TAR Firenze, sez. III, sentenza breve 2022-07-07, n. 202200891

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza breve 2022-07-07, n. 202200891
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202200891
Data del deposito : 7 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/07/2022

N. 00891/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00716/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2022, proposto da
D S, D D, rappresentati e difesi dall'avvocato D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso in Firenze, via Masaccio 175;

contro

Unica - Società Cooperativa di Abitazione in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Firenze, via de' Pucci 4;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del verbale di aggiudicazione dell'asta del 24.05.2022 per il bene immobile posto in Calenzano, Piazza Fabrizio De André n. 12 – redatto dal Notaio Dott. Massimo Palazzo, repertorio n.76263 e n. 19046 di raccolta – con cui il commissario liquidatore ha escluso gli odierni ricorrenti dalla partecipazione alla gara al rialzo sul prezzo di offerta più alto;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Unica - Società Cooperativa di Abitazione in liquidazione coatta amministrativa e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 il dott. P G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. Nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa di abitazione Unica, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la vendita all’asta dell’unità immobiliare abitativa posta al terzo piano dello stabile sito in Calenzano, alla piazza Fabrizio De André n. 12.

Il prezzo base era fissato in euro 134.400,00, ridotto ad euro 120.000,00 per le offerte residuali.

I ricorrenti in epigrafe espongono di aver partecipato all’asta presentando, il 17 maggio 2022, la propria offerta di 120.000,00 euro, accompagnata dal deposito cauzionale e dall’acconto del 5% del prezzo offerto.

Le offerte presentate sono state complessivamente sei, delle quali tre di importo pari o superiore al prezzo base e le altre, inclusa quella dei ricorrenti, pari o superiori all’importo minimo previsto per le offerte residuali.

Con atto del 24 maggio 2022, il notaio incaricato della vendita – dopo aver ammesso a gareggiare sull’offerta più alta i soli titolari di offerte pari o superiori alla base d’asta, escludendo i titolari di offerte residuali – ha aggiudicato la proprietà dell’immobile a certa signora A I, per il prezzo di 170.500,00 euro.

1.1. L’aggiudicazione è impugnata dai ricorrenti, i quali si dolgono di non essere stati ammessi a presentare rilanci.

In particolare, con l’unico motivo di gravame, essi deducono la violazione dell’art. 573 co. 1 c.p.c., sostenendo che la norma imporrebbe di ammettere alla gara sull’offerta più alta tutti gli offerenti, senza possibilità di escludere le offerte residuali. La tesi sarebbe avvalorata dal contenuto del provvedimento ministeriale di autorizzazione alla vendita, in forza del quale tutte le offerte valide – indipendentemente dall’importo – avrebbero dovuto essere ammesse al rilancio.

Oltretutto, il professionista incaricato avrebbe anche pregiudicato la facoltà dei ricorrenti di presentare un’offerta migliorativa ai sensi dell’art. 584 c.p.c., negando loro la copia del verbale di aggiudicazione. A risultarne danneggiata sarebbe anche la procedura, privata di un’offerta che sarebbe stata ben superiore al prezzo finale di aggiudicazione.

1.2. Resistono all’impugnativa il Ministero dello Sviluppo Economico e la cooperativa Unica in l.c.a..

Quest’ultima eccepisce, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che la procedura di vendita in questione avrebbe una connotazione esclusivamente privatistica, nonché per mancata notificazione ad almeno un controinteressato.

1.3. Sulla domanda cautelare formulata con il ricorso introduttivo, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella camera di consiglio del 21 giugno 2022, previo avvertimento alle parti circa la possibilità di una definizione nel merito ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

2. Il ricorso è manifestamente inammissibile e la controversia, pertanto, può essere definita con sentenza in forma semplificata.

Ai sensi dell’art. 210 l. fall., nella procedura di liquidazione coatta amministrativa il commissario liquidatore dispone di tutti i poteri necessari per la liquidazione dell’attivo, salve le limitazioni stabilite dall’autorità che vigila sulla liquidazione e il necessario assenso, da parte dell’autorità predetta, qualora si tratti della vendita di beni immobili o di beni mobili in blocco.

La fase della liquidazione ha la finalità di dismettere i beni dell’impresa insolvente per distribuirne il ricavato ai creditori. La circostanza che essa sia preceduta da una fase procedimentalizzata, nella quale interviene un’autorità amministrativa e le situazioni soggettive dei creditori medesimi possono assumere la consistenza dell’interesse legittimo, non toglie che la liquidazione riguardi beni appartenenti a un’impresa privata e che i contratti di alienazione dei beni siano negozi di diritto privato non assoggettati alla disciplina dell’evidenza pubblica, e stipulati dal commissario per conto dell’impresa.

Tali principi, enunciati dalla Corte di Cassazione con riferimento alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria (cfr. Cass. civ., SS.UU., 29 maggio 2017, n. 13451;
id., 24 novembre 2015, n. 23849), sono agevolmente estensibili alla liquidazione coatta amministrativa, e in questo senso si è già pronunciata anche la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2018, n. 1594;
T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 9 luglio 2018, n. 7634) con indirizzo dal quale non vi sono ragioni per discostarsi.

Se, dunque, l’alienazione dei beni – ancorché procedimentalizzata in funzione del migliore realizzo (cfr. Cass. SS.UU. n. 23849/2015, cit.) – non implica la spendita di poteri autoritativi da parte del commissario, correlativamente da essa scaturiscono in capo ai soggetti che vi sono coinvolti situazioni soggettive di matrice privatistica, ed a tale stregua deve essere qualificata l’offerta di acquisto, che costituisce una tipica manifestazione di consenso negoziale ovvero, secondo altra impostazione dogmatica, atto prenegoziale in risposta all’avviso di vendita. Può discutersi se questo, a sua volta, integri un’offerta al pubblico o un invito a offrire, e se, di conseguenza, l’offerta valga quale accettazione o quale offerta contrattuale: che si preferisca l’una o l’altra qualificazione della fattispecie, resta comunque fermo che ogni questione afferente alla validità ed efficacia delle offerte, nonché alla legittimazione degli offerenti e, come nella specie, all’ammissione degli stessi alla presentazione di offerte in aumento, involge il confronto tra posizioni paritetiche di diritto comune.

La controversia appartiene di conseguenza alla giurisdizione del giudice ordinario, tanto più che nessuna censura è rivolta dai ricorrenti nei confronti del provvedimento autorizzativo della vendita.

È appena il caso di aggiungere che, anche a voler ipotizzare la giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso sarebbe ugualmente inammissibile per mancata notificazione all’aggiudicataria, alla quale non potrebbe evidentemente negarsi il ruolo di controinteressata. L’integrazione del contraddittorio, invocata dalla difesa dei ricorrenti, è infatti ammissibile solo nei confronti degli eventuali controinteressati ulteriori, a condizione che in origine il ricorso sia stato proposto validamente “ad almeno uno dei controinteressati” (art. 41 co. 2 c.p.a.).

2.1. In forza delle considerazioni esposte, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

2.2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore della cooperativa Unica, mentre possono essere compensate nei rapporti fra i ricorrenti e il Ministero della Sviluppo Economico, che ha svolto difese solo formali (non può tenersi conto dei documenti depositati dopo che la causa è stata trattenuta in decisione).

Il collegio non ritiene, di contro, che la condotta processuale dei ricorrenti integri un abuso del processo sanzionabile a norma dell’art. 26 co. 1, secondo periodo, c.p.a..

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