TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-03-22, n. 201700225

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-03-22, n. 201700225
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700225
Data del deposito : 22 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2017

N. 00225/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00731/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 731 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
E C, A M, rappresentati e difesi dagli avvocati D M A, L C, con domicilio eletto presso avv. K M in Ancona, corso Garibaldi, 136;

contro

Comune di Fermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A G, C A, con domicilio eletto presso avv. M M in Ancona, viale della Vittoria 7;

Regione Marche, non costituita in giudizio

per l'annullamento

- del provvedimento di cui alla nota prot. n. 9410 Rif.Urb.n.1708 del 5/3/2010 del Dirigente del Servizio Edilizia Privata, di diniego di proroga del permesso di costruire n. 12430 del 29/12/2005 P.E. 129/2005;

- del regolamento edilizio comunale vigente e, in particolare, l'art. 38;

- nonché di ogni ulteriore atto precedente, susseguente o comunque connesso, ivi compreso l'atto di cui alla nota prot. n. 3367 del 27/1/2010 di rigetto dell'istanza di proroga;

- della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di riesame;

- del rigetto provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame,

e per la condanna

del Comune di Fermo al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2016 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. I ricorrenti, nella spiegata qualità di comproprietari di un lotto di terreno edificabile ricadente in contrada Reputolo del Comune di Fermo e di titolari del permesso di costruire n. 129/2005 (rilasciato dal Comune alla sig.ra Licia Marabini per la costruzione di un edificio destinato a civile abitazione e in seguito volturato in favore degli odierni ricorrenti in qualità di eredi della predetta sig.ra Marabini), avevano chiesto la proroga del citato titolo edilizio, non avendo ultimato i lavori nel termine previsto inizialmente.

Il Comune, con provvedimento n. 9410 del 2010, ha denegato la proroga.

Tale provvedimento, in una con gli atti presupposti, è stato impugnato con il ricorso introduttivo.

In seguito i ricorrenti hanno chiesto all’amministrazione di riesaminare la pratica, ma anche questa istanza è stata rigettata con provvedimento n. 7981/2016.

Questo secondo atto è stato impugnato con i motivi aggiunti, unitamente al c.d. preavviso di rigetto.

I ricorrenti chiedono altresì la condanna del Comune al risarcimento dei danni.



2. Per resistere al ricorso e ai motivi aggiunti, si è costituito in giudizio il Comune di Fermo, che, eccepitane l’irricevibilità ed inammissibilità, ne ha domandato il rigetto nel merito.



3. Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2016, sentiti i difensori, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

Il ricorso e i motivi aggiunti vanno nel loro complesso respinti.



4. Le censure formulate dai ricorrenti si possono così sintetizzare:

a) l’amministrazione ha in primo luogo applicato erroneamente l’art. 15 del T.U. n. 380/2001 e l’art. 142 delle NTA del PRG (il quale ultimo consente la proroga delle concessioni edilizie rilasciate nel vigore del precedente PRG e che riguardino interventi edilizi incompatibili con la pianificazione sopravvenuta);

b) ugualmente violato è l’art. 38, comma 6, del REC (nella parte in cui indica le opere in presenza delle quali i lavori possono considerarsi iniziati ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del T.U. e dell’art. 142 delle NTA), in quanto il Comune non ha provveduto ad accertare quale fosse lo stato di avanzamento dei lavori al momento della presentazione dell’istanza di proroga. In ogni caso, l’elencazione dell’art. 38, comma 6, non ha carattere tassativo ed esaustivo, dovendosi verificare in concreto la serietà dell’intento edificatorio;

c) il ritardo nell’esecuzione dei lavori è addebitabile al comportamento dell’amministrazione (che ha avviato e mai concluso il procedimento di annullamento in autotutela del p.d.c. n. 129/2005, in tal modo ingenerando nel privato un’obiettiva incertezza circa la legittimità dell’intervento edificatorio e una comprensibile prudenza nella prosecuzione dello stesso);

d) in subordine, l’art. 38, comma 6, del REC è illegittimo, in quanto pretende di definire una volta per tutte le opere che denotano la serietà dell’intento edificatorio, andando oltre le stesse previsioni del T.U. n. 380/2001;

e) del tutto inconferente è il riferimento operato dal Comune alla pendenza di una causa civile per l’accertamento del diritto di proprietà sull’area, in quanto tale vicenda non incide in alcun modo sulla legittimazione del titolare del permesso di costruire di richiedere una proroga per l’ultimazione dei lavori;

f) il provvedimento con cui è stato confermato il diniego impugnato con il ricorso introduttivo, oltre a reiterare i medesimi vizi del precedente atto è illegittimo per violazione del contraddittorio procedimentale e dell’art. 10- bis della L. n. 241/1990.

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