TAR Genova, sez. I, sentenza 2009-04-29, n. 200900917

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2009-04-29, n. 200900917
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 200900917
Data del deposito : 29 aprile 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00167/2004 REG.RIC.

N. 00917/2009 REG.SEN.

N. 00167/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 167 del 2004, proposto dal signor Di F S, rappresentato e difeso dall’avvocato G G, con domicilio eletto presso di lui a Genova in via Roma 11-1;

contro

Comune di Ventimiglia, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento 5.12.2003, n. 39/03 del comune di Ventimiglia.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la propria ordinanza 19.2.2004, n. 104;

vista la memoria depositata dal ricorrente

visto l’atto di costituzione in giudizio con il patrocinio di un nuovo difensore

vista la memoria conclusionale depositata dall’interessato;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/04/2009 il dott. P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Il signor Stefano Di Franco espone di essere titolare dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche con annessa somministrazione di alimenti e bevande che esercita sull’area ottenuta in locazione dalla società Metropilis spa, che è ubicata sotto le arcate del ponte ferroviario in località Balzi Rossi;
egli si ritiene leso dal provvedimento 19.2.2004, n. 104 con cui il comune di Ventimiglia ha denegato il richiesto rinnovo per la posa del chiosco esistente ed ha respinto la richiesta concessione all’utilizzo dell’area frontistante le arcate del ponte ferroviario, per cui ha notificato l’atto 23.1.2004, depositato il 5.2.2004, con cui denuncia:

eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti amministrativi.

Eccesso di potere per contrasto, sotto distinti profili, con altri provvedimenti amministrativi, travisamento dei fatti.

Eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza ed illogicità apparente.

Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.

Il comune di Ventimiglia non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza 19.2.2004, n. 24 il tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta.

Il ricorrente ha depositato una difesa il 29.12.2008, e si è costituito in giudizio con il patrocinio di un nuovo difensore con atto depositato il 3.4.2009, ed ha poi depositato un atto il 10.4.2009..


Il ricorso impugna il diniego opposto dal comune di Ventimiglia al rinnovo della concessione richiesta dall’interessato per la posa di un chiosco sotto le arcate del ponte della ferrovia in località Balzi Rossi, ed ha respinto la domanda volta ad ottenere la concessione per l’area frontistante dette arcate.

Con il primo motivo l’interessato lamenta il difetto di istruttoria in cui sarebbe incorsa l’amministrazione comunale, che avrebbe negato il rinnovo del titolo a suo tempo assentito, solo in conseguenza delle irregolarità edilizie commesse: la censura riguarda la ipotizzabilità stessa di una violazione per quel che concerne i lavori realizzati sul manufatto a suo tempo assentito, in quanto tutti gli atti comunali sono stati tempestivamente gravati dall’interessato, sì che non si può argomentare in termini di illecito.

Il collegio osserva che la censura è destituita di fondamento, atteso che dalla narrativa si deduce che il ricorrente ha più volte presentato domande di sanatoria, ammettendo con ciò la perpetrazione di condotte antigiuridiche.

Il motivo non può pertanto essere favorevolmente considerato.

Con il secondo motivo l’interessato lamenta la contraddittorietà in cui sarebbe incorsa la p.a. che ha negato la legittimità dell’occupazione dell’area sino ad allora concessa, sul presupposto che per anni il comune nulla ha obiettato alla posa di sedie e tavolini sul sedime in questione.

Il tribunale rileva che la dedotta incongruità non appare sussistente, posto che la violazione così ammessa dei titoli in precedenza assentiti è incidente sull’esercizio della potestà di rinnovo, che non è vincolata, e deve tener conto delle accresciute esigenze di spazi pubblici, come si ricavava già dalla comunicazione 7.6.1999 inviata dalla allora competente Capitaneria di porto alla regione Liguria. Si osserva in fine che la fase del rinnovo di un titolo è proprio il momento in cui la p.a. può apprezzare le anomalie dell’originario titolo ovvero dell’utilizzo che ne è stato fatto, ed apportare le modificazioni meglio atte a tutelare l’interesse pubblico.

Per ciò il motivo non è fondato e va respinto.

Con la terza censura il ricorrente lamenta l’erronea istruttoria condotta dall’amministrazione, nella parte in cui ha ritenuto non autorizzabile la protrazione dell’utilizzo dei piastrelloni su cui è esercitata l’attività d’impresa che sarebbero tutelati dal punto di vista archeologico, in quanto facenti parte del tracciato dell’antica via Romana.

Il tribunale rileva che tale parte della motivazione, per quanto erronea, è non di meno irrilevante, posto che le ulteriori argomentazioni spese dalla p.a. per giungere all’atto lesivo appaiono sufficienti a dar conto della determinazione adottata.

Con il successivo motivo l’interessato lamenta la scarsa comparazione degli interessi effettuata dalla p.a., che ha dapprima autorizzato la posa di tavolini e sedie (atti 26.9.1996, n. 782, 28.4.1998, n. 163 e 19.5.1999, n. 314), ed ora la inibisce, senza apprezzare l’affidamento ingenerato nel privato.

Il collegio rileva al riguardo che si tratta di atti precari, aventi una limitata validità temporale, allo scadere della quale era sempre precisato che “.. il manufatto dovrà essere rimosso…”, per cui non può asserirsi che fosse consolidato l’affidamento vantato.

In ogni caso il provvedimento chiarisce esaustivamente le ragioni che hanno indotto all’adozione del provvedimento lesivo in termini di inadempimento del concessionario e di interesse pubblico prevalente all’utilizzo degli spazi per la circolazione.

Anche questo motivo è pertanto infondato e va disatteso.

Con l’ultima censura il ricorrente lamenta lo sviamento del provvedimento dalla causa tipica: l’amministrazione sarebbe giunta all’adozione dell’atto impugnato sulla scorta dei procedimenti aperti nei confronti dell’interessato per dei pretesi abusi edilizi, e non già all’esito di una congrua comparazione dei diversi interessi.

Il tribunale richiama a questo proposito le argomentazioni svolte in ordine alla legittimità dell’esame operato in sede di procedimento di rinnovo di un titolo concessorio della condotta tenuta dal titolare;
oltre a ciò le necessità rilevate in motivazione di maggiori spazi pubblici nella località rendono infondate le censure in trattazione.

In conclusione il ricorso è infondato e va disatteso: nulla va deciso in punto spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.

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