TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-12-11, n. 202303708

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-12-11, n. 202303708
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303708
Data del deposito : 11 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2023

N. 03708/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00108/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 108 del 2023, proposto da
V L, rappresentata e difesa dagli avvocati P C e M I L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Universita' degli Studi Messina, in persona del Rettore legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

C I, rappresentato e difeso dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

A V, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto rettorale del 20 dicembre 2022 di approvazione degli atti della procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato per SC 08/A1 – SSD ICAR/01 (Idraulica) presso il Dipartimento di Ingegneria, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) legge n. 240/2010 assegnato al dott. C I;

- di tutti gli atti e verbali del procedimento di valutazione, ivi compresi i verbali n. 1, n. 2, n. 3, n. 3bis, n. 4 ed i relativi allegati;

- ove occorra del bando del 22.4.2022, con il quale sono state indette le procedure selettive di valutazione comparativa per la stipula di n. 25 contratti di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

- del D.R. n. 1077 del 20.05.2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale - n. 40 del 20/06/2022;

- del decreto rettorale del 26.8.2022 di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura in questione SC 08/A1 – SSD ICAR/01 (Idraulica);

- della nota rettorale del 7 dicembre 2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Dott. C I e dell’Universita' degli Studi Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’Università degli Studi di Messina ha indetto con bando di aprile 2022 la procedura selettiva per un contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato per SC 08/A1 –SSD ICAR/01 (Idraulica), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010. A seguito della procedura comparativa svolta dalla Commissione Giudicatrice nominata con provvedimento rettorale del 20 agosto 2022, la procedura si concludeva a beneficio del dott. Ing. C I come da decreto rettorale di approvazione dei relativi atti del 22 dicembre 2022.

La Dott.ssa V L, che aveva preso parte alla suddetta procedura comparativa, impugnava l’atto menzionato da ultimo – in uno con quelli ulteriormente indicati in epigrafe – con un ricorso notificato il 18/01/2023 presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina – piuttosto che presso la sede dell’Ateneo peloritano.

Si costituivano in giudizio tanto l’Università di Messina, quanto il controinteressato dott. Ing. C I.

La domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe veniva rigettata, per assenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, con ordinanza n. 101/2023.

Le parti scambiavano fra loro ulteriori atti defensionali, al cui interno figuravano delle proposte eccezioni di nullità della notifica del ricorso e di inammissibilità per vizi relativi alla (in tesi mancata specifica) indicazione degli atti impugnati.

In data 7 dicembre si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe.

I - Preliminarmente il Collegio deve scrutinare la eccezione d’inammissibilità del ricorso per nullità e/o inesistenza della sua notifica.

In punto di fatto risulta incontroverso fra le parti che la notifica del ricorso è avvenuta presso la sede Dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, piuttosto che presso l’Università di Messina. Diverse sono però le conseguenze che le diverse parti processuali traggono da tale fatto. Secondo il controinteressato “ la notifica effettuata presso l’Avvocatura dello Stato anziché presso l’Università non è solamente nulla, ma insistente, in quanto manca un collegamento fra il destinatario dell’atto e il luogo in cui la notifica è effettuata ” (con richiamo, a supporto di quell’opinione, alla sentenza n. 3381/2019 del Consiglio di Stato). A ciò la ricorrente replica richiamandosi al precedente costituito dalla sentenza n. 10111 del 17 novembre 2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, il cui seguente passo si riporta subito appresso: “ la Corte di Cassazione … (ha) valutato l’esistenza, comunque, di un collegamento tra l’Ente e la difesa erariale nei casi in cui l’Avvocatura dello Stato abbia il patrocinio facoltativo, affermando, infatti, che in tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72, di avvalersi del patrocinio della difesa erariale (Cass. Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22641 richiamata in Cass. civ. sez. Trib. 22 giugno 2021 n.17700). Il Collegio, anche in ossequio al principio della salvezza degli atti processuali, ritiene di condividere l’orientamento da ultimo richiamato, in ragione dell’impossibilità di escludere qualsivoglia collegamento tra l’Ente e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato che ne abbia il patrocinio facoltativo. Se, infatti, l’art.11 co.3 R.D. 1611/1933 sancisce la regola della nullità nei casi in cui la notifica pervenga all’Ente e non all’Avvocatura dello Stato che ne abbia il patrocinio obbligatorio, non può escludersi la medesima conclusione allorché nei casi di patrocinio facoltativo si provveda erroneamente alla notifica del ricorso all’Avvocatura dello Stato anziché presso la sede legale dell’Ente, tenuto conto che quest’ultimo può decidere di non avvalersi della difesa erariale soltanto con l’adozione di un’espressa e motivata delibera, in assenza della quale sarà rappresentato e difeso in giudizio proprio dall’Avvocatura dello Stato ”.

