TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-01-03, n. 202300016
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Testo completo
Pubblicato il 03/01/2023
N. 00016/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00253/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 253 del 2022, proposto da A B, rappresentato e difeso dall'avvocato F O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Orchidea, 8 - Sambatello;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del provvedimento prot. N. P-RC/L/N/2020/100676 adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Reggio Calabria il 24 febbraio 2022, notificato in data 09.03.2022, con cui è stata respinta l'istanza di emersione di lavoro irregolare proposta dal datore di lavoro del ricorrente, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del DL 19 maggio 2020 n. 34;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor Bouchrit Abdelghani ha chiesto l’annullamento del provvedimento P-RC/L/N/2020/100676 adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Reggio Calabria il 24 febbraio 2022 e notificato il 9 marzo successivo, con cui è stata respinta l'istanza di emersione di lavoro irregolare proposta dal datore di lavoro del ricorrente, sig. Gargano Antonello, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del DL 19 maggio 2020 n. 34.
2. Il gravato provvedimento è stato adottato a seguito del parere sfavorevole formulato dal competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, motivato in ragione della circostanza che il citato signor Gargano non raggiungeva il reddito minimo previsto dall'art. 9 del decreto del Ministero dell'Interno del 27.05.2020 per l’ammissione alla procedura di emersione, chiedendo di poterlo cumulare con quello di persona a lui non legata da vincolo di parentela entro il secondo grado come previsto dalla norma citata.
3. Per chiedere l’annullamento del citato provvedimento è quindi insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 2 maggio 2022 e depositato il 7 maggio successivo. Il mezzo è affidato ad articolate censure con cui il ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto avviso della convocazione per l'espletamento delle attività connesse alla regolarizzazione del rapporto di lavoro e la conseguente violazione del proprio diritto di partecipare al procedimento concluso con il provvedimento impugnato; eccesso di potere per travisamento, irragionevolezza, difetto di istruttoria ed insufficiente motivazione, il provvedimento non sarebbe né fondato né motivato atteso che il ricorrente avrebbe avuto comunque diritto ad un permesso di soggiorno per attesa occupazione e non poteva essere a conoscenza delle circostanze che hanno determinato il rigetto; violazione dell’art. 10 bis della legge n. 240/1990, considerato che il provvedimento con cui è stata respinta la domanda di regolarizzazione non sarebbe stato proceduto dal necessario coinvolgimento procedimentale del ricorrente a cui non sarebbe stato comunicato il preavviso di rigetto della domanda di emersione per cui è causa; violazione dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 394/1999, in ragione della mancata traduzione del provvedimento impugnato in una lingua comprensibile al ricorrente diversa da quella italiana.
4. In data 17.05.2022 si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l’amministrazione intimata che ha depositato documentazione.
Con ordinanza n. 130 del 27 maggio 2022 la Sezione ha respinto la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
La citata ordinanza cautelare è stata riformata, con ordinanza n. 4181 del 29 agosto 2022, dalla terza sezione del Consiglio di Stato “… considerato che le censure