TAR Brescia, sez. I, sentenza 2018-10-18, n. 201800990

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2018-10-18, n. 201800990
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201800990
Data del deposito : 18 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2018

N. 00990/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02314/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 2314 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. M B, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC indicato nell’atto introduttivo e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto legale, in Brescia, alla via Romanino n. 1

contro

la Questura di Brescia, in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliata, in Brescia, alla via Santa Caterina n. 6

per l'annullamento

del decreto del Questore di Brescia Cat. A.12/2015/Immig/

II

Sez/gd/14BS004804 del 13 aprile 2015, con il quale è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il rilascio del richiesto titolo di soggiorno veniva negato in quanto “l’interessato, con le sue condotte illecite, ha dimostrato inclinazione delinquenziale e l’adesione ad uno stile di vita antigiuridico e pericolo socialmente e indifferente nelle regole di convivenza civile e pertanto non sussistono i presupposti giuridici per procedere al rinnovo del permesso di soggiorno né al rilascio di qualsivoglia titolo di soggiorno stante la natura ostativa del reato commesso”.

Queste le censure articolate con il presente mezzo di tutela:

1) Violazione di legge (artt. 27, comma 2 e 10 della Costituzione;
6, comma 2, C.E.D.U.).

A carico del ricorrente risultano solo denunce, non essendosi mai formato un giudicato che ne abbia sancito la responsabilità penale.

2) Eccesso di potere

La procedente Amministrazione avrebbe omesso di valutare gli elementi favorevoli al ricorrente al fine del rinnovo del titolo di soggiorno (sussistenza di alloggio, inserimento lavorativo e sociale, situazione familiare).

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questa Sezione respinta con ordinanza n. 227 del 21 marzo 2016.

Ciò premesso, il ricorso all’esame si rivela inaccoglibile.

Va, innanzi tutto, osservato come la gravata determinazione sia stata adottata sulla base degli artt. 4, comma 3 e 9, comma 4, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, in quanto nei confronti del ricorrente sono state presentate tre denunce-querele per fatti gravi, e precisamente:

- violenza sessuale e minacce (19 marzo 2012);

- violenza sessuale, lesioni personali, atti persecutori, estorsione (13 marzo 2014);

- minacce e atti persecutori (17 marzo 2014).

La querela del 2012 risulta essere stata rimessa;
e per nessuno dei procedimenti penali consta in atti la pronunzia di sentenza.

Nel rilevare come il ricorrente svolga attività lavorativa regolare con contratto a tempo indeterminato (v.

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