TAR Palermo, sez. II, sentenza 2020-06-24, n. 202001258
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Pubblicato il 24/06/2020
N. 01258/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00040/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2010, proposto da G A, rappresentato e difeso dagli avvocati G e G I, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, via Libertà, n. 171;
contro
- Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Valerio Villareale, n. 6, è domiciliato per legge;
- Comune di Agrigento, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv. R S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C P in Palermo, via Sciuti, n. 106/B;
per l’annullamento
del diniego di concessione edilizia in sanatoria adottato dal Dirigente del settore Urbanistica del Comune di Agrigento il 28 ottobre 2009, della presupposta relazione istruttoria, del parere negativo del responsabile del servizio, del d.P.R.S. n. 91 del 1991 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Avvocatura dello Stato per la Presidenza della Regione Siciliana;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Agrigento;
Vista la memoria del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica in videoconferenza del 22 giugno 2020, il consigliere Aurora Lento;
Ritenuto e considerato.
FATTO
Con ricorso, notificato il 23 dicembre 2009 e depositato il 12 gennaio 2010, il signor G A, premesso di essere proprietario di un immobile adibito a civile abitazione, ubicato in via G.A. Borgese ad Agrigento, esponeva di avere chiesto, in data 21 aprile 2004, il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
Tale istanza era stata rigettata dal Dirigente del settore Urbanistica del Comune di Agrigento, con provvedimento del 28 ottobre 2009, che era stato motivato con riferimento all’allegata relazione istruttoria, in cui era stato precisato che l’immobile ricadeva nella zona “A” del d.m. del 16 maggio 1968 (c.d. decreto Gui Mancini) e del d.P.R.S. n. 91 del 1991 e, pertanto, in area sottoposta a vincolo d’inedificabilità assoluta.
Esposti i fatti, ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, di tale provvedimento per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 per difetto di motivazione;degli artt. 2, 3, 24, 42 e 97 della Cost.. Eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti.
2) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 per difetto di motivazione;del d.m. del 16 maggio 1968 anche in relazione all’art. 24 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008 e del d.m. del 12 giugno 1957;dell’art. 2 bis del d.l. n. 590 del 30 luglio 1966;dell’art. 24 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008;degli degli artt. 2, 3, 24, 42 e 97 della Cost.. Eccesso di potere per erroneità nei presupposti.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241 del 1990. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere sotto i profili: dell’erroneità nei presupposti;dell’illogicità e dell’ingiustizia manifesta;del difetto d’istruttoria e di motivazione;dello sviamento della causa tipica.
4) Violazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241 del 1990.
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990. Carenza d’istruttoria e motivazione.
Per la Presidenza della Regione siciliana si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che ha successivamente depositato una memoria, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Si è costituito in giudizio anche il Comune di Agrigento.
In vista dell’udienza, il ricorrente ha depositato una memoria di replica, con cui ha insistito nelle proprie domande.
Alla pubblica udienza in videoconferenza del 22 giugno 2020, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso, che ha ad oggetto il provvedimento con cui il Comune di Agrigento ha rigettato l’istanza di sanatoria di un immobile ubicato nella zona “A” della Valle dei Templi, a prescindere dai profili in rito, è infondato e va rigettato.
Con i quattro articolati motivi proposti si deduce, oltre alla violazione delle garanzie procedimentali, la carenza di motivazione e di presupposto;si sostiene, in particolare, che, in Sicilia, i vincoli d’inedificabilità assoluta potrebbero essere imposti solo con norme regionali di rango primario e che, comunque, il decreto Guy Mancini sarebbe divenuto inefficace per effetto dell’abrogazione della norma in base al quale era stato adottato, ovverosia l’art. 2 bis del d.l. n. 590 del 30 luglio 1966;si afferma, altresì, che sussisterebbe carenza d’istruttoria con riferimento all’inclusione della contrada Maddalusa in zona “A” soggetta a vincolo d’inedificabilità assoluta.
Le doglianze, come anticipato, in disparte il profilo della violazione del ne bis in idem , che il collegio, per economia processuale, ritiene di non approfondire, sono, comunque, infondate.
Precisato che il diniego è stato adeguatamente motivato con riferimento al vincolo d’inedificabilità assoluta gravante sull’area di ubicazione dell’immobile, va rilevato che vengono dedotte censure analoghe a quelle di cui al gravame RG n. 421 del 2010 (che richiama espressamente a pagina 4 il ricorso in esame), con cui è stato impugnato il decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica del 28 ottobre 2009, avente ad oggetto l’approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del Comune di Agrigento, nella parte in cui fa riferimento al vincolo d’inedificabilità assoluta gravante sulla contrada Maddalusa.