Il Collegio, fra le due diverse esegesi, ritiene preferibile la seconda. Di conseguenza, posto che è comunque avvenuta la costituzione in giudizio del controinteressato e dell’Amministrazione intimata, e che, a norma del terzo comma dell’art. 44 c.p.a., “ la costituzione degli intimati sana la nullita' della notificazione del ricorso ” – senza più alcuna salvezza dei “ diritti acquisiti anteriormente alla comparizione ”, dopo l’intervento su tale norma della Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno 2018, n. 132;
rendendo pertanto irrilevante la data della avvenuta costituzione in giudizio di quelli rispetto al termine decadenziale di cui al combinato disposto degli artt. 29 e 42 c.p.a. -, il Collegio esclude la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità e/o inesistenza della sua notifica.

II – La formulata eccezione di inammissibilità per vizi relativi alla (in tesi mancata specifica) indicazione degli atti impugnati è relativa esclusivamente alla omissione del numero di protocollo del decreto rettorale del 22 dicembre 2022. Ma tale atto rimane invece, a giudizio del Collegio, sufficientemente individuabile con riguardo alla sua data ed al suo specifico oggetto, rappresentato dalla “ approvazione degli atti della procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato per SC 08/A1 – SSD ICAR/01 (Idraulica) presso il Dipartimento di Ingegneria, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) legge n. 240/2010 ”. Con reiezione, pertanto, anche della presente eccezione in rito.

III – Prima di passare ad esaminare le ulteriori censure di cui al primo motivo di ricorso, il Collegio, stante il carattere pregiudiziale di quella relativa alla regolare costituzione della Commissione d’esame, procede preliminarmente al suo vaglio.

La ricorrente afferma di avere riscontrato vizi relativi “ all’intero procedimento di valutazione, ivi compresa la mancata segnalazione (rectius verbalizzazione) da parte della commissaria prof.ssa F delle ripetute occasioni di collaborazione con il dott. I ”. Ma alla genericità di una tale affermazione non hanno posto rimedio neppure i successivi scritti defensionali della ricorrente: dato che persino all’interno della memoria di replica essa tornava a lamentare “ la mancata segnalazione (rectius verbalizzazione) da parte della commissaria Prof.ssa F delle ripetute occasioni di collaborazione con il Dott. I ”, senza mai specificare quali esse fossero state. Considerato quindi che:

a) come da prevalente e condivisa giurisprudenza, “ nei concorsi universitari, l'esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituisce ipotesi ricorrente nel mondo accademico, non tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari, visto che nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati " (Cons. Stato, sez. VI, n. 3206 del 2017);

b) “ secondo un diffuso indirizzo giurisprudenziale, non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile un obbligo di astensione del componente di detta commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l'imparzialità del giudizio ”(CGARS, sentenza 15 maggio 2023, n. 329);

la totale omissione di informazioni specifiche circa quali sarebbero state le “ ripetute occasioni di collaborazione con il Dott. I ” della “ commissaria Prof.ssa F ”, impedisce senz’altro di prefigurare nel caso di specie la “ presenza di una comunanza di interessi anche economici (fra i predetti due soggetti), di intensità tale da porre in dubbio l'imparzialità del giudizio ” della “ commissaria Prof.ssa F”. Restando soltanto il dubbio se, per l’estrema genericità della censura proposta, il presente ricorso non avrebbe potuto esser stato dichiarato più in radice inammissibile in parte qua , piuttosto che giudicato infondato (come invece lo viene in concreto).

