TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-12-24, n. 202201021
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Pubblicato il 24/12/2022
N. 01021/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Elettronica Masel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G P in Latina, viale dello Statuto 24;
contro
Comune di Sezze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Radio Immagine Uno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11;
per l'annullamento
previa sospensiva,
della nota prot. 6489 dell’8.03.2021, notificata in pari data, del Responsabile del Settore VII, Servizi di Gestione del Patrimonio del Comune di Sezze, di diniego della domanda di concessione del diritto di superficie di un’area comunale in catasto al fol. n. 45, particella n. 16, in quanto gravata da uso civico;
della Determina prot. 8427 del 29.03.2021, del Settore VI, Servizi Edilizia Privata, datata 23.03.2021 e notificata in data 29.03.2021, contenente il “diniego al rilascio del titolo edilizio in sanatoria ex L. 45/85 - prot. n. 5121 del 31.03.1985”, richiesta dal dante causa della ricorrente per la installazione di un impianto di radiodiffusioni in Sezze, località Monte Trevi;
nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sezze e di Radio Immagine Uno S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. R M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 6 maggio 2021 e depositato il successivo giorno 14 la Elettronica Masel s.r.l. – premesso di essere proprietaria di un impianto di radio diffusioni composto da un manufatto interrato ad uso locale tecnico, ed un traliccio metallico porta antenne dell’altezza di circa ml. 30,00, sito in Sezze, in catasto al fol. n. 45, part. n. 16, posto a margine del complesso di titolarità della R.A.I. in concessione da parte del Comune di Sezze ed incluso nel complesso di Monte Trevi, individuato quale sito d’interesse nazionale dal Piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi della L.R. n. 56 del 1989 e s.m.i. – ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, con i quali il Comune di Sezze:
- ha respinto la richiesta di concessione del diritto di superficie dell’area in località Monte Trevi contraddistinta al Foglio 45 particella 16 del Catasto Terreni, con la motivazione che la particella in questione è inserita nell’elenco dei terreni di demanio civico gestiti dal Comune e che, pertanto, non si possono compiere atti di disposizione su terre gravate dai diritti spettanti alla collettività;
- ha respinto la domanda di condono edilizio presentata in data 31.3.1987 ai sensi della L. n. 47/85 ad oggetto un “impianto di radiodiffusioni in località Monte Trevi composto da n. 2 manufatti di cui uno completamente interrato, più un traliccio porta antenne di altezza 30 mt. circa”, con la motivazione che l’opera insiste su area di proprietà comunale e che pertanto, ai sensi dell’art. 32 comma 5 della L. n. 47/85, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria, risulta necessario che l’Ente, a seguito di istanza di parte conceda in uso la porzione di suolo interessato;inoltre, i terreni interessati sono gravati da vincolo a “protezione aree boscate” ai sensi dell’art. 38