TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-11-20, n. 202403263
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Testo completo
Pubblicato il 20/11/2024
N. 03263/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00782/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 782 del 2020, proposto da
- P 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti C C e F V ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Bigli n. 19;
contro
- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti P C, A M, A M A, A M P, M L B ed E M F ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell’Avvocatura comunale;
per l’annullamento
- della deliberazione del Consiglio comunale di Milano n. 34 del 14 ottobre 2019, avente ad oggetto “ Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva del nuovo Documento di Piano, della Variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le Attrezzature Religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. ”, pubblicata sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 6 del 5 febbraio 2020, in particolare nella parte in cui all’area di proprietà della ricorrente è stata attribuita la destinazione a “ verde urbano ”;
- di ogni altro atto, preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 5 marzo 2019, di adozione del P.G.T. di Milano, con i relativi allegati;
- e per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere A D V;
Uditi, all’udienza smaltimento del 17 ottobre 2024, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 20 aprile 2020 e depositato il 29 aprile successivo, la società ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Milano n. 34 del 14 ottobre 2019, avente ad oggetto “ Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva del nuovo Documento di Piano, della Variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le Attrezzature Religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. ”, pubblicata sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 6 del 5 febbraio 2020, in particolare nella parte in cui all’area di proprietà della predetta ricorrente è stata attribuita la destinazione a “ verde urbano ”; è stato altresì chiesto il risarcimento del danno.
La società ricorrente è proprietaria, a far tempo dal 2008, di un’area situata nel Comune di Milano, prospiciente la Via Pericle, di superficie pari a 7.290 mq (Foglio 144, mappale 108), la quale è inserita in un vasto quadrante cittadino a destinazione residenziale e funzioni compatibili, già dotato di parcheggi, infrastrutture per la mobilità e aree a verde pubblico attrezzato, ormai completamente urbanizzato e caratterizzato dalla presenza di un tessuto edilizio ad alta densità. Secondo la pianificazione contenuta nel P.R.G. del 1980 l’area risultava classificata in zona omogenea B1 con destinazione funzionale MS - “ Zone per attrezzature connesse alla mobilità ”; il P.G.T. approvato nel 2012 aveva classificato la predetta area in prevalenza come “ ARU - Ambito di Rinnovamento Urbano - pertinenza diretta ” (per 4.930 mq edificabili direttamente per edilizia residenziale, sia pubblica che privata) e, per il resto, come “ pertinenza indiretta ”, tra “ Il sistema del verde urbano ” la “ Accessibilità alle reti di trasporto ” (per 2.360 mq a verde urbano di nuova previsione, tuttavia in grado di generare s.l.p. quale “ pertinenza indiretta ”). In data 5 agosto 2008, sotto il vigore del P.R.G. del 1980, la ricorrente aveva formulato una proposta di Piano urbanistico attuativo, con la quale era stato previsto lo sviluppo edificatorio di circa 6.000 mq di s.l.p. a destinazione residenziale, nonché di 2.327 mq a verde oggetto di cessione e di 2.568 mq per viabilità, anch’essa oggetto di cessione; successivamente alla presentazione di altre due proposte di Piano attuativo, veniva formulata una istanza di approvazione di un Programma integrato di intervento in variante, poi sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. con deliberazione della Giunta comunale n. 572 del 23 marzo 2012. Attraverso tale intervento la ricorrente aveva previsto (i) l’edificazione di un nuovo edificio a torre (altezza massima pari a 56,80 m), ospitante funzioni residenziali, una quota delle quali in regime convenzionato agevolato, e compatibili, per una s.l.p. complessiva di 6.006 mq, (ii) la cessione di una porzione dell’area (pari a circa 2.568 mq), qualificata come “ pertinenza indiretta ” dal P.G.T. adottato e destinata a urbanizzazione primaria (ex sedime strada interquartiere Nord), (iii) la cessione di un’ulteriore porzione d’area (pari a circa 2.327 mq) per urbanizzazioni secondarie (nuovo giardino pubblico) e la monetizzazione della restante quota di standard dovuto (3.679 mq) e (iv) l’asservimento di un’area di circa 640 mq per parcheggi ad uso pubblico. In data 14 agosto 2012, l’Autorità competente decretava l’assoggettamento a V.A.S. della predetta proposta pianificatoria che, tuttavia, non veniva attuata, poiché la proprietà optava per una diversa procedura abilitativa edilizia, ossia presentava, in data 5 luglio 2013, una domanda di Permesso di costruire convenzionato prevedendo la realizzazione di 4.930 mq di s.l.p. residenziale, di cui 2.552 mq di edilizia libera e 2.378 mq di edilizia residenziale sociale; con riguardo a tale ipotesi progettuale, con parere datato 12 giugno 2015, il Settore Pianificazione Generale del Comune di Milano dava atto dell’insussistenza di vincoli ostativi alla edificazione. Contestualmente si procedeva al recupero ambientale dell’area, autorizzato dal Comune con atto del 29 settembre 2014, e rispetto al quale, in data 4 marzo 2016, la Città Metropolitana di Milano rilasciava conforme certificazione di intervenuta bonifica e di collaudo delle opere eseguite. Avendo avviato nel 2016 il procedimento per l’introduzione di un nuovo P.G.T., con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 5 marzo 2019, l’Amministrazione resistente adottava i nuovi atti del P.G.T. (ossia il nuovo Documento di Piano e le varianti del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi). Nel Piano adottato l’intera area di proprietà della ricorrente veniva destinata a “ verde urbano ”, con l’attribuzione di una ridotta capacità edificatoria comunque non sviluppabile nella stessa (“ pertinenza indiretta ”). La ricorrente attraverso le osservazioni contestava la previsione pianificatoria attribuita alla propria area, ritenendo non corretta né la qualificazione a “ verde urbano ”, né la soppressione della previsione viabilistica contenuta nel previgente P.G.T. del 2012, trattandosi di un ambito a vocazione edificatoria collocato in un contesto completamente urbanizzato e chiedendo la conferma dello stesso tra gli “ ARU - Ambiti di rinnovamento urbano ”, in modo da conservare la preesistente destinazione edificatoria diretta. Con la deliberazione consiliare n. 34 del 14 ottobre 2019, il Comune ha approvato il nuovo Piano di governo del territorio (P.G.T.), unitamente alle controdeduzioni alle osservazioni, accogliendo il rilievo della ricorrente in ordine alla soppressione della previsione viabilistica (ripristinandola) e confermando invece la qualificazione dell’area come “ verde urbano ” - “ pertinenza indiretta ”: quindi l’ambito è stato definitivamente classificato, per la maggior parte, a “ Verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette) ”, “ finalizzato all’integrazione della rete ecologica di livello comunale e di livello metropolitano ”, e, in ridotta porzione, a “ Infrastrutture viarie di previsione ”.
Assumendo l’illegittimità della predetta disciplina pianificatoria, la società ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10, 13, 19, 88 e 90 della legge regionale n. 12 del 2005, in relazione agli artt. 1 e ss. della legge regionale n. 31 del 2014, per violazione del diritto di proprietà ex art. 42 Cost. e del principio di affidamento del privato, per eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, per sviamento, per irrazionalità, per illogicità e per ingiustizia manifesta.
Ulteriormente sono stati dedotti la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 della legge regionale n. 12 del 2005, in relazione agli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241 del 1990 e all’art. 10-bis, comma 5, della legge regionale n. 12 del 2005, l’eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, lo sviamento, l’irrazionalità, l’illogicità e l’ingiustizia manifesta, sotto altro profilo.
Infine, sono stati dedotti la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 8, 9, 10 e 13 della legge regionale n. 12 del 2005, la violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e buona amministrazione della P.A., l’eccesso di potere per genericità e indeterminatezza degli atti gravati, la perplessità, l’illogicità e l’irragionevolezza manifesta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito del ricorso, i difensori delle parti hanno depositato memorie e