TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2021-03-29, n. 202103784

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2021-03-29, n. 202103784
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202103784
Data del deposito : 29 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2021

N. 03784/2021 REG.PROV.COLL.

N. 07192/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7192 del 2020, proposto da Hotel Fogliano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Cardarelli in Roma, via G. P. Da Palestrina 47;

contro

Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna 27;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Delegato Emergenza Eventi Calamitosi Regione Lazio 29 e 30 Ottobre 2018, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Oasi di Kufra - Gestioni Alberghiere S.r.l., Francesco Corpolongo non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

- della nota prot. n. 140024 datata 27/11/2019 del Comune di Latina;

- del decreto n. R00210 datato 25/09/2019, del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, con il quale sono stati approvati gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse al finanziamento ex art. 25, 2°comma, lett. e) D.lgs. 02/01/2018, n. 1, e artt. 4 e 5

DPCM

27/02/2019 (decreto pubblicato sul BURL n. 79, suppl. 2, del 01/10/2019);

- del decreto n. R00209 datato 25/09/2019, del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, con il quale sono stati approvati gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse al finanziamento ex art. 3, comma 3, lett. b) dell'OCDPC n. 558/2018 (decreto pubblicato sul BURL n. 79, suppl. 2, del 01/10/2019);

- della nota prot. n. 1744 datata 25/09/2019 del Soggetto Attuatore, con la quale sono stati trasmessi al Commissario Delegato i decreti di presa d'atto dell'esito dell'istruttoria, distinti per Soggetto Istruttore, con gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse a finanziamento;

- del decreto di presa d'atto dell'istruttoria del Soggetto Attuatore (atto di cui non si conoscono estremi e contenuto) con il quale sono stati approvati e trasmessi al Commissario Delegato gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse del Comune di Latina;

- del decreto prot. n. R00068 datato 19/04/2019 del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;

- della nota prot. n. 375 datata 09/05/2019 del Commissario Delegato;

- di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso;

nonché, per la declaratoria dell'illegittimo silenzio inadempimento:

del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché del Soggetto Attuatore e del Soggetto Istruttore preposti al superamento della predetta emergenza, sulle istanze della ricorrente datate 15/11/2018, 13/03/2019, e 14/08/2019 intese ad ottenere i finanziamenti ex art. 25, 2°comma, lett. e) D.lgs. 02/01/2018, n. 1, e artt. 4 e 5

DPCM

27/02/2019, nonché ex art. 3, comma 3, lett. b) dell'OCDPC n. 558/2018, con condanna a provvedere alla definizione del procedimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Latina e di Regione Lazio e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Commissario Delegato Emergenza Eventi Calamitosi Regione Lazio 29 e 30 Ottobre 2018 e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2021 la dott.ssa L G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso in riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale del Tar Lazio, sez. Latina, Hotel Fogliano s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava, chiedendone l’annullamento, la nota n. 140024 del 27.11.2019 del Comune di Latina, il decreto n. R00210 del 25.9.2019 del Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza verificatasi nei giorni 29 e 30.10.2018 (d’ora in avanti, Commissario Delegato), il decreto n. R00209 del 25.09.2019 del Commissario Delegato, la nota n. 1744 del 25.09.2019 del Soggetto Attuatore con la quale sono stati trasmessi i decreti di presa d’atto dell’esito dell’istruttoria con gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse, la nota n. 375 del 9.05.2019 del Commissario Delegato. Parte ricorrente chiedeva, poi, che venisse dichiarata l’illegittimità del silenzio inadempimento del Commissario Delegato, nonché del Soggetto Attuatore e del Soggetto Istruttore sulle sue istanze del 15.11.2018, del 13.3.2019 e del 14.8.2019, intese ad ottenere i finanziamenti ex art. 25, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 1 del 2018 e artt. 4 e 5

DPCM

27.2.2019, nonché ex art. 3, comma 3, lett. b), dell’OCDPC n. 558/2018, con condanna a provvedere alla definizione del procedimento.

Parte ricorrente premetteva che: è proprietaria di una struttura alberghiera sita in Latina, località Capo Portiere, Via Lung.re, n. 15;
in data 29-30 ottobre 2018, l’albergo veniva gravemente danneggiate dagli eventi metereologici di elevata intensità che colpivano il litorale della Regione Lazio, per i quali veniva proclamato lo stato di emergenza con Deliberazione del Consiglio dei Ministri 8.11.2018 (G.U. Serie Generale n. 266 del 15.11.2018);
con ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018, il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile veniva nominato Commissario Delegato per fronteggiare la suddetta emergenza;
con decreto del Commissario Delegato n. R00129 del 5.6.2019, il Direttore della Direzione della Regione Lazio per lo Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo, veniva nominato Soggetto Attuatore;
con decreto del Soggetto Attuatore n. A0001 del 3.7.2019, i Sindaci dei Comuni interessati dall’evento calamitoso (tra i quali Latina) venivano nominati Soggetti Istruttori.

Parte ricorrente deduceva poi che: con istanza presentata al Comune di Latina il 15.11.2018, segnalava il danno ricevuto dall’evento calamitoso, quantificandolo in euro 250.000,00;
con nota n. 1529957 del 21.11.2018 il Comune di Latina trasmetteva detta istanza alla Regione Lazio e, successivamente, con nota n. 30057 dell’11.3.2019 confermava alla Regione la richiesta di finanziamento;
infine, presentava la domanda sugli appositi moduli presentati dal Commissario delegato il 14.8.2019.

Tuttavia – proseguiva parte ricorrente – veniva a conoscenza che il Commissario delegato, con i Decreti n. R00209 e n. R00210 del 25.9.2019, aveva approvato gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse al finanziamento;
il Comune di Latina, con la nota n. 140024 del 27.11.2019, gli comunicava che, avendo la ricorrente prodotto la modulistica approvata dal Commissario Delegato con il decreto n. R00068 del 19.4.2019 oltre il termine (27.5.2019) fissato nel predetto provvedimento, aveva ritenuto di non dare ulteriore seguito all’istanza.

A fondamento del gravame, parte ricorrente deduceva, con un primo gruppo di censure, violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Comune di Latina, infatti, non ha dato seguito alla sua pratica di finanziamento dal momento che – nonostante, con avviso pubblicato sul proprio sito Internet del 2.5.2019, avesse notiziato i soggetti danneggiati dall’evento calamitoso che la presentazione della modulistica richiesta con il decreto Commissariale n. R00068 del 19.4.2019 doveva essere prodotta entro il 27.5.2019 – la Hotel Fogliano s.r.l. aveva provveduto a presentare la medesima solo in data 14.8.2019. Tuttavia, ad avviso di parte ricorrente, la pubblicazione sul sito internet del Comune non sarebbe idonea e sufficiente. Infatti, essendo l’Amministrazione ben a conoscenza della posizione della Hotel Fogliano s.r.l. di soggetto danneggiato dai gravi eventi calamitosi che avevano colpito il litorale di Latina nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 e delle istanze proposte dalla stessa per l’ottenimento dei finanziamenti (si vedano: note comunali n. 152957 del 21.11.2018 e n. 30057 dell’11.3.2019), non avrebbe potuto limitarsi ad un avviso sul sito Internet, essendo tenuta alle comunicazioni ad personam previste dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 e/o comunque dai principi collaborativi ex art. 97 Cost.

Peraltro, l’art. 5 del

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