TAR Napoli, sez. I, ordinanza cautelare 2015-04-29, n. 201500839

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, ordinanza cautelare 2015-04-29, n. 201500839
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201500839
Data del deposito : 29 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01773/2015 REG.RIC.

N. 00839/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01773/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso n. 1773/15R.G., proposto da:


Wee Water Enviroment Energy Srl, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avvocato L I, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, Via Cilea n.171;


contro

Arcadis Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli, Via Diaz, 11;
Equitalia Sud Spa, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Feronia Srl, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

di tutti gli atti del procedimento, anche non cogniti, adottati dalla Arcadis (agenzia regionale campana difesa suolo), e, consequenzialmente dall'Equitalia spa, come di seguito più precisamente richiamati, e sfociati nel provvedimento di sospensione del pagamento e nel successivo atto di pignoramento presso terzi notificato alla Feronia srl ed alla Arcadis quale terzo pignorato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arcadis Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Data per letta nella camera di consiglio del 29 aprile 2015 la relazione del consigliere P C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, alla luce della cessazione del regime di sospensione alla data del 13 marzo 2015, come specificato nella nota di Arcadis del 26 febbraio 2015 n. 2157, non si rileva un apprezzabile pregiudizio attuale per parte ricorrente;

Rilevato inoltre che, esclusa la ricorrenza di un’ipotesi di giurisdizione esclusiva, sussistono fondati dubbi in ordine alla sussistenza della giurisdizione amministrativa di legittimità, risolvendosi il mancato pagamento del debito di Arcadis in favore della ricorrente nell’applicazione una norma speciale, rispetto alla quale non opera alcuna necessaria intermediazione provvedimentale, se non la vincolante verifica della sussistenza dei presupposti legali ostativi al soddisfacimento di un diritto soggettivo di credito;

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