TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-06-30, n. 202007335
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Pubblicato il 30/06/2020
N. 07335/2020 REG.PROV.COLL.
N. 09279/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9279 del 2013, proposto da
UniCredit S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano D'Ercole, F P e N P, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza di S. Andrea della Valle, 6;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non costituita in giudizio;
nei confronti
M S, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento in data 11 giugno 2013 con il quale l’AGCM ha ritenuto che il comportamento posto in essere dalla ricorrente, consistente nella diffusione dei messaggi pubblicitari relativi al prodotto denominato "Conto Risparmio Sicuro" a partire dal mese di maggio 2012, costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli art. 20 e 22 del Codice del Consumo ed ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nell'udienza del giorno 24 giugno 2020 la dott.ssa Laura Marzano, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 27/2020, come modificato dall’art. 4, D.L. 30 aprile 2020, n. 28;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 30 settembre 2013 e depositato il successivo 11 ottobre, UniCredit S.p.A. ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adottato nell'adunanza dell'11 giugno 2013 a conclusione del procedimento n. PS/8712, notificato in data 1 luglio 2013, con il quale è stato ritenuto che Unicredit ha posto in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo, ne ha vietato la diffusione o continuazione ed ha irrogato alla stessa società una sanzione amministrativa pecuniaria di € 250.000.
Espone che, con nota del 18 dicembre 2012, l'AGCM ha comunicato a UniCredit S.p.A. l'avvio del procedimento PS/8712, contestando la sussistenza di una pretesa pratica commerciale scorretta avente ad oggetto la campagna pubblicitaria relativa al conto deposito "Conto Risparmio Sicuro" che avrebbe lasciato "intendere che tale prodotto di risparmio consente di ottenere un rendimento particolarmente elevato, quando, in realtà, il rendimento effettivamente conseguibile dal prodotto-sarebbe notevolmente inferiore" e non avrebbe presentato "in modo sufficientemente chiaro l'esistenza di un vincolo minimo di 18 mesi delle somme depositate".
In particolare, nella comunicazione di avvio del procedimento, l'Autorità ha richiamato le campagne pubblicitarie relative al conto deposito "Conto Risparmio Sicuro", effettuate dalla banca ricorrente tramite: i) uno spot televisivo andato in onda nel mese di maggio 2012 sulle principali reti televisive nazionali;ii) una campagna sul sito internet www.unicredit.it che, secondo l'Autorità, potrebbero integrare una violazione degli arti. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo in quanto contrarie alla diligenza professionale e idonee a indurre in errore il consumatore medio con riguardo alle caratteristiche e alle condizioni economiche dei servizi offerti.
La banca ha risposto alla richiesta di informazioni inviando, in data 4 febbraio 2013, documenti e una prima memoria.
Successivamente, con nota del 26 marzo 2013, l'AGCM ha comunicato a UniCredit l'estensione oggettiva del procedimento a ulteriori messaggi pubblicitari diffusi nell'ambito della suddetta campagna, i cui relativi materiali sono stati acquisiti dall'Autorità con la prima memoria depositata da UniCredit unitamente alla documentazione richiesta.
Nello specifico, l'oggetto dell'integrazione ha riguardato: i) i messaggi pubblicitari diffusi tramite emittenti radiofoniche dal 20 maggio al 14 giugno 2012;ii) la locandina affissa all'esterno delle agenzie UniCredit con l'indicazione del tasso di interesse, diffusa dal 20 maggio al 15 giugno 2012;le brochure di prodotto disponibili presso le agenzie UniCredit, diffuse dal 20 maggio 2012;iv) i messaggi diffusi nell'ambiente banca multicanale, con particolare riferimento al banner diffuso dal 18 maggio al 14 settembre 2012 e alle relative "pagine di appoggio".
Nella medesima comunicazione di estensione, l'AGCM ha concesso alla banca il termine di 15 giorni per l'invio di memorie e documenti. In pendenza di tale termine, il 12 aprile 2013 UniCredit ha ricevuto la comunicazione del termine della fase istruttoria, fissato al 22 aprile 2013, nella quale è stato assegnato il termine di 10 giorni per il deposito di memorie conclusive, termine successivamente prorogato al 30 aprile 2013. In data 29 aprile 2013 UniCredit ha presentato le proprie memorie conclusive e, con delibera in data 11 giugno 2013, comunicata il 1 luglio 2013, l'Autorità ha concluso il procedimento, accertando una presunta infrazione alle norme in tema di pratiche commerciali scorrette ed ha irrogato una sanzione pecuniaria alla banca di € 250.000,00.
