TAR Roma, sez. 2T, decreto cautelare 2017-11-29, n. 201706394

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, decreto cautelare 2017-11-29, n. 201706394
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201706394
Data del deposito : 29 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2017

N. 11719/2017 REG.RIC.

N. 06394/2017 REG.PROV.CAU.

N. 11719/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11719 del 2017, proposto da: V B, rappresentato e difeso dall'avvocato S R, con domicilio eletto presso lo studio Venerando Monello in Roma, via del Pozzetto 122;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DEL

PROVVEDIMENTO DEL

26/09/2017 CON IL QUALE LA PRIMA SOTTOCOMMISSIONE GIUDICATRICE, DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'

AMMISSIONE DI

461

ALLIEVI MARESCIALLI AL

89° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA PER L'

ANNO ACCADEMICO

2017/2018 HA DICHIARATO IN SEDE DI PROVE ORALI NON IDONEA LA RICORRENTE;


Visto il ricorso in epigrafe, l’ivi acclusa istanza di misure cautelari monocratiche ex art.56 C.p.a e tenuto conto che il ricorso di cui trattasi:

- risulta spedito per la notificazione, tramite U.G. ed a mezzo del servizio postale, in data 17.11.2017, depositato in via informatica in data 27.11.2017 e in data 28.11.2017 è stato “esportato” a questo Giudice per gli adempimenti di competenza;

- non risulta corredato né dell’avviso di ricevimento attestante il perfezionamento, almeno nei confronti della Parte Pubblica intimata, della notificazione predetta né risulta corredato della copia cartacea d’obbligo prescritta dall’art.7 comma 4 del d.l. n.168 del 2016 e la cui produzione si rivela – come anche statuito dal Giudice di appello (ved. sul punto, ex plurimis, l’ord. n. 880 del 2017 del Cons. Stato) – necessaria al fine di consentire la fissazione dell’udienza camerale deputata alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare ex art.55 C.p.a. parimenti azionata;

- è volto all’impugnativa, fra l’altro, del provvedimento (notificato il 26.9.2017) col quale l’apposita Sottocommissione giudicatrice, del Concorso per Titoli ed Esami per l’ammissione di 461 Allievi marescialli all’89° Corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno Accademico 2017 — 2018, in sede di prove orali ha dichiarato non idonea la ricorrente;

Considerato in ogni caso e pur se all’esito di una valutazione sommaria compatibile con la presente articolazione della fase cautelare del giudizio:

- che non risultando perfezionato il contraddittorio almeno nei confronti della Parte Pubblica intimata, l’istanza ex art.56 C.p.a. deve ritenersi improcedibile;

- che il notevole intervallo di tempo intercorso tra la notificazione del provvedimento avversato (26.9.2017) e l’avvio della procedura di notificazione del gravame (17.11.2017) nonchè il successivo deposito (27.11.2017), sono chiari indici marcatamente incompatibili con i requisiti dell’estrema urgenza, gravità ed irreparabilità prescritti dall’art.56 C.p.a. ai fini della positiva delibazione dell’istanza cautelare monocratica di cui trattasi;

- che, come riscontrabile dal sito istituzionale della GdF, il concorso sostenuto dalla ricorrente è stato definito con pubblicazione della relativa graduatoria in data 16.11.2017: atto quest’ultimo non gravato dalla ricorrente con accessiva inammissibilità, allo stato, dello stesso ricorso introduttivo cui l’istanza ex art.56 C.p.a. è stata acclusa;

- che, da ultimo ed a prescindere dai profili in rito già evidenziati, il corso di formazione previsto per i vincitori del concorso ( la cui ammissione con riserva costituisce l’oggetto dell’azionata istanza monocratica) avrà inizio nella data stabilita dal Comando Generale della GdF (ex art.21 del bando): data che l’interessata non si è peritata di specificare in gravame esentandosi (anche in ordine a tale profilo) dal fornire prova alcuna che, nel torno di tempo che precede la trattazione collegiale dell’istanza ex art.55 C.p.a. parimenti azionata, essa subirebbe un danno di portata tale da giustificare la misura interinale invocata;

Considerato, conclusivamente, che l’istanza in parola si rivela, per le ragioni sopra declinate, improcedibile e in ogni caso non appare – nel torno di tempo che ne precede la trattazione collegiale - qualificata dai tratti dell’estrema urgenza, gravità ed irreparabilità prescritti ai fini della positiva valutazione;


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