TAR Lecce, sez. II, sentenza 2022-07-28, n. 202201310

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2022-07-28, n. 202201310
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202201310
Data del deposito : 28 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2022

N. 01310/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00497/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 497 del 2022, proposto da
Mengoli Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Maglie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L A e F G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L A in Lecce, via Imbriani n. 30;



per l’ottemperanza al giudicato

formatosi sul lodo arbitrale sottoscritto in data 19.10.2020, reso esecutivo in data 23.2.2021 giusta decreto presidenziale n. 830/2021 nel proc. 496/2021 V.G. del Tribunale di Lecce e che ha acquistato efficacia di giudicato per mancata proposizione di reclamo e/o impugnazione alcuna come da attestazione di cancelleria del 21.3.2022, lodo emesso in dipendenza ed ai sensi del “ contratto per l’affidamento ventennale del servizio di gestione di pubblica illuminazione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, con ammodernamento degli impianti di proprietà comunale, per il contenimento dei consumi energetici, messa a norma, contenimento dell’inquinamento luminoso, sostituzione di vecchi impianti Enel – So.l.e. e la fornitura di energia elettrica ”, stipulato in data 17.3.2014, Rep. n. 2296, in forza della clausola compromissoria di cui all’art. 12 del predetto contratto rubricata “ modalità di risoluzione delle controversie ”, che dispone “ la definizione delle eventuali controversie tra l’appaltatore e la Stazione Appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. 240, 241 e 243 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Maglie;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.to F. Galluccio Mezio per la parte ricorrente, avv.to L. Ancora e F. Romano per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all’esame, la società Mengoli Energy S.r.l. ha agito per l’ottemperanza del lodo arbitrale esecutivo in epigrafe indicato, ritualmente notificato al Comune di Maglie, chiedendo che, in esecuzione delle relative statuizioni, sia ordinato all’Amministrazione di disporre in suo favore il pagamento della somma di € 452.558,87 al netto degli importi già versati dalla P.A. per il titolo dedotto in giudizio, oltre agli adeguamenti previsti per il canone all’art. 7 del contratto di appalto del 17.3.2014, sia relativamente alla parte riguardante la manutenzione ordinaria, sia relativamente alla parte relativa all’energia elettrica; ha chiesto, inoltre, che sia nominato un Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

1.1. Il Comune di Maglie si è costituito in giudizio, instando per la reiezione del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

1.2. All’udienza camerale del 12.7.2022, la causa è stata riservata in decisione.

2. Si deve premettere che il codice del processo amministrativo, codificando la precedente elaborazione giurisprudenziale, consente il rimedio del giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili, come quello all’esame, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato [cfr. art. 112, c. 2, lett. d ), c.p.a.].

2.1. È stato condivisibilmente affermato in giurisprudenza che “ Ai fini della proponibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti di un lodo arbitrale è necessario che concorrano i due presupposti processuali dell’esecutività, dichiarata ai sensi dell’art. 825, comma 1, c.p.c., e dell’inoppugnabilità di cui all’art. 827 c.p.c. ai sensi dei quali non è

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