TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-02-20, n. 201500328

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-02-20, n. 201500328
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500328
Data del deposito : 20 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01143/2014 REG.RIC.

N. 00328/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01143/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2014, proposto da:
J F, rappresentata e difesa dall'avv. U G, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Corso Mazzini 83;

contro

Questura di Bari, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;

per l'annullamento

del silenzio-rifiuto serbato dalla Questura di Bari sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di cure mediche presentata in data 24.01.2014;

nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato con il silenzio-rifiuto di cui innanzi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 febbraio 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. U G e avv. dello Stato Ines Sisto;

Considerato che l’odierna ricorrente ha adito questo Tar per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sulla richiesta della stessa di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di cure mediche, depositando a tal fine precipuo ricorso ex art.117 c.p.a. in data 1.10.2014;

Rilevato che dagli atti depositati dalla difesa erariale, risulta che il Questore di Bari abbia emesso il relativo decreto di rigetto in data 24.10.2014, notiziando a tal fine la ricorrente presso il difensore domiciliatario, con messaggio di posta elettronica certificata, ritualmente consegnato in data 27.10.2014;

Rilevato inoltre che avverso l’intervenuto provvedimento, la parte ha proposto autonomo ricorso, pendente innanzi questa stessa Sezione;

Ravvisata pertanto l’avvenuta improcedibilità del presente gravame;

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