TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 2012-11-29, n. 201200673

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 2012-11-29, n. 201200673
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201200673
Data del deposito : 29 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01779/2012 REG.RIC.

N. 00673/2012 REG.PROV.CAU.

N. 01779/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1779 del 2012, proposto da:


Effe Srl, rappresentata e difesa dall'avv. S S, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;


contro

Comune di Brindisi, non costituito;

nei confronti di

Orange Public Management Srl, rappresentata e difesa dall'avv. G C, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Parigi in Lecce, viale Otranto N.86;
Geo Testing Srl, Ditta Candela Chiara, non costituite;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del verbale del 02/10/2012 con cui la Commissione istituita dal Comune di Brindisi per l'affidamento del servizio di Project Management per l'attuazione dei progetti "CIELO, URBANEST e SUMMIT", ha determinato di escludere la ricorrente dalla partecipazione alla gara;

- della nota 3/10/2012 proc. n.413/PES, ricevuta il 09/10/2012;

- dell'Avviso Pubblico per l'affidamento del PROJECT MANAGEMENT per l'attuazione dei progetti "CIELO, URBANEST e SUMMIT":

1) nella parte in cui così prevede "pena l'esclusione, nella busta "busta A" oltre all'avviso controfirmato, l'offerente dovrà inserire i suddetti documenti", nonchè

2) nella parte in cui non prevede la definizione, anche da parte della Commissione, di criteri obiettivi per operare la valutazione dell'offerta tecnica;

- di tutti i verbali di gara, e, tra gli altri, di quelli nei quali la Commissione:

1) non ammette alla gara la ricorrente (verbale del 02/10/2012);

2) ammette alla gara la Orange public management s.r.l. in virtù di un contratto di avvalimento ex art. 49 L.n.163/2006, verbale del 02/10/2012;

3) opera la valutazione dell'offerta tecnica delle ditte ammesse in modo discrezionale, verbale del 09/10/2012;

- del provvedimento di aggiudicazione in via provvisoria della gara alla Orange public management s.r.l., verbale del 12/10/2012;

- della determina dirigenziale n.90 del 17/10/2012 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara;

- di ogni altro atto collegato, connesso o conseguente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Orange Public Management Srl;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 il dott. L D G e uditi per le parti l’avv. S per la ricorrente e l’avv. C per la controinteressata;


Considerato che, ad un primo sommario esame:

- l'art. 46, comma 1 bis, D.lgs. n. 163/2006 ha previsto la tassatività delle cause di esclusione, disponendo che la stazione appaltante può escludere i concorrenti solo in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste e che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione;

- la ricorrente è stata esclusa per un mancato adempimento formale che non appare riconducibile alle ipotesi previste dal richiamato art. 46;

Ritenuto dunque che sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 per la concessione della tutela cautelare e la riammissione con riserva della ricorrente alla gara.

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