TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 2015-07-08, n. 201509216
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Testo completo
N. 09216/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05653/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5653 del 2015, proposto da:
Società D.A. 2012 a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. L R P, con domicilio eletto presso L R P in Roma, viale Vasco De Gama, 58;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. A R, con domicilio eletto in Roma, Via Tempio di Giove, 21 presso l’Avvocatura comunale;
per l'annullamento
- della d.d. rep. CA/1281/2015 del 24.04.2015 avente ad oggetto la chiusura ex ordinanza sindacale n. 258/12 e ss.mm.ii. della attività di somministrazione di alimenti e bevande e ordine di immediato ripristino dello stato dei luoghi per il locale sito in viale Manzoni n. 73-79;
- della delibera sindacale n. 258 del 27.11.2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento, unitamente alla ordinanza sindacale n. 258 del 27.11.2012, della determina dirigenziale n. prot. CA/1281/2015 del 24.04.2015 con cui il dirigente di Roma Capitale ha ordinato la rimozione dell'occupazione di suolo pubblico e la chiusura dell’esercizio commerciale sito in viale Manzoni n. 73-79, per un periodo pari a 5 giorni, e comunque fino al completo ripristino dello stato dei luoghi.
Il provvedimento è stato adottato sul presupposto che la ricorrente occupava, alla data del 12 dicembre 2014, il suolo antistante il proprio locale con tavoli, sedie, n. tre cavalletti portamenù, n. 2 espositori frigorifero, un tappeto verde, per complessivi 28,80 mq, “senza essere in possesso della prescritta concessione di occupazione di suolo pubblico”.
Il ricorso è articolato in varie doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere che si possono così compendiare: violazione degli artt. 2 e 21 quinques della legge n. 241/90, eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’atto e sviamento di potere.
L’amministrazione intimata si è costituita ed ha depositato documenti.
All’odierna camera di consiglio la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, previo avviso di rito alle parti presenti in camera di consiglio, è stata trattenuta in decisione per essere decisa nel merito con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è infondato e pertanto esso deve essere respinto.
Va preliminarmente rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione degli artt. 3 e 21 quinques della l. 241 del 1990, deve essere dichiarato inammissibile in quanto generico e non direttamente riconducibile alla fattispecie in esame in quanto esso fa riferimento alle motivazioni di una non meglio specificata “revoca all’autorizzazione all’apertura e al funzionamento della struttura socio-assistenziale in questione” (Cfr. pag. 4-5 del ricorso), chiaramente non riferibile al contenzioso in esame avente ad oggetto il diverso provvedimento di rimozione dell’occupazione abusiva di suolo pubblico e la chiusura dell’esercizio commerciale per giorni cinque.
Le ulteriori censure