri diametralmente opposti in presenza della stessa fattispecie, cioè di una scheda, nella quale sono stati espressi il voto per il Sindaco Chiantia, il voto senza espressione di preferenza, per la lista collegata a tale candidato sindaco, e il voto alla lista Uniti per Riesi, con espressione di voto di preferenza per un candidato della stessa lista;con conseguente assegnazione – più rispettosa del favor voti , nella sezione n. 12, di dieci voti alla lista Riesi Attiva, mentre nella sezione n. 5 sono stati assegnati venticinque voti alla lista Movimento 5 stelle;
II) Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di segretezza e libertà del voto - Violazione e falsa applicazione dell’art. 44 e 49 del D.P. Reg. n. 3/1960 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l.r. n. 35/1997 s.m.i.
Nella sezione n. 11 - come risulta dalla dichiarazione sostitutiva prodotta - sarebbe stato attribuito un voto alla lista Movimento 5 stelle nel quale, per quanto nella scheda, oltre a essere barrato il simbolo, risultava apposta la scritta “alza la testa”;laddove il voto avrebbe dovuto essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 44 del D.P. Reg. n. 3/1960.
Ha, quindi, chiesto, previa fissazione dell’udienza di discussione:
in via istruttoria, disporre la verificazione, in contraddittorio tra le parti, delle schede sopra indicate, ed in particolare, disporre la riapertura dei plichi contenenti: - le schede ritenute valide, le schede nulle e/o annullate e le schede bianche e le schede contestate, erroneamente attribuite, nei termini sopra specificati, presso le sezioni elettorali nn. 14, 15, 12, 5, 11 del Comune di Riesi;- le tabelle di scrutinio delle sezioni elettorali nn. 14, 15, 12, 5, 11 del Comune di Riesi;
nel merito, accogliere il presente ricorso, ove occorra procedendo all’annullamento dei verbali e dei prospetti in epigrafe, espressamente indicati nelle parti precisate, nonché di tutti gli atti e i provvedimenti impugnati;
per l'effetto disporre la correzione del risultato elettorale, attribuendo ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i., alla lista n. 1 Uniti per Riesi, non collegata al sindaco eletto, cinque seggi nel consiglio comunale di Riesi, in ragione del maggior numero di voti conseguiti dalla medesima lista rispetto alla lista n. 3 “Movimento 5 stelle”, cui i predetti seggi sono stati in atto erroneamente assegnati.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Con decreto presidenziale n. 689/2018, depositato il 3 agosto 2018, è stata fissata l’udienza di discussione, designato il relatore e ordinata la notifica del ricorso a tutti i soggetti interessati, nei termini perentori ivi indicati;con conseguente deposito, da parte del ricorrente, di copia del ricorso, con pedissequo decreto presidenziale e relata delle notifiche effettuate;e successivo deposito degli avvisi di ricevimento.
Il Comune di Riesi non si è costituito in giudizio.
Si sono costituiti in giudizio i candidati intimati, eletti consiglieri comunali nella lista Movimento 5 stelle, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per la natura esplorativa delle censure, per difetto di interesse ad agire;nel merito, chiedendone il rigetto in quanto infondato;con replica di parte ricorrente e ulteriori deduzioni dei controinteressati.
All’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2018 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Deve premettersi che il ricorrente offre, quale principio di prova delle presunte illegittimità consumatesi all’interno di cinque sezioni (su quindici), le dichiarazioni sostitutive rese sia da rappresentanti di lista, sia da candidati alla carica di consiglieri comunali.
Secondo il costante orientamento del C.G.A., ribadito con recentissima decisione, tale principio di prova è inammissibile, osservandosi in particolare che “… Le “dichiarazioni spontanee” stragiudiziali (a contenuto asseritamente testimoniale) dei rappresentanti di lista in ordine a fatti avvenuti in loro presenza ma non immediatamente verbalizzati sono, infatti - per loro stessa natura – inaffidabili in quanto agevolmente rilasciabili e/o acquisibili in esito a pressioni d’ordine politico o per effetto di condizionamenti d’ordine psicologico.
Ragione, questa, per la quale esse sono fisiologicamente insuscettibili di assumere valore probatorio.
La giurisprudenza amministrativa di riferimento afferma, al riguardo:
- che “nel giudizio elettorale le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà rese ai sensi del DPR n.445/2000, seppur recanti una descrizione che prima facie può apparire precisa in relazione al vizio denunciato, non meritano alcuna considerazione ai fini del decidere né impongono al giudice procedente di attivarsi in via istruttoria in ossequio al principio dispositivo temperato dal metodo acquisitivo, configurando esse una non consentita forma surrettizia di testimonianza, inidonea a superare la fede privilegiata che assiste i verbali delle operazioni elettorali” (C.G.A., 17.7.2009 n.610;Id., 19.3.2010 n.404;TAR Palermo, II^, 30.3.2010 n.4228;TAR Palermo, I^, 19.10.2006 n.2278;Id., 25.10.2007 n.2300;Id., 17.10.2008 n.1274);
- che “la fondamentale ragione della (…) valutazione di inidoneità dimostrativa delle dichiarazioni sostitutive è che esse costituiscono una forma surrettizia di testimonianza e, soprattutto, uno strumento inammissibilmente diretto a confutare la prova legale formatasi sullo svolgimento delle operazioni elettorali, siccome documentato negli atti ufficiali (quali sono appunto, i verbali) facenti fede fino a querela di falso” (C.G.A., 19.3.2010 n.404;TAR Palermo, Sez. II^, 31.10.2012 n.2177;Id., 26.1.2011 n.150);
1.1.4.2. A ciò deve aggiungersi quanto affermato dalla giurisprudenza (per riferimenti cfr.: TAR Palermo, II^, 31.10.2012 n.2177) in ordine alla necessità - quale condizione per stimolare i poteri istruttori del Giudice strumentali all’accertamento dei fatti postulati dal ricorrente - di far valere già nel corso delle operazioni elettorali (mediante verbalizzazione) le contestazioni relative a presunte irregolarità nell’attribuzione dei voti.
Ciò che però nella fattispecie non è avvenuto, sicchè anche sotto questo profilo le dichiarazioni in questione si appalesano inconducenti, posto che i supposti errori non sono stati “contestati”, dai competenti Rappresentanti di lista, nella immediatezza dei fatti (a mezzo di formali rilievi, regolarmente verbalizzati) …” (cfr. C.G.A., 8 ottobre 2018, n. 553).
Osserva ancora il Collegio che - come anche ampiamente indicato da entrambe le parti costituite - sulla valenza delle dichiarazioni sostitutive l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha, invece, ritenuto necessario distinguere tra “…a) le doglianze con le quali si intenda contestare il contenuto del verbale sezionale, sostenendo che lo stesso non espone i fatti come realmente accaduti, dalle doglianze con le quali, b) fermo quanto emerge dal verbale, il ricorrente lamenti che le determinazioni assunte dal seggio siano il frutto di una errata e perciò illegittima applicazione della normativa che regola le operazioni in questione.