IV - Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato vizi di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost., nonché di eccesso di potere per difetto d’istruttoria, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Secondo la ricorrente “ dall’esame dei verbali di valutazione nei quali sono riportati i singoli punteggi attribuiti per ogni voce dei titoli non è dato in alcun modo comprendere come si sia giunti ai punti assegnati ai candidati. La commissione non ha indicato dei subcriteri o comunque una modalità di conteggio e specifica valutazione delle attività didattiche;
quindi, tutto è rimesso all’arbitrio della stessa, né dal giudizio collegiale complessivo della commissione (in tutto poche righe) è possibile in qualche modo desumere come si sia giunti ai punteggi specifici (anche con decimali!!) assegnati. Né vi è modo quindi di comprendere l’iter logico seguito per l’attribuzione dei singoli punteggi
”.

Evidentemente la ricorrente presuppone un modello di motivazione dei punteggi attribuiti necessariamente specificato per gradi successivi, con un progressivo “inaridimento” del potere di libero apprezzamento della Commissione d’esame, sino a rendere l’attività della stessa meramente vincolata, anzicchè caratterizzata da ampi spazi di discrezionalità tecnica.

Ma quell’opinare – che pure è ispirato ad una meritoria aspirazione a veder rispettato in sommo grado il principio di imparzialità dell’azione amministrativa – non corrisponde alla realtà dei fatti.

Nel caso di specie la Commissione d’esame, nella seduta del 2 settembre 2022, ha proceduto a “ predeterminare i criteri di massima per la valutazione comparativa dei titoli, dei curricula e della produzione scientifica dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i parametri riconosciuti anche in ambito internazionale ed individuati con D.M. 25 maggio 2011 n. 243, di seguito elencati:

Valutazione dei titoli e del curriculum - art. 2 D.M. n. 243/2011

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero;

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;

d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;

e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;

f) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;

g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

i) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Valutazione della produzione scientifica - art. 3 D.M. n. 243/2011

Verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni sopra citate. La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione delle pubblicazioni sopra indicate sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo, definito esclusivamente tramite indicazione del settore scientifico disciplinare Icar/01- Idraulica, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione ”.

Ma tanto per la valutazione della produzione scientifica che dei titoli, essa avviene, in base al D.M. n. 243/2011, “ facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ”. In base al D.R. n. 1077/2022 è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva quest’oggi all’esame del Collegio - di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 (uno) contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge del 30 dicembre 2010 n. 240, SC 08/A1 – SSD ICAR/01 (Idraulica) presso il Dipartimento di Ingegneria. Di conseguenza il fatto che tanto l’attività didattica quanto la produzione scientifica dei partecipanti alla procedura dovessero essere prese in considerazione attraverso la “lente” del SSD ICAR/01 (Idraulica), piuttosto attraverso quella del SSD ICAR/02 (Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia), era, da un lato, perfettamente conforme alla normativa vigente, e dall’altro, creando un “ponte” fra la astratta griglia dei criteri di valutazione stabiliti preliminarmente dalla Commissione d’esame e le concrete valutazioni di quest’ultima, tale da scongiurare il rischio che tutto fosse “ rimesso all’arbitrio della stessa ” così come da tesi attorea.

Il Collegio premette che non intende trincerarsi aprioristicamente dietro lo schermo di valutazioni espressione di discrezionalità tecnica estranee al proprio sindacato, ma che intende verificare concretamente se per esso rimangano concretamente spazi in quanto “ nell'ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a (lla fattispecie fortemente finitima alla presente di) concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598).

Principiando dall’errore imputato dalla ricorrente alla Commissione d’esame quanto all’attività didattica in Italia e/o all’estero, secondo la prima “ da una comparazione tra il candidato I e la candidata L si può certamente evincere che il numero di CFU erogati per il dottorato di ricerca risulta lo stesso, ma per il totale di CFU erogati nei corsi di Laurea la candidata L arriva a un totale di 18 CFU, mentre il candidato I a un totale di 6 CFU.È palese, tra l’altro, che il dott. I indica solo una titolarità di docenza, per un solo anno accademico, peraltro l’anno accademico in corso, mentre la dott.ssa L già a decorrere dal 2019 è titolare di diversi corsi ”.

Il problema, però, è che la ricorrente “dimentica” che la (maggior) quantità della propria attività didattica si riferisce non al SSD per il quale era stata avviata la procedura il cui esito ella oggi contesta - ovvero al SSD

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