TAR Roma, sez. 2T, decreto cautelare 2019-10-19, n. 201906770

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, decreto cautelare 2019-10-19, n. 201906770
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201906770
Data del deposito : 19 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/10/2019

N. 12642/2019 REG.RIC.

N. 06770/2019 REG.PROV.CAU.

N. 12642/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 12642 del 2019, proposto da O K, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, Shipu Rani Mondal non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DELLA DETERMIANZIONE DIRIGENZIALE N. REP. CO/1401/2019 N. PROT. CO/111996/2019

DEL

15/07/019

NOTIFICATA IL

24.07.2019 DEL MUNICIPIO ROMA X° U.O AMMINISTRATIVA ED AFFARI GENERALI ED AVENTE AD OGGETTO: “ DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PROT. CO176617

DEL

19/11/2018.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE IN DATA

27/11/2018 CON PROT. CO182225. REVOCA DELLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO A CARATTERE PERMANENTE SITA IN P.LE CRISTOFORO COLOMBO, TRAMITE AUTOMEZZO, NEI CONFRONTI DI KONCHEVYCH OKSANA CF. KNCKSN75R53Z138O”, NONCHE' DI OGNI ATTO SUCCESSIVO E CONSEGUENZIALE


Visto il ricorso in epigrafe, l’acclusa istanza ex art.56 C.p.a., e dato atto che lo stesso ricorso:

- risulta notificato, a mezzo pec il 07.10.2019;
depositato in via informatica il 18.10.2019 e di seguito, in data odierna 19.10.2019, esportato a questo Giudice per i provvedimenti di competenza;

- risulta, da visura del S.i.g.a. eseguita alle h. 11.02, non corredato della copia cartacea d’obbligo – già prescritta, a partire dall’1.1.2018, dall’art.1 c.1150 della legge n.205 del 2017 e di seguito dalla legge n. 132 del 2018 (di conversione del d.l. n.113 del 2018) - e la cui produzione si rivela, come anche statuito dal Giudice di appello (ved. sul punto, ex plurimis, l’ord. n. 880 del 2017 del Cons. Stato), necessaria al fine di consentire la fissazione dell’udienza camerale deputata alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare ex art.55 C.p.a. parimenti azionata;

- è mirato all’annullamento della d.d. N. REP. CO/1401/2019 N. PROT. CO/111996/2019

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