TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-07-03, n. 202413472
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Testo completo
Pubblicato il 03/07/2024
N. 13472/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08804/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8804 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Questore di Roma, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con cui la Questura di Roma ha disposto la revoca del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo datato -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2024 la dott.ssa S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il sig. ha impugnato per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, il decreto di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo (Carta di soggiorno) -OMISSIS-emesso in data -OMISSIS-
Il provvedimento gravato trae fondamento dal ricorrente della condizione ostativa prevista dall'art. 9, commi 4 e 7, del D.L.gs 286/98, così modificato dal decreto legislativo n. 3 dell'8 gennaio 2007, dettata dal fatto che nei confronti dello straniero è emerso un ordine di esecuzione per la carcerazione-OMISSIS- dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma -Ufficio esecuzioni penali con la quale è stato disposto la carcerazione del predetto poiché condannato in via definitiva il -OMISSIS-, alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 609 bis comma I e septies comma 3 n.1 e 2 del c.p. (violenza sessuale e atti sessuali con minore). Al riguardo, il Questore ha “ rilevato che per alcune tipologie di reato il giudizio di pericolosità sociale e di minaccia per l'ordine pubblico è stato presunto già dal legislatore, anche in considerazione della gravità degli stessi sul piano penale; che la commissione di determinate categorie di reati evidenziano un'indole trasgressiva ed una mancata integrazione nel tessuto sociale, tale da indurre a ritenere un'attuale pericolosità sociale ” e ha dunque considerato “ certamente prevalente l'interesse pubblico ad impedire il soggiorno in Italia di soggetti tendenti alla consumazione di condotte illecite ”.
3. Avverso detto decreto questorile il ricorrente ha dedotto quali motivi di illegittimità la violazione ed erronea applicazione dell’art 9 TUIMM; l’omessa motivazione; l’eccesso di potere; il difetto di istruttoria; la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/90.
3.1 Il ricorrente, in particolare, lamenta l’illegittimità dell’operato della Questura, in quanto quest’ultima si sarebbe limitata a prendere atto della sussistenza del citato precedente penale, non tenendo conto dell’effettiva e concreta pericolosità sociale del ricorrente, rispetto alla quale, come richiesto dall’art. 9 d.lgs. n. 286 del 1998, è necessario tenere conto, per non incorrere in un automatismo vietato dal disposto normativo, non solo del reato commesso (peraltro in tempi risalenti), ma anche della durata del soggiorno in Italia, dell’inserimento lavorativo, sociale e familiare (moglie e tre figli minorenni) dallo stesso. Il provvedimento sarebbe altresì illegittimo per mancata comunicazione dell’ avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, con le conseguenti ricadute in termini di esercizio del diritto di difesa.
4. Il ricorrente ha