TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-03-05, n. 201800174
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Pubblicato il 05/03/2018
N. 00174/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00840/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 840 del 2007, proposto da:
Ditta I.C.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Alessandra Moneta in Ancona, via Matteotti, 74;
contro
Provincia di Macerata, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F G, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Paolo Cesaroni in Ancona, via Mamiani, 14;
Comune di Civitanova Marche, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
approvazione definitiva della variante generale al piano regolatore generale adottata con deliberazione della Giunta Provinciale di Macerata n. 280 in data 5 luglio 2007;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Macerata;
Viste le memorie difensive;
Visti gli articoli 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 la dott.ssa Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che all’udienza pubblica di ruolo aggiunto – cui il ricorso all’esame è stato fissato al solo fine di verificare il permanere dell’interesse alla decisione nel merito - il difensore della parte ricorrente ha dichiarato che tale interesse è venuto meno;
Ritenuto, di conseguenza, che al Collegio null’altro resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto altresì, valutate le circostanze connotanti la presente controversia, che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;