TAR Napoli, sez. V, ordinanza cautelare 2018-10-01, n. 201801399
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Pubblicato il 01/10/2018
N. 01399/2018 REG.PROV.CAU.
N. 03081/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3081 del 2018, proposto da
Istituto di Vigilanza "La Vedetta Campana S.C.Ar.L.", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo, 4;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria
ex lege
in Napoli, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del decreto dell'UTG Prefettura di Napoli del 22 maggio 2018, con il quale si precisa il contenuto autorizzativo dei servizi di vigilanza per i quali la ricorrente è abilitata;
2) della nota dell'UTG Prefettura di Napoli del 21 giugno 2018 prot. n. 168616 e del decreto prefettizio emesso di pari data ed ivi allegato;
3) di tutti gli altri atti della procedura, connessi conseguenti e consequenziali, comunque lesivi degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo Napoli e della Questura di Napoli;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2018 la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, pur nella sommaria delibazione della fase cautelare, che il ricorso non appare assistito da elementi di evidente fondatezza, posto che la perimetrazione dei servizi autorizzati appare sufficientemente delineata nel Decreto Prefettizio del 28 novembre 2016, contenente espressa limitazione ai soli servizi di “intervento su allarmi” (già radio allarme), senza riferimento alcuno a quelli - anche ricompresi dal D.M. Interno 1 dicembre 2010 nella classe B - di ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza, aventi contenuto ben più complesso rispetto ai servizi in precedenza autorizzati;
Ritenuto, infine, che la peculiarità della vicenda giustifichi la compensazione delle spese della fase cautelare;