Orbene, tale ricorso è stato rigettato con la sentenza di questa sezione n. 2047 dell’8 giugno 2018, da cui il collegio non intende discostarsi, in cui si è preliminarmente ricostruito il complesso sistema normativo di tutela vincolistica gravante sul territorio comunale di Agrigento.
Si è, in particolare, precisato, per quanto d’interesse, che, a seguito dell’evento franoso del 19 luglio 1966, è stato adottato il d.l. n. 590 del 1966, convertito nella l. n. 749 del 28 settembre 1966, il cui art. 2 bis ha dichiarato la Valle dei Templi zona archeologica di interesse nazionale, demandando a un decreto adottato dal Ministero delle infrastrutture, di concerto con quello dei lavori pubblici, la determinazione del perimetro, delle prescrizioni e dei vincoli di inedificabilità.
In esecuzione dell’art. 2 bis è stato adottato il decreto ministeriale del 16 maggio 1968 (c.d. decreto Gui-Mancini), che: all’art. 1, contiene la declaratoria del vincolo e la delimitazione della Valle dei Templi;all’art. 259 suddivide la Valle dei templi in cinque zone (A, B, C, D, E);all’art 3 introduce le prescrizioni per ogni singola zona.
Successivamente è intervenuto il decreto ministeriale del 7 ottobre 1971, il quale: all’art. 1 ha ampliato la zona “A” della Valle dei Templi;all’art. 2, comma 1, ha stabilito che nella stessa: “ è fatto divieto di eseguire nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio. Sono soltanto consentite le opere di scavo e di ricerca archeologica e quelle relative al restauro, alla sistemazione e alla valorizzazione della zona archeologica e dei suoi monumenti, ivi comprese quelle necessarie alla custodia dei beni archeologici;i relativi progetti devono essere sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione che la concede sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, nel rispetto dell'ambiente archeologico (…) ”.
È poi intervenuto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 91 del 16 giugno 1991 (c.d. decreto Nicolosi) che: all’art. 1, ha fatto coincidere il confine del Parco archeologico di Agrigento con quello della zona “A” del decreto ministeriale del 16 maggio 1968, come modificato nel 1971;all’art. 2, ha confermato tutte le prescrizioni stabilite per la zona “A” dall’art. 3 dei precedenti decreti del 1968 e del 1971e il vincolo assoluto previsto nell’ambito del Parco Pirandelliano e nelle aree protette da vincoli idrogeologici, fluviali, e forestali.
Sono poi stati adottati vari decreti regionali che hanno imposto: tra il 1966 e il 1993, vincoli paesaggistici su zone specifiche, ai sensi delle leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 85;tra il 1967 e il 1983, in talune altre località di estensione ridotta, vincoli archeologici ex l. n. 1089 del 1939.
Sono poi intervenute: la l.r. n. 78 del 12 giugno 1976, che, all’art. 15, ha imposto, tra l’altro, l’arretramento delle edificazioni di ml. 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici;la l.r. del 1° settembre 1993 (Finanziaria regionale), che, in attuazione dell’art. 1 della l.r. n. 80 del 1977, all’art. 107, ha previsto l’“Istituzione di un sistema di parchi archeologici della Regione Siciliana per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale delle aree archeologiche di interesse primario”;la l.r. n. 20 del 3 novembre 2000, che ha istituito il “Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento” e, all’art. 14, ha introdotto disposizioni per la “Redazione del piano del Parco”.
Infine, il Consiglio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, con delibera n. 2 del 3 luglio 2008, ha adottato il Piano del parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.
Fatta questa puntuale ricostruzione, nella succitata sentenza si è affermato che il c.d. decreto Gui Mancini era pienamente vigente e costituiva, nel testo modificato e integrato dai successivi atti normativi, il solido regime vincolistico posto a fondamento del P.R.G. di Agrigento.
Si è poi rilevato che la considerazione dell’asserita inesistenza nella contrada Maddalusa di siti di interesse storico era inconducente, in quanto non appariva irragionevole, né privo di adeguate istruttoria e motivazione, l’inserimento nella zona “A” di inedificabilità assoluta, restando quindi impedito il sindacato giurisdizionale sulle scelte urbanistiche effettuate dalla P.A. che apparivano logicamente dirette a garantire il rispetto degli interessi tutelati attraverso il regime vincolistico.
In merito alla dedotta censura di omessa comunicazione del provvedimento di apposizione del vincolo di inedificabilità assoluta, si è richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’assoggettamento a vincolo archeologico di determinati beni (nella specie, siti nella “Valle dei templi” di Agrigento) operato direttamente “ex lege” dall’art. art.