TAR Catania, sez. IV, ordinanza collegiale 2015-03-27, n. 201500909
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N. 00909/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00389/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 389 del 2015, proposto da:
K O, rappresentato e difeso dall'avv. G L A, con domicilio eletto presso G. Leda Adamo in Catania, v.le Alcide De Gasperi, 93;
contro
Prefetto della Provincia di Catania, Questore di Catania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 7943/2014 adottato dal Prefetto della provincia di Catania avente ad oggetto la cessazione delle misure di accoglienza presso le strutture CARA di Mineo;
- del provvedimento prot. n. 29/2015/P.A./M.P. del 2.01.2015 n. 13/2015;
- del provvedimento prot. n. 29/2015/P.A./M.P. del 2.01.2015 n. 31/2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefetto della Provincia di Catania e di Questore di Catania;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire dalla Questura di Catania, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, oltre a una documentata relazione sui fatti di causa, copia degli atti sulla base dei quali è stato accertato il coinvolgimento del ricorrente nei disordini accaduti nel centro di accoglienza di Mineo, nonché operata la sua stessa identificazione.