Ritenendo illegittimo il suddetto provvedimento, la ricorrente lo ha impugnato formulando i seguenti motivi.
A) Violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 206/2005;violazione dei principi generali in materia di riparto di competenza tra Autorità indipendenti;incompetenza dell'AGCM, trattandosi di materia soggetta ai poteri di vigilanza e sanzionatori della Banca d'Italia.
L’AGCM avrebbe esorbitato dalle proprie competenze, essendo la materia de qua di competenza della Banca d’Italia.
B) Vizi procedimentali
B.I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 16 del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie", adottato con delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dell'8 agosto 2012, 23788;mancata comunicazione delle risultanze istruttorie, violazione dell'art. 3 della legge 241/1990, difetto di motivazione;eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di adeguata istruttoria e travisamento dei fatti;violazione e falsa applicazione dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio;violazione dei principi di buon andamento, pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa, violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1 della legge 241/1990;violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., violazione e falsa applicazione dell'art. 6 C.E.D.U..
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per la mancata comunicazione delle risultanze istruttorie del procedimento, in violazione dell'art. 16, comma 1, del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie", adottato con delibera dell'AGCM dell'8 agosto 2012, n. 23788: tale violazione avrebbe impedito alla ricorrente di difendersi adeguatamente.
B.II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 27, comma 11, D.Lgs. 206/2005, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 146/2007;violazione e falsa applicazione dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio;violazione dei principi di buon andamento, pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa, violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1 della legge n. 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005.
Sebbene l'art. 16, comma 1, del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie", adottato con delibera dell'AGCM dell'8 agosto 2012, n. 23788, non preveda espressamente la comunicazione delle risultanze istruttorie, come invece prescrive l'art. 14 del "Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato", adottato con d.P.R. 217/1998, ciò non consentirebbe di sostenere la superfluità della comunicazione delle risultanze istruttorie nei procedimenti in materia.
C) Vizi di merito
C.I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 e 22 D.Lgs. 206/2005;illogicità, contraddittorietà manifesta, carenza di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza ed ingiustizia;eccesso di potere;sviamento.
Con tale motivo la ricorrente contesta che tutti i messaggi esaminati dall’AGCM possano essere ritenuti pubblicità ingannevole tanto da integrare una pratica scorretta.
C.II) Assenza dell'elemento soggettivo nella violazione e conseguente illegittimità della sanzione;violazione e falsa applicazione dell'art. 27 D.Lgs. 206/2005 e dell'art. 3 L. 24 novembre 1981, n. 689 nonché dei principi generali vigenti in materia di sanzioni amministrative.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche nella parte in cui ha giudicato la banca passibile di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 206/2005, senza alcun accertamento in merito alla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo all'autore dell'illecito.
C.II) Violazione dell'art. 27, commi 9 e 13, Codice del Consumo e dell'art. 11 L. 689/1981;violazione del principio di proporzionalità;erronea ed eccessiva determinazione della sanzione;eccesso di potere;travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti.
Con tale motivo la ricorrente censura la quantificazione della sanzione, a suo dire illegittima.
L’AGCM non si è costituita in giudizio.
In vista della trattazione del merito la ricorrente ha depositato una sintetica memoria conclusiva insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 24 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 27/2020, come modificato dall’art. 4, D.L. 30 aprile 2020, n. 28.
DIRITTO
1. Il procedimento per cui è causa riguarda il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella diffusione di messaggi pubblicitari a partire dal mese di maggio 2012, relativi al prodotto denominato "Conto Risparmio Sicuro", dando particolare enfasi alla possibilità di ottenere con tale prodotto uno specifico tasso di interesse, indicato nella sua misura massima.
In particolare, il procedimento ha riguardato i seguenti messaggi pubblicitari:
a) uno spot andato in onda tra il 20 maggio 2012 e il 14 giugno 2012 sulle principali reti televisive nazionali nel quale, dopo una sequenza di immagini che mostrano situazioni quotidiane sgradevoli affiancate ad altre analoghe, ma piacevoli, si inserisce una voce che invita "La vita è fatta di alti e bassi, affrontala dando sicurezza ai tuoi risparmi, entra in Unicredit, trovi Conto Risparmio Sicuro, il tuo capitale è garantito e cresce nel tempo". Nel contempo sullo schermo, in un riquadro in alto a sinistra, compaiono in sequenza le scritte "CONTO RISPARMIO SICURO" "CAPITALE GARANTITO" e a seguire "