TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-11-17, n. 202302695
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Testo completo
Pubblicato il 17/11/2023
N. 02695/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00371/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 371 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Italiana Ospedalita’ Privata - Sede Regionale Lombardia, Ospedale San Pellegrino S.r.l., Ospedale Civile di Volta Mantovana S.r.l., Casa di Cura Le Terrazze S.r.l., Italia Hospital S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati F B, M S C, A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M S C in Milano, via Marina 6;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cristina Beretta, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti:
- del decreto n. 1154 in data 31.1.2023 della D.G. Welfare della Lombardia, avente ad oggetto l’approvazione dell’avviso pubblico “per la presentazione delle domande ai fini dell’esercizio temporaneo della professione sanitaria di medico e infermiere in base a una qualifica professionale conseguita all’’estero regolata da specifiche direttive dell’’Unione Europea ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i.”, ed atti connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori Avv. Cappellini - Avv. Santagostino - Avv. Cucco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) In via preliminare va osservato che, con ordinanza n. 2258/2023 depositata in data 10.10.2023, il Tribunale ha sottoposto alle parti la questione di giurisdizione, sollevata d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cpa, assegnando alle stesse il termine di 7 giorni per dedurre mediante il deposito di memorie.
Le parti hanno ottemperato tempestivamente argomentando nel senso della sussistenza della giurisdizione amministrativa, anche in ragione della destinazione alla tutela di un interesse pubblico della normativa di rango primario riferibile alla fattispecie.
2) Il Tribunale non condivide le deduzioni articolate dalle parti in punto di giurisdizione e ritiene che la controversia de qua sia riservata alla cognizione del giudice ordinario, con conseguente inammissibilità del ricorso.
In particolare:
- il decreto impugnato reca l’approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande funzionali all’esercizio temporaneo della professione sanitaria di medico e infermiere in base a una qualifica professionale conseguita all’estero;
- l’avviso è stato adottato ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, norma che è mutata nella ratio e nel contenuto dispositivo per effetto di successivi interventi del legislatore;
- nella sua originaria versione, l’art. 13 – rubricato “Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie” – stabiliva al primo comma che “1. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l’esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto”;
- il successivo comma 1-bis, introdotto dalla legge di conversione (legge n. 27/2020, che pure ha modificato la rubrica intitolando la norma “Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione”), ha stabilito che “per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l’esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario sono consentite, in deroga all’articolo 38 del