TAR Roma, sez. I, sentenza 2009-12-29, n. 200913801

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2009-12-29, n. 200913801
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200913801
Data del deposito : 29 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09416/2004 REG.RIC.

N. 13801/2009 REG.SEN.

N. 09416/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 9416 del 2004, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso M C in Roma, via Bassano del Grappa, 24;



contro

Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

a) del decreto del Ministro di Grazia e Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria – n. -OMISSIS-, del quale il ricorrente ha avuto conoscenza il giorno 11 giugno 2004, con il quale il Ministero all’esito dell’istruttoria disposta sulla domanda presentata dal -OMISSIS- ha riconosciuto il diritto del -OMISSIS- all’equo indennizzo solo nella 4^ ctg., nella misura massima, per l’infermità “esiti di intervento chirurgico di s-OMISSIS-”, escludendo l’altra richiesta relativa all’ulteriore riconoscimento dell’equo indennizzo anche per l’altra infermità “-OMISSIS-”, non essendo stata riconosciuta la causa di servizio, nonché del parere conforme reso dal Consiglio Superiore della Magistratura in data -OMISSIS-, nonché dei pareri espressi dal Comitato di Verifica delle cause di servizio adottato nell’adunanza n. -OMISSIS- e dalla III Commissione Medica Ospedaliera, presso il Centro Militare di Medicina Legale di Roma in data 18 febbraio 2002, come da verbale -OMISSIS-nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente non noto al ricorrente; b) nonché, per quanto possa occorrere del decreto dello stesso Ministero n. -OMISSIS- con il quale è stato corrisposto l’equo indennizzo, in relazione all’infermità riconosciuta, senza corresponsione degli interessi.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 25 novembre 2009 la d.ssa S M;

Uditi altresì gli avv.ti delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

1. Il -OMISSIS- magistrato di cassazione, domanda l’annullamento del provvedimento con cui l’infermità “d-OMISSIS-, non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio in quanto, a dire del Comitato di verifica per l’ascrivibilità a causa di servizio, l’origine di tale affezione, “secondo gli orientamenti attuali della dottrina medico – legale deve individuarsi in fattori di ordine costituzionale”.

Deduce:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. 1) della l. n. 261 del 1991. Eccesso di potere per omesso esame della situazione e difetto assoluto di motivazione.

Il Ministero e il Consiglio Superiore della Magistratura hanno, del tutto acriticamente, recepito il parere del Comitato.

La valutazione medico – legale di quest’ultimo (il quale, deve ritenersi, ha omesso di esaminare l’attività svolta dal ricorrente negli ultimi quindici anni), non trova però alcun riscontro negli attuali orientamenti scientifici.

In punto di fatto, le relazioni esibite attestano che il -OMISSIS- unitamente allo stress psicologico e allo sforzo fisico mentale connesso all’attività magistratuale, ha subito uno stress fisico, legato alla necessità di mantenere per molte ore posture coatte, al fine di poter effettuare consultazioni al computer, esaminare documenti, redigere relazioni.

Non trova, pertanto, giustificazione logico – giuridica l’esclusione, anche sotto il profilo dell’efficacia concausale, del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia discale, tenuto conto del referto radiologico e di quello neurologico.

2) Violazione e falsa applicazione del d.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3, del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, del 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, del d.P.R. n. 461/2001.

Il Ministro, recependo il

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