TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 2012-11-29, n. 201200673
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00673/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01779/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1779 del 2012, proposto da:
Effe Srl, rappresentata e difesa dall'avv. S S, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Comune di Brindisi, non costituito;
nei confronti di
Orange Public Management Srl, rappresentata e difesa dall'avv. G C, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Parigi in Lecce, viale Otranto N.86;
Geo Testing Srl, Ditta Candela Chiara, non costituite;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del verbale del 02/10/2012 con cui la Commissione istituita dal Comune di Brindisi per l'affidamento del servizio di Project Management per l'attuazione dei progetti "CIELO, URBANEST e SUMMIT", ha determinato di escludere la ricorrente dalla partecipazione alla gara;
- della nota 3/10/2012 proc. n.413/PES, ricevuta il 09/10/2012;
- dell'Avviso Pubblico per l'affidamento del PROJECT MANAGEMENT per l'attuazione dei progetti "CIELO, URBANEST e SUMMIT":
1) nella parte in cui così prevede "pena l'esclusione, nella busta "busta A" oltre all'avviso controfirmato, l'offerente dovrà inserire i suddetti documenti", nonchè
2) nella parte in cui non prevede la definizione, anche da parte della Commissione, di criteri obiettivi per operare la valutazione dell'offerta tecnica;
- di tutti i verbali di gara, e, tra gli altri, di quelli nei quali la Commissione:
1) non ammette alla gara la ricorrente (verbale del 02/10/2012);
2) ammette alla gara la Orange public management s.r.l. in virtù di un contratto di avvalimento ex art. 49 L.n.163/2006, verbale del 02/10/2012;
3) opera la valutazione dell'offerta tecnica delle ditte ammesse in modo discrezionale, verbale del 09/10/2012;
- del provvedimento di aggiudicazione in via provvisoria della gara alla Orange public management s.r.l., verbale del 12/10/2012;
- della determina dirigenziale n.90 del 17/10/2012 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara;
- di ogni altro atto collegato, connesso o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Orange Public Management Srl;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 il dott. L D G e uditi per le parti l’avv. S per la ricorrente e l’avv. C per la controinteressata;
Considerato che, ad un primo sommario esame:
- l'art. 46, comma 1 bis, D.lgs. n. 163/2006 ha previsto la tassatività delle cause di esclusione, disponendo che la stazione appaltante può escludere i concorrenti solo in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste e che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione;
- la ricorrente è stata esclusa per un mancato adempimento formale che non appare riconducibile alle ipotesi previste dal richiamato art. 46;
Ritenuto dunque che sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 per la concessione della tutela cautelare e la riammissione con riserva della ricorrente alla